La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15226/2016 , ha stabilito che un lavoratore può essere licenziato nel caso in cui non comunichi il suo stato di malattia all’azienda e non si accerti che la comunicazione telematica all’Inps (ora in vigore) sia effettivamente pervenuta. In poche parole, anche se sta al medico curante effettuare tale comunicazione, il lavoratore in malattia deve accetarsi che il protocollo venga correttamente eseguito. Non esiste più l’obbligo di consegnare il certificato di malattia cartaceo all’azienda, ma è comunque responsabilità del dipedente la verifica della giustezza delle procdeure. In caso di mancato controllo, è infatti legittimo il licenziamento disciplinare.
Il caso, raccontato da Il Sole 24 ore, è quello di una dipendente che dopo essere stata in malattia dal 30 agosto al 7 settembre 2012, senza aver dato comunicazione all’azienda (superando così i 4 giorni di assenza ingiustificata) ha prolungato fino al 30 settembre la sua condizione, ma sulla base di un certificato di malattia “redatto il 14 settembre”, non permettendo così all’azienda di effettuare gli eventuali controlli nel periodo precedente a tale data. In modo sostanzialmente analogo aveva deciso la Corte d’Appello di Cagliari. La Corte di Cassazione ha quindi fatto proprie le conclusioni dei giudici territoriali sardi.
La sentenza chiarisce un punto molto importante, di più, una questione dirimente: il lavoratore in malattia non può esimersi dal controllare che lo stato della sua pratica segua l’iter obbligatorio per legge, anche se non è più lui a doverla gestire materialmente. In questo caso, avrebbe potuto (dovuto) richiedere all’Inps il “numero di protocollo” allo scopo di verificare l’effettiva esistenza della pratica telematica. L’azienda che ha attivato il licenziamento disciplinare si è infatti basata sull’impossibilità di appurare l’effettivo stato di malattia della dipendente, non trovando presso l’Inps la pratica in questione. Per la Cassazione quindi, la modifica delle procedure e del metodo con le quali vengono trasmesse le pratiche non esenta il lavoratore dalle responsabilità annesse.
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