I servizi offerti dalla Camera di Commercio, come molti sanno, sono rivolti alle aziende e, in generale, alle piccole, medie e grandi imprese che all’interno dello stato italiano operano regolarmente. Le categorie appena elencate, ovviamente, includono anche gli imprenditori singoli, ovvero tutti quei professionisti che, organizzati come società strutturate, possono godere di determinati prestazioni e diritti se e solo se denunciano correttamente la propria posizione e, di conseguenza, assolvono ai propri doveri.
Diritti e doveri dei cittadini e dell’Ente, dunque, proveremo ora a spiegarli meglio, cercando di distinguere bene i primi dai secondi e di fare chiarezza sull’intero sistema.
Indice
Camera di Commercio: definizione e a cosa serve
La Camera di Commercio, Industria e Artigianato, alla quale ci si riferisce anche usando l’acronimo CCIAA o – semplicemente – “Camera di Commercio”, è prima di tutto un Ente Pubblico che, in quanto tale, deve necessariamente tutelare posizioni e diritti considerati di interesse comune. Per capire meglio il ruolo odi questa Istituzione, spiegando bene cos’è e a cosa serve, basta comunque rifarsi alla definizione data della stessa dalla Legge n. 580 del 1993 (ovvero la Legge di riordino delle Camere di Commercio). Questa, proprio all’articolo 1, inquadra tutte le Camere di Commercio come: “Enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza e sulla base del principio di sussidiarietà, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”. A partire da questo enunciato, dunque, è possibile individuare quelle che sono le caratteristiche principali dell’ente e il motivo stesso per cui è stato creato e per il quale, ancora oggi, continua ad essere il principale punto di riferimento per aziende e imprenditori. La Camera di Commercio, quindi:
- è dotata di autonomia funzionale, ovvero rappresenta e tutela interessi specifici. Ciò che la contraddistingue, dunque, è la funzione, il che vuol dire che essa agisce “in funzione” a determinati e specifici bisogni;
- a differenza degli enti territoriali (dotati appunto di autonomia territoriale), l’elemento della territorialità definisce solo l’ambito di azione della Camera di Commercio e non il grado di autonomia. Significa cioè che essa può agire ed è competente di azioni solo nell’ambito di un territorio delimitato;
- ha competenze e compiti ben definiti che, pur avendo come fine ultimo la tutela delle imprese e il loro sviluppo, devono in ogni caso tenere conto del principio di sussidiarietà. Stato Centrale e/o istituzioni nazionali gerarchicamente superiori, dunque, non devono interferire nello svolgimento delle sue azioni, salvo che queste non dimostrino essere contrarie a principi costituzionali o alle leggi stesse dell’ordinamento.
Poteri, funzioni e servizi della Camera di Commercio
Poteri, funzioni e servizi sono stati chiaramente ed esplicitamente definiti fin dall’istituzione stessa della Camera di Commercio. Questo, ad oggi, non solo ci permette di definire senza problemi gli ambiti di azione di questo Ente ma, come è facile intuire, ci porta tranquillamente ad affermare che, poteri, funzioni e servizi della Camera di Commercio altro non sono che dei sinonimi, ovvero facce diverse della stessa medaglia. L’azione dell’Ente, infatti, coincide con ciò che l’ordinamento stesso gli permette e, a volte, gli impone di fare. I suoi servizi, allo stesso tempo, devono essere inoltre garantiti e assicurati a tutti gli aventi diritto ma, ovviamente, sempre e comunque nell’ambito dell’autorità riconosciuta dalla legge e mai in maniera arbitraria o illegittima. A questo punto, dunque, bisogna capire quando, come e perché ci si rivolge alla Camera di Commercio per ricevere assistenza. A partire da queste precisazioni, dunque, sarà possibile definire meglio i servizi da essa garantiti e, di conseguenza, anche il suo ruolo.
Iscrizione al Registro Imprese e REA
Società e liberi professionisti operanti all’interno dello Stato Italiano che svolgono attività economica sotto forma di impresa sono tenuti, per legge, a richiedere agli uffici della Camera di Commercio competenti per territorio l’iscrizione al relativo Registro delle Imprese. Il Registro Imprese, di fatto, altro non è che una sorta di anagrafe contenente tutti i dati relativi alle imprese (individuali e non) attive nel territorio italiano ed identificate all’interno dello stesso con un proprio codice fiscale o con partita IVA. Nel caso di società, nello specifico, codice fiscale e partita IVA coincideranno mentre saranno diverse invece per quanto riguarda le imprese individuali. Una volta portata a termine la registrazione, dunque, al soggetto verrà fornita la relativa visura camerale, riportante tutti i dati legali dell’impresa e l’inquadramento ad essa riconosciuta dalla Camera di Commercio. All’interno degli uffici del Registro delle Imprese si trova anche il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.), archivio che contiene tutte le informazioni di natura economico – amministrativa e dati statistici non sempre contenuti nel Registro delle Imprese. Al Repertorio Economico Amministrativo devono iscriversi:
- tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese;
- i soggetti collettivi (come associazioni, fondazioni, comitati etc.) anche se non esercitanti attività economica in modo esclusivo;
- tutte le imprese con sede principale all’estero che istituiscono, modificano o chiudono una loro filiale in Italia.
Come accade col Registro Imprese, anche l’iscrizione al REA comporta l’attribuzione di un codice identificativo (che varia per ogni provincia o sede della CCIAA). Le notizie riportate su Registro Imprese e REA, inoltre, possono coincidere anche se, per correttezza, sarebbe meglio dire che quelle del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative vanno spesso a completare quelle del Registro Imprese dando una visione di insieme del sistema più ampia.
Firma digitale e dispositivi CNS
Per rendere meno complessa la procedura di iscrizione al Registro delle Imprese, le aziende possono e devono presentare relativa domanda di iscrizione alla Camera di Commercio direttamente online. Denunce e depositi di atti da far pervenire all’ufficio del Registro delle imprese, dunque, devono sempre essere redatte e consegnate per via telematica e su supporto informatico. Per garantire la validità degli atti e salvaguardare la loro autenticità, quindi, si è fatto e si continua a fare oggi ricorso a firma digitale e dispositivi CNS. Nello specifico:
- Con il termine CNS si fa riferimento alla Carta Nazionale dei Servizi, ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che permette di autenticare digitalmente una persona. Grazie all’identificazione certa in rete, dunque, l’utente può accedere, consultare e prendere visione di determinati atti della Pubblica Amministrazione, il tutto direttamente online e senza la produzione di atti o documenti cartacei superflui.
- La firma digitale (firma che consente l’iscrizione al Registro delle Imprese ma non solo) è costituita anch’essa da un dispositivo USB o da una Smart Carda ma, a differenza della CSN, permette all’utente di firmare digitalmente atti e documenti equivalenti a tutti gli effetti a quelli sottoscritti su supporto cartaceo.
Con lo stesso obiettivo di semplificare e rendere più semplice gli adempimenti dei contribuenti la Camera di Commercio ha messo inoltre a disposizione delle piccole e medie imprese un servizio base per la compilazione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico. La fatturazione elettronica, che fino a poco tempo fa era obbligatoria solo per le fatture emesse alla Pubblica Amministrazione (così come la Finanziaria del 2008 aveva previsto), dal 2019 sarà obbligatoria per tutti (sia tra privati che verso i consumatori). Obblighi amministrativi e fiscali potranno essere in questo modo adempiuti senza ricorrere al cartaceo, usufruendo di un sistema elettronico che garantirà l’autenticità delle transazioni e che monitorerà le stesse riducendo tempi, costi e persino le possibilità di evasione.
Novità per le start up
Nel 2016 un’importante intervento legislativo è stato definito per favorire lo sviluppo delle start up innovative e per rendere burocraticamente meno complicata (e quindi più semplice) la loro istituzione. Grazie al decreto 17 del 2016, a partire dal 20 luglio dello stesso anno, è possibile infatti procedere con tramite Apertura start-up innovativa online. Si tratta di una procedura semplice che, nello specifico, riguarda i contratti di costituzione di società a responsabilità limitata inquadrabili come start-up che, a norma dell’art. 24 del Codice d’Amministrazione Digitale, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati dai sottoscrittori digitalmente (senza quindi l’intervento di un notaio). Questi documenti, anche se non prevedono l’intervento del pubblico ufficiale, dovranno comunque essere presentati alla Camera di Commercio entro 20 giorni dalla sottoscrizione. La CCIAA, a sua volta, provvederà all’iscrizione della società di start – up al Registro delle Imprese (il tutto sempre tramite procedura online e con rilascio della visura camerale).
Diritto annuale
Tutte gli operatori economici, le società e gli imprenditori singoli iscritti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo sono tenuti al pagamento del Diritto annuale (che serve a finanziare la tenuta dei registri stessi). Si tratta, nello specifico, di un tributo da versare al momento dell’iscrizione alla Camera di Commercio (e comunque massimo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda) che, successivamente, dovrà essere versata ogni anno entro il 30 giugno (salvo diversa scadenza indicata da deroghe fiscali o normative). L’importo del Diritto annuale può essere fisso o variabile.
Pagano un Diritto annuale di importo fisso:
- imprese, ditte individuali e società semplici;
- artigiani, coltivatori diritti e imprenditori agricoli;
- tutti i soggetti iscritti al REA (anche se non tenuti ad iscriversi al Registro Imprese).
Pagano invece un Diritto annuale di importo variabile in base al fatturato:
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di capitali (S.p.A., Srl, Srls etc.);
- cooperative e consorzi;
- E.I.E. (ovvero tutti i Gruppi Europei di Interesse Economico);
- Enti pubblici ad attività economica (esclusiva o prevalente).
Per ogni unità locale, succursale o filiale distaccata dalla sede centrale, in fine, l’impresa dovrà pagare una maggiorazione pari 20% del tributo che, ovviamente, si aggiungerà alla quota annuale da versare.
Iscrizione all’albo delle imprese artigiane
Alla Camera di Commercio spetta anche la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane. È artigiana l’impresa che ha come scopo prevalente l’attività di produzione e/o trasformazione di beni oppure ancora la prestazione di servizi, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali stabiliti dalla legge n.443 del 1985 e che, per questi motivi, non può essere considerata un’impresa commerciale. Come gli imprenditori commerciali, anche gli imprenditori artigiani sono tenuti a denunciare la propria attività alla Camera di Commercio e ad iscriversi, di conseguenza, al relativo Albo delle imprese artigiane.
PID – Punto Impresa Digitale: cos’è e come funziona
Per tenere il passo con i tempi e per permettere alle imprese di innovarsi e rimanere competitive sul piano tecnologico la Camera di Commercio, insieme a Unioncamere, si è fatta promotrice dei PID, ovvero i Punti Impresa Digitale. Un PID – Punto di Impresa Digitale è una struttura di supporto che, nello specifico, punta a rendere il processo di digitalizzazione delle imprese meno complesso e più veloce ed efficiente possibile. L’innovazione tecnologica è diventato un punto cruciale per chi punta a far accrescere il proprio business e, oggi, raggiungere determinati livelli di efficienza in questo senso è diventato possibile proprio grazie all’intermediazione della Camera di commercio e le conoscenze e le agevolazioni messe da questa a disposizione attraverso i PID.
Sportello Unico per le Attività Produttive presso la Camera di Commercio
Società, imprenditori individuali o chi per loro fa le veci (ovvero commercialisti, consulenti del lavoro e intermediari autorizzati) possono gestire i rapporti pendenti con la Camera di Commercio e le relative comunicazioni tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L’utente, dopo essere stato riconosciuto dal sistema telematico, potrà in questo modo accedere al proprio cassetto digitale tutte le volte che vorrà, semplicemente immettendo le credenziali fornite a lui, come titolare di impresa o come intermediario, al momento della registrazione online. Una procedura questa che riduce tempi e costi della burocrazia e che, indubbiamente, accorcia anche le distanze tra Amministrazione Pubblica e persone (fiche e giuridiche) che all’interno dello stato italiano prestano la loro attività.
Iscrizione camera di commercio: quanto costa
Aziende e imprese italiane, siano esse di piccole o di medio – grandi dimensioni, non possono pensare di avviare la loro attività senza procedere prima con l’iscrizione alla Camera di Commercio. L’immatricolazione come soggetto commerciale, industriale, artigiano o agricolo, difatti, consente non solo di regolare la propria posizione ma, a fronte di un pagamento puntuale dei contributi, permette anche di usufruire di tutte una serie di servizi volti a far crescere l’azienda e a renderla sempre più economicamente competitiva. L’accesso al credito per il finanziamento di nuove idee o progetti, il riconoscimento di determinate agevolazioni, l’erogazione di corsi di aggiornamento e la continua intermediazione tra organi statali centrali e cittadini sono tutti servizi che la CCIAA fornisce regolarmente ai propri scritti. L’iscrizione alla Camera di Commercio, come ampiamente spiegato sopra, avviene con l’inclusione nel Registro delle Imprese (o nel Repertorio Economico Amministrativo o nell’Albo delle Imprese Artigiane). Questo passaggio, che coincide con la nascita stessa dell’azienda, non è facoltativo ma è obbligatorio per tutte e realtà economiche presenti in Italia organizzate sotto forma di impresa (ovvero quelle professionalmente ordinate con il fine ultimo della produzione e/o dello scambio di beni e servizi). Alla base del funzionamento del servizio pubblico, e questo quindi non riguarda solo la Camera di Commercio, c’è però sempre stata la contribuzione dei cittadini. Al finanziamento della CCIAA, essendo questa un ente che cura gli interessi di una determinata categoria, dovranno quindi contribuire nello specifico gli imprenditori che delle sue prestazioni usufruiscono. Il primo contributo da essi dovuto, nello specifico, sarà quello versato in concomitanza con l’iscrizione al Registro Imprese. Al di là del pagamento del Diritto Annuale, difatti, gli imprenditori che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese dovranno versare:
- 168 euro per la tassa governativa;
- 30 euro per i diritti di segreteria;
- 16 euro di marca da bollo.
Concorsi Camera di Commercio
Per poter lavorare alle dipendenze della Camera di Commercio, trattandosi di Ente pubblico, è necessario aspettare l’indizione di un bando di concorso. Se e solo se viene pubblicato un avviso di selezione in Gazzetta Ufficiale si può sperare infatti di accedere agli uffici della CCIAA come dipendenti. Una volta indetto il concorso, inoltre, tutti i candidati che si trovano in possesso dei requisiti richiesti, saranno chiamati a svolgere delle prove attitudinali e a superare dei test vertenti su materie specifiche.
Modalità e tempi della selezione, così come gli argomenti sui quali i concorsisti saranno chiamati a mettersi alla prova e criteri di valutazione degli stessi, saranno ampiamente mostrati nel bando. Bisogna però dire che, in alcune province, vi sono diversi uffici delle Camere di Commercio che accettano tirocinanti e stagisti nell’ambito di progetti promossi in collaborazione con le Università. Solitamente, trattandosi di stage curriculari ed essendo finalizzati all’acquisizione di crediti formativi, lo studente non riceve una retribuzione per il servizio prestato. L’esperienza in sé, però, oltre che ad essere altamente formativa e ad arricchire il curriculum di chi ancora è nel pieno della sua formazione, può garantire ai partecipanti numerosi benefici. Spesso, per esempio, sono gli stessi concorsi pubblici ad assegnare punteggi in più a coloro i quali hanno svolto tirocini all’interno di uffici facenti parte della Pubblica Amministrazione. Considerando il numero di persone che generalmente si presenta a questi concorsi, di fatto, partire con qualche punto di vantaggio rispetto agli altri non è una cosa da sottovalutare di questi tempi.