Home » Legge ed economia

Cosa è lo Split Payment

In questo contenuto troverete una guida allo Split Payment per il rimborso IVA in cui verrà spiegato in cosa consiste, quando deve essere applicato, qual è la dicitura da inserire nella fattura elettronica, il suo codice tributo e chi sono i soggetti obbligati.

Condividi questo bel contenuto


Nella Legge di stabilità del 2015 lo Stato italiano ha introdotto un sistema di liquidazione IVA da applicare nelle operazioni di acquisto e di vendita tra le imprese e le PA. Questo sistema viene chiamato Split Payment (o Scissione dei pagamenti) e intende frenare le frodi e le evasioni fiscali che rappresentano un serio problema per l’Italia, ormai da diversi anni.

Cosa si intende per Split Payment e quando deve essere applicato

Lo Split Payment è uno strumento fiscale per le scissioni dei pagamenti attraverso il quale le pubbliche amministrazioni sono obbligate a non versare più l’IVA al fornitore bensì direttamente all’Erario. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ampliato successivamente dal DL 50/2017 e ancora ridotto dal Decreto Dignità, che ne ha previsto l’esclusione dei professionisti dallo Split Payment, precedentemente interessati. La legge prevede, quindi, che in caso di acquisti di beni o servizi da parte delle pubbliche amministrazioni o di altri soggetti non passivi di IVA, siano essi stessi a liquidare l’Iva sugli acquisti, e non i fornitori. Si escludono da queste le prestazioni di servizio soggette a ritenuta d’acconto.

Split Payment

A chi si applica lo Split Payment

L’utilizzo di questa procedura è obbligatoria, per legge, ad alcuni soggetti quali:

  • Lo Stato italiano
  • Gli organi statali con personalità giuridica
  • Gli enti pubblici territoriali
  • I consorzi
  • Le Camere di Commercio
  • Gli istituti universitari
  • Le ASL
  • Gli enti ospedalieri
  • Gli enti di previdenza
  • Gli enti pubblici
  • Le società per azioni inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana

Gli elenchi completi e aggiornati dei soggetti obbligati sono reperibili sul sito del Ministero delle Finanze o consultando gli Elenchi IPA.

Split Payment e Rimborso IVA

I contribuenti che applicano lo Split Payment e che quindi risultano a credito, usufruiscono della possibilità che queste operazioni di Scissione dei pagamenti siano calcolate ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA del credito su base di aliquota media. Il rimborso ottenuto può essere anche trimestralmente. Le regole per l’effettuazione di un’operazione di Scissione dei pagamenti sono le seguenti:

  • in fase di emissione di fattura, il prestatore indicherà sia l’imponibile che l’IVA riportando però, quale importo ultimo da pagare, solo quello al netto dell’IVA
  • nella stessa fattura, il prestatore dovrà specificare che l’emissione è avvenuta tramite il sistema dello Split Payment (Scissione dei pagamenti)
  • il committente, ovvero uno dei soggetti obbligati, pagherà l’importo fatturato al netto dell’IVA
  • in un secondo momento, sarà lo stesso committente che verserà allo Stato l’IVA dovuta in fattura
  • il fornitore registrerà le fatture emesse senza calcolare l’IVA ai fini della liquidazione periodica.

Scissione dei pagamenti e Fatturazione Elettronica

Nel predisporre una fattura elettronica applicando la scissione dei pagamenti si deve compilare il campo EsigibiltaIVA ovvero campo/tag 2.2.2.8 indicando il valore “S” stabilito dall’Agenzia delle Entrate per specificare la scissione dei pagamenti. Bisogna quindi fare attenzione a non lasciare impostato il campo/tag 2.2.2.2Natura” con valore N6, in quanto caratterizza l”Inversione contabile” e al controllo dell’Agenzia delle Entrate l’operazione non potrà essere inserita tra le quelle relative alla Scissione dei pagamenti. Ovviamente, l’emissione di fatture che violano le regole della Scissione dei pagamenti verranno rifiutate dal committente e non liquidate e il soggetto che viola le norme va incontro a sanzioni amministrative.

fatturazione

F24 e Codici Tributo per lo Split Payment

Seguendo le disposizioni della Manovra correttiva del 1° luglio 2017, le pubbliche amministrazioni e i soggetti obbligati degli elenchi precedentemente menzionati devono presentare Modello F24 contenente:

  • L’IVA versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si accerta l’esigibilità.

Tale operazione, deve essere effettuata con versamenti distinti, ovvero:

  • In tutti quei giorni del mese che fanno riferimento alle fatture complessive per le quali l’esigibilità dell’imposta è dovuta
  • In relazione ad ogni fattura in cui risulta l’esigibilità dell’imposta.

Tutto ciò avviene senza possibilità di compensazione e mediante l’utilizzo di appropriati codici tributo.

La risoluzione AdE 139/E/2017 ha istituito i codici tributo al fine di consentire i versamenti dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti obbligati, tramite modelli “F24” e “F24 Enti Pubblici”.

I codici tributo sono i seguenti:

  • Modello F24: Codice Tributo “6041” (“IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – Scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015“)
  • Modello F24 EP: Codice Tributo “6215” (“IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – Scissione dei pagamenti per acquisti di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015“).

Le PA e i soggetti obbligati possono comunque continuare a sfruttare la possibilità di saldare l’IVA tramite liquidazione periodica mediante annotazione delle fatture di acquisto nel registro delle fatture emesse.
Per gli acquisti di PA e soggetti obbligati rientranti nell’ambito di attività non commerciali, i codici tributi per i versamenti sono:

  • 620E” (“IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art 17-ter del DPR n 633/1972”)
  • 6040” (“IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972“)

Il codice “620E” è per i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 23.01.205.
Il codice “6040”, per i soggetti di cui all’art 4, comma 1, lettera b) del D.M. 23.01.2015.
I soggetti della lettera c) dello stesso articolo e comma del D.M. invece, devono effettuare i versamenti imputabili direttamente al capo 8, Capitolo 1203, art. 12 del Bilancio dello Stato.

split payment

Split Payment e Reverse Charge

Come specificato in precedenza, la Scissione dei pagamenti non può essere applicabile a quelle operazioni in cui le PA o i soggetti obbligati non sono debitori di imposta, come nel caso dei soggetti al quale viene applicato il meccanismo dell’inversione contabile, il cosiddetto Reverse Charge. In tale meccanismo, il debitore di imposta non è il prestatore ma il cliente, il quale di conseguenza non ha addebitata l’IVA da parte di chi effettua l’operazione imponibile. Il debito IVA, quindi, va direttamente alle PA, che diventa soggetto passivo acquirente.

Se una pubblica amministrazione svolge solo attività istituzionale viene equiparata a un soggetto privato, al quale è impossibile applicare l’inversione contabile. A volte però può succedere che solo una parte dei beni o dei servizi oggetto delle operazioni ricadano nella sfera commerciale delle PA e il resto faccia parte della sfera istituzionale qualificando il soggetto, in questo caso, quale passivo di IVA.

L’esempio più calzante è quello della prestazione di pulizia per gli edifici, in cui potrebbe essere presa in considerazione solo una parte della struttura fisica utilizzata per lo svolgimento delle attività istituzionali, usata per scopi commerciali. In tal senso, è previsto che la PA o il soggetto obbligato diano comunicazione al fornitore circa il servizio o il bene acquistato, che deve essere considerato all’interno della sfera commerciale. A tale servizio verrà applicata la Reverse Charge, escludendolo quindi dal regime della Scissione dei pagamenti, la quale resterà immutata per tutte le altre operazioni riferibili alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

In fase di compilazione della fattura, la rivalsa dell’IVA non deve essere evidenziata per la parte commerciale ma solo per quella istituzionale e sarà versata applicando le regole dello Split Payment.

Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!