In caso di imprevisti o di progetti di vita ben pianificati, è possibile richiedere di assentarsi dal posto di lavoro per un periodo più o meno esteso. Ma quali sono le casistiche legate all’aspettativa dal lavoro? E quale è il funzionamento dell’aspettativa non retribuita? Cerchiamo di comprendere, fattispecie per fattispecie, in quali casi sia possibile domandare un’aspettativa non retribuita e cercare in tal modo di poter programmare con maggiore consapevolezza e praticità l’alternanza tra il lavoro e la vita privata.
Indice
- Aspettativa non retribuita per motivi familiari
- Aspettativa non retribuita per assistenza a portatori di handicap
- Aspettativa non retribuita per motivi personali
- Aspettativa non retribuita per formazione
- Aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge
- Aspettativa non retribuita per carica pubblica elettiva
- Aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca
Aspettativa non retribuita per motivi familiari
La prima tipologia di aspettativa non retribuita è quella legata ai motivi familiari. Si tratta di un’aspettativa prevista dall’art 4 della l. 53/2000, della durata massima di 2 anni per l’intero arco della vita lavorativa, eventualmente fruibile anche in maniera frazionata. Non retribuito, il congedo può esser richiesto solamente per “gravi motivi“, intendendo per tali i problemi che scaturiscono alla morte di un familiare, la necessità di over curare e assistere un familiare, una situazione di grave disagio personale del lavoratore (non corrisponde a una malattia).
Per quanto concerne i motivi legati a un familiare, quest’ultimo dovrà essere un coniuge, un figlio, un genitore, un fratello, una sorella, un genero o una nuora, un suocero, anche non conviventi. Possono essere considerati come parenti “utili” per poter richiedere validamente l’aspettativa non retribuita dal lavoro anche i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado che non rientrino nei casi di cui sopra, e i componenti della c.d. “famiglia anagrafica”, intendendo per tale anche i conviventi, e le famiglie di fatto.
Ma può il datore di lavoro rifiutarsi di concedere questo tipo di sospensione dal lavoro? La risposta è positiva, ma non è comunque frequente: il datore di lavoro deve infatti adeguatamente motivare il diniego, e deve inoltre – qualora il dipendente lo richiesta – riesaminare l’istanza.
Aspettativa non retribuita per assistenza a portatori di handicap
Una forma di aspettativa non retribuita spesso connessa alla prima che abbiamo avuto modo di esaminare è quella legata al congedo per l’assistenza familiari portatori di handicap. Prevista dalla l. 388/2000 e dal d.lgs. 151/2001, può avere una durata massima di 2 anni e, contrariamente a quanto sopra, può essere retribuita.
Aspettativa non retribuita per motivi personali
Diversa dall’aspettativa non retribuita per motivi familiari è quella legata ai motivi personali. Non esiste una vera e propria previsione di legge che possa prevederla, ma solamente una previsione all’interno dei contratti collettivi, che dunque la disciplinano in maniera piuttosto varia. Non retribuita, ha una durata massima generalmente pari a 12 mesi, eventualmente fruibile anche in maniera frazionata.
Il datore di lavoro può anche rifiutare di concedere questo tipo di aspettativa non retribuita, ma di solito deve giustificare la mancata concessione inducendo le motivazioni di incompatibilità con l’organizzazione e con le esigenze di servizio.
Aspettativa non retribuita per formazione
Un’altra tipologia di aspettativa non retribuita è quella per motivi di studio. Prevista per tutti i dipendenti (pubblici e privati) dall’art. 5 della l. 53/2000, può avere una durata di un massimo di 11 mesi, utile per poter completare la scuola dell’obbligo, il conseguimento di un diploma, di una laurea o di un altro titolo di studio secondario o universitario, la partecipazione ad attività formative non proposte o finanziate dal datore.
Aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge
Un caso meno frequente di aspettativa non retribuita è quella legata al ricongiungimento per il coniuge all’estero. Previsto generalmente solamente per i dipendenti pubblici, è domandato nell’ipotesi in cui il coniuge presti servizio all’estero, nel caso in cui l’amministrazione non sia in grado di trasferire il soggetto nella stessa località in cui si trova il marito o la moglie.
Aspettativa non retribuita per carica pubblica elettiva
Tra le altre ipotesi di aspettativa non retribuita spicca quella per l’elezione a una carica pubblica. Il congedo di questo tipo non è retribuito (ma può comunque essere valido per computare l’anzianità di servizio e l’accredito di contributi figurativi), ed è sancito dalla nostra Carta costituzionale nei casi in cui il lavoratore sia stato eletto, per svolgere i seguenti incarichi pubblici:
- membro del Parlamento Europeo o Nazionale (Camera o Senato);
- membro dell’assemblea regionale;
- presidente di provincia;
- sindaco;
- presidente di consigli comunali , provinciali, circoscrizionali (comuni con oltre 500.000 abitanti), unioni di comuni, comunità montane;
- assessore comunale o provinciale (ossia membri delle giunte);
- consigliere comunale, provinciale, di comunità montane e unioni di comuni.
Aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca
Infine, ricordiamo come il dipendente possa richiedere anche l’accesso a un congedo per frequentare un dottorato di ricerca, per l’intera durata dello stesso. L’aspettativa non è di solito retribuita, ma potrebbe esserlo per i dipendenti pubblici nel caso in cui il dottorato non preveda alcuna forma di borsa di studio.
La richiesta dell’aspettativa non retribuita è di norma effettuata in forma scritta, inviando una specifica comunicazione all’ufficio del personale del proprio datore di lavoro. Per poterne sapere di più, pertanto, vi consigliamo di domandare specifiche informazioni al vostro datore di lavoro o al vostro sindacato di riferimento, qualora vogliate proporre la domanda di aspettativa non retribuita attraverso le parti rappresentative.