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Assegno per il congedo matrimoniale: come e quando richiederlo

L’assegno per il congedo matrimoniale è un servizio di sostegno economico messo a disposizione dall’Inps ed erogato in occasione del congedo straordinario di 8 giorni concesso per il matrimonio civile o concordatario. Possono richiederlo differenti tipologie di lavoratori, vediamo come.

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Determinate categorie di lavoratori possono beneficiare dell’assegno per il congedo matrimoniale messo a disposizione dall’Inps per quanto riguarda il matrimonio di carattere civile o concordatario. Vediamo chi e quando può richiederlo.

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Assegno per il congedo matrimoniale: di cosa si tratta?

L’assegno per il congedo matrimoniale è un sussidio economico messo a disposizione dall’Inps che, viene erogato in occasione del congedo straordinario, della durata di 8 giorni (da usufruire nei 30 giorni dopo le nozze) ed è riconosciuto per il matrimonio civile o concordatario. Si tratta dunque di un servizio e sostegno economico di notevole interesse per determinate categorie di lavoratori che decidono di convolare a nozze. Tuttavia, come qualsiasi altro tipo di sostegno economico, bisogna rispettare determinati requisiti per poterlo richiedere. Vediamo in maniera dettagliata a chi si rivolge questo servizio.

Chi può accedere all’assegno per il congedo matrimoniale

Possono accedere al sussidio economico: gli operai, gli apprendisti, i marittimi di bassa forza, i lavoratori a domicilio, i dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative che soddisfano i seguenti requisiti:

  • contraggono un matrimonio di carattere civile o concordatario;
  • hanno un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • utilizzano il congedo entro i 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio stesso;
  • se si tratta di soggetti disoccupati, questi devono essere in grado di dimostrare che, hanno lavorato per un minimo di 15 giorni presso aziende industriali, artigiane o cooperative, nel corso dei 90 giorni precedenti il matrimonio;
  • non sono in servizio (pur avendo un contratto lavorativo) per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi.

Chi non può usufruire dell’assegno per congedo matrimoniale

Il sussidio economico è concesso ad entrambi i coniugi, nella misura in cui questi non risultino essere dipendenti di:

  • Aziende industriali, artigiane, cooperative e quelle della lavorazione del tabacco, con la qualifica di impiegati, apprendisti impiegati o dirigenti;
  • Lavorare per aziende agricole;
  • Dipendenti nel settore del commercio, assicurazioni e credito;
  • Enti locali e statali;
  • Presso tutte le aziende che non versano contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

Altro dato importante da ricordare è che l’assegno non è versato a chi contrae solo il matrimonio religioso. Mentre vedovi o divorziati possono accedere ad assegni successivi.

Assegno per il congedo matrimoniale: a quanto ammonta?

L’ammontare dell’assegno risulta essere:

  • Per operai e apprendisti è pari a 7 giorni di retribuzione. Inoltre, dalla giornaliera retribuzione viene detratta la percentuale a carico del lavoratore che è pari al 5,54%;
  • Per i lavoratori a domicilio 7 giorni di guadagno medio giornaliero. Dalla retribuzione sempre di carattere giornaliero, viene detratta la percentuale del 5,54%;
  • Per i marittimi si parla di 8 giornate di stipendio medio giornaliero. Anche qui si detrae il 5,54% alla retribuzione media giornaliera;
  • Per i lavoratori con contratto part-time verticale, si prendono in considerazione i giorni di retribuzione previsti dal contratto stesso, ai quali si detrae la percentuale a carico del lavoratore.

Quando l’assegno per il congedo matrimoniale è cumulabile e quando no

L’assegno è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro, il tutto fino al raggiungimento stesso della somma spettante a titolo di retribuzione. Dall’altro canto, l’assegno non è cumulabile con la malattia, la maternità, cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria e la Naspi. In tutti questi casi verrà erogato l’assegno per il congedo matrimoniale, in quanto è quello più favorevole. Inoltre, chi usufruisce del congedo matrimoniale, per tutta la sua durata, conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’Inps provvede direttamente al pagamento dell’assegno per i disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori dipendenti questo viene pagato direttamente dal datore di lavoro

Come e quando presentare la domanda?

Qui bisogna fare una differenza tra i lavoratori occupati e quelli disoccupati o chiamati alle armi. I primi devono presentare la domanda direttamente al proprio datore di lavoro, alla fine del congedo e soprattutto non oltre i 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio. I secondi devono invece presentare la domanda all’Inps entro e non oltre un anno dalla celebrazione del matrimonio.

Domanda online per i disoccupati o richiamati alle armi

Discorso differente vale per i disoccupati o chiamati alle armi. Questi sono tenuti a presentare la domanda relativa all’assegno per il congedo matrimoniale esclusivamente online, attraverso il sistema appositamente dedicato sul sito Inps. Qui è possibile compilare la domanda ed inviarla automaticamente. Altra opzione è quella di fare la richiesta tramite Contact center al numero gratuito 803 164 da rete fissa, oppure al 06 164 164 da rete mobile; attraverso i servizi telematici messi a disposizione dagli enti del patronato ed enti intermediari all’Istituto.

I documenti da allegare alla domanda

I lavoratori disoccupati e quelli richiamati alle armi sono tenuti ad allegare:

  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 che, attesta la condizione di disoccupato al momento del matrimonio, o relativa documentazione;
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione che prova lo status di coniugato e la relativa documentazione con gli estremi del matrimonio;
  • La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento al rapporto di lavoro non impiegatizio di almeno 15 giorni nei 90 prima del matrimonio con aziende industriali, artigiane e cooperative. Nel caso dei richiamati alle armi, ci si riferisce al rapporto di lavoro non impiegatizio che dura almeno una settimana dalla data del matrimonio.
  • Gli occupati devono presentare al proprio datore di lavoro il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia con i dati relativi al matrimonio. In alternativa possono presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione che prova lo status di coniugato ed i relativi estremi del matrimonio.
  • La copia dell’ultima busta paga.

Dunque è importante ricordarsi di allegare alla domanda di assegno per il congedo matrimoniale anche tutti i documenti richiesti.

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