Home » Legge ed economia » Economia e Finanza

Calcolo interessi moratori

Gli interessi moratori: calcolo, varie situazioni, legislazione vigente

Condividi questo bel contenuto


Per interessi moratori, si intende la maggiorazione che, nell’ambito di transazioni commerciali, il debitore deve al creditore in caso di ritardo nel pagamento del proprio debito. A sancirli il contratto stipulato con un fornitore di beni o servizi. In virtù di ciò, gli interessi moratori costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento al creditore e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Il tutto, senza che il creditore abbia l’onere di dover provare il danno subito dal mancato pagamento da parte del debitore. Di seguito vediamo come si calcolano gli interessi moratori e quali sono le disposizioni di legge a riguardo.

interessi moratori

Come si calcolano interessi moratori

La formula che viene utilizzata per il calcolo degli interessi moratori è la seguente:

I = D x S x N/36500

Ogni lettera corrisponde:

  • D: importo dovuto,
  • S: tasso di mora,
  • N: numero di giorni di maturazione degli interessi,
  • 36500: numero di giorni di cui è composto l’anno civile x 100.

Quest’ultimo valore vale anche per gli anni bisestili. Altrimenti, paradossalmente, risulterebbe un interesse di mora giornaliero più basso negli anni bisestili. Creando così una disparità di trattamento tra i debitori morosi. Tale disposizione è prevista anche dall’Agenzia delle Entrate, tramite circolare n. 296/E del 14 luglio 2008 in materia di interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso.

Ecco un esempio:

  • importo dovuto: 3 mila euro;
  • tasso di mora: 8%
  • numero di giorni di maturazione degli interessi: 30 giorni.

Interessi moratori maturati: 19,76 euro.

Interessi moratori: le nuove disposizioni europee

Le nuove norme in materia di interessi moratori introdotte dal decreto legislativo n. 192/2012, tra cui la maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE, si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’ art. 3, comma 1 del citato decreto. In virtù di ciò, per le transazioni commerciali concluse entro il 31/12/2012 si fa riferimento sempre al tasso del 7%.

Per quanto concerne invece i contratti relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari, essi sono disciplinati dall’ art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Il comma 3 stabilisce che per tali contratti:

“il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e’ inderogabile.”

Per quanto concerne le percentuali, la maggiorazione è stata portata dal 2% al 4% a partire dal 2015.

I vari casi di interessi moratori

Gli interessi di mora iniziano alla scadenza del termine per il pagamento. Per poter far sì che gli interessi di mora scattino, devono sussistere questi termini:

  • trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

In caso di transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a sessanta giorni, purchè non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’ articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purchè in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

I termini di cui al comma 2 sono invece raddoppiati nei seguenti casi:

  • per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
  • per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’ articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.

E’ invariata invece la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Come si determinano gli interessi di mora

Gli interessi di mora sono determinati in questo modo:

  • per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
  • per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.

E’ cura del Ministero dell’economia e delle finanze dare notizia del tasso di riferimento, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!