Giovedì scorso il Consiglio dei Ministri ha adottato in via definitiva due degli ultimi decreti attuativi del Jobs Act (Legge n.183/2014). Uno di questi decreti, il cui testo ufficiale deve essere ancora pubblicato in Gazzetta, riguarda le misure per la conciliazione vita-lavoro. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

Il congedo parentale: cosa cambia
Viene estesa sino a 6 anni di età del bambino (e quindi non più fino a tre) la possibilità per i genitori di usufruire di un congedo parentale, con una retribuzione parziale del 30% dello stipendio. Per le famiglie più povere, tale possibilità è ulteriormente estesa fino al limite di otto anni di età del figlio e sino a dodici per i genitori di bambini portatori di handicap.
Quest’ultima categoria potrà usufruirne per un periodo complessivo di tre anni, mentre tutti gli altri, compresi genitori adottivi o affidatari, non potranno usufruire del congedo per più di dieci mesi sommati tra entrambi i genitori, che diventano undici nel caso il padre abbia preso almeno tre mesi. Il congedo parentale non retribuito potrà essere richiesto sino a dodici anni di età del bambino e anche tale misura sarà valida nel caso di adozioni e affidamenti.
Cambieranno anche le modalità di fruizione del congedo, che non sarà più spalmabile esclusivamente su base giornaliera ma anche su base oraria, e quindi per la metà dell’orario giornaliero di lavoro. Questa modalità di utilizzo non potrà essere cumulata con permessi e riposi e sarà fruibile anche se nel contratto collettivo di riferimento non è specificato nulla in merito.
Con quest’opportunità si accorciano anche i tempi del preavviso minimo che il lavoratore deve rispettare nel caso decida di usufruire dei congedi. Dovrà infatti comunicare alla sua azienda la volontà di sfruttare il congedo con cinque giorni d’anticipo (e non più quindici) o addirittura due giorni prima nel caso voglia utilizzare quello su base oraria, salvo che non siano previsti termini inferiori da parte del contratto collettivo.
La riforma è intervenuta anche sull’indennità di maternità nei casi di parti prematuri, prevedendo che la lavoratrice potrà usufruire dei giorni di astensione obbligatoria che le spettavano prima del parto, unendoli a quelli posteriori alla nascita, anche ove tale periodo superi i cinque mesi.
Nei casi di ricovero ospedaliero del bambino nato prima del periodo stimato, la lavoratrice, nei tre mesi successivi al parto, potrà sospendere la maternità, una sola volta per ogni figlio. Chiaramente dovrà presentare la documentazione medica attestante l’idoneità a riprendere l’attività lavorativa.
Le novità per i papà e le lavoratrici autonome
Il provvedimento varato dal Governo introduce anche delle novità in materia di congedi di paternità, che saranno fruibili da tutti i lavoratori e quindi non più soltanto dai dipendenti, nei casi in cui la madre non possa prendersi cura del bambino (morte, malattia, abbandono, affidamento esclusivo al padre). Potranno inoltre usufruirne anche i padri che optino per un’adozione internazionale e la madre non sia una lavoratrice.
Infine le novità riguardano anche le lavoratrici autonome. Per quelle iscritte alla gestione separata INPS, l’indennità di maternità sarà erogata anche nel caso in cui le aziende non abbiano versato i contributi previdenziali.
Per le lavoratrici autonome che scelgano l’adozione internazionale e non abbiano altre forme di previdenza obbligatorie, verrà istituita una gestione separata INPS che verserà un’indennità durante il periodo di ingresso del minore in famiglia, per un massimo di cinque mesi. Sono inoltre state uniformate le regole tra lavoratrici dipendenti e autonome per la percezione dell’indennità di maternità in caso di adozione o affidamento.
In ultimo, resta da segnalare la misura adottata in favore delle donne vittime di violenza di genere, che potranno usufruire di tre mesi di congedo dal posto di lavoro con una retribuzione pari al 100% dello stipendio.
Per conoscere il testo definitivo del decreto sulla conciliazione vita-lavoro, si dovrà attendere la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni entreranno in vigore dopo tale data ma solo “in via sperimentale per l’anno 2015”. Per il futuro le misure potranno essere adottate con apposito decreto solo dopo aver trovato la copertura finanziaria necessaria, che per il 2015 ammonta a 104 milioni di euro.
Oltre a questa riforma, il Governo si è impegnato, su sollecitazione delle Commissioni parlamentari, a valutare la possibilità di sovvenzionare asili pubblici e servizi di baby sitting in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della madre lavoratrice o di incentivare lo sviluppo di figure professionali come quella della “tagesmutter” o mamma di giorno, che dopo un’adeguata formazione si prende cura di alcuni bambini dentro la propria casa.
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