Stando a quanto precisato in una recente circolare da parte del Ministero del lavoro, la cassa integrazione straordinaria (Cigs) potrà essere richiesta in maniera più semplice. L’intervento Cigs potrà infatti essere domandato anche in un momento diverso da quello di ammissione dell’impresa a una procedura concorsuale, se è in atto la prosecuzione (anche parziale) dell’attività. Vediamo dunque, più nel dettaglio, i contenuti della circolare 4/2015 e le conseguenze per le imprese in difficoltà.
Indice
Cassa integrazione straordinaria, le novità nella circolare ministeriale
La precisazione del ministero giunge in seguito a una serie di quesiti formulati sulla base dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, della l. 223/1991, modificato dal dl 83/2012 convertito nella legge 134/2012, materiale normativo con il quale si cerca di estendere la disciplina della concessione del trattamento straordinario sopra ricordato alle imprese soggette alla disciplina della cassa integrazione, e sottoposte a procedure concorsuali.
Ai sensi delle norme, oggi la Cassa integrazione straordinaria può essere concessa anche nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, se sussistono prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione (da valutarsi sulla base dei parametri oggettivi precedentemente stabiliti con decreto del Ministro del lavoro n. 70750/2012).
Cassa integrazione straordinaria, accesso più facile
Per quanto concerne il periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale, il Ministero spiega nella circolare che finora la prassi è stata quella di far decorrere la cassa integrazione straordinaria dalla data in cui interviene il provvedimento formale di ammissione o di sottoposizione di una delle procedure concorsuali.
Nonostante ciò, precisa il Ministero, si riscontrano molti casi in cui l’impresa, assoggettata a procedura concorsuale, decide di ricorrere alla Cigs in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura, sulla base dell’evidenza del pregiudizio cui andrebbe incontro l’impresa nel caso in cui sospendesse immediatamente le prestazioni lavorative dei dipendenti (l’impresa potrebbe infatti avere convenienza a completare eventuali commesse, o evadere ordini che erano stati precedentemente acquisiti). Dunque, in un contesto quale quello sopra delineato, l’imprenditore potrebbe ritenere più utile il ricorso a un ammortizzatore sociale alternativo, che possa rispettare l’effettiva evoluzione aziendale.
Ebbene, sulla base di tali valutazioni, il Ministero ha dunque ritenuto che l’impresa che è interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, possa comunque richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche in un momento successivo alla data di sottoposizione o ammissione a una delle procedure concorsuali.
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