Se avete spesso sentito parlare di Enasarco, ma non avete esattamente compreso che cosa sia e di cosa si occupi questa fondazione, è giunto il momento di compiere qualche importante chiarimento che vi permetterà di comprendere non solamente quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione all’Enasarco, bensì anche a quanto ammontano i contributi da versare all’ente e quali sono le prestazioni di natura previdenziale che possono essere erogate ad agenti e rappresentanti iscritti al Fondo.
Vediamo dunque di affrontare con ordine tutti i principali aspetti della normativa Enasarco, cominciando da una breve definizione dell’oggetto del nostro approfondimento.
Indice
Cosa è Enasarco
Enasarco è l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Fondato nel 1938, negli anni ’90 è stato protagonista di un’attività di intervento e di riforma che l’hanno privatizzato trasformandolo in una fondazione.
Peraltro, Enasarco è una sorta di unicum nel comparto professionale di riferimento, visto e considerato che agli agenti e ai rappresentanti di commercio è richiesto non solamente di procedere all’iscrizione all’INPS, bensì anche nel procedere all’iscrizione all’Enasarco, che con la trasformazione in fondazione è dunque assimilabile a una cassa previdenziale privata ed integrativa rispetto a quella INPS.
Come funziona
Chiarito quanto precede, cerchiamo di comprendere in che modo funzioni Enasarco. Per far ciò, premettiamo come gli agenti e i rappresentanti di commercio, che operano sul territorio italiano o che lavorano per preponenti (le aziende che li ingaggiano per la loro attività commerciale) italiane, siano obbligati a iscriversi a Enasarco e versare nelle casse della fondazione un contributo.
Così come avviene per quanto concerne il caso di altre casse di previdenza (e dunque per altri comparti lavorativi), il contributo sarà calcolato su tutte le somme dovute all’agente o al rappresentante a qualsiasi titolo nell’ambito dello svolgimento della propria attività. In tal senso, si tenga conto non solamente delle provvigioni, cioè il ricavo che rappresenterà il frutto dell’attività caratteristica dell’agente o del rappresentante, e presumibilmente anche la quota più importante tra le somme ad esso dovute, quanto anche i rimborsi spese, gli eventuali premi di produzione spettanti ad agente o rappresentante, o l’indennità di mancato preavviso.
Contributi Enasarco
I contributi sono conteggiati e versati in relazione a tutte le somme ottenute in relazione al rapporto di agenzia e di rappresentanza. Non sarà comunque cura dell’agente o del rappresentante procedere al loro calcolo, visto e considerato che di norma sarà il mandante a farsi carico del versamento.
Per quanto concerne il conteggio dei contributi, la determinazione di quanto andrà versato al Fondo di Enasarco avverrà attraverso l’applicazione di un’aliquota contributiva e tenendo in considerazione che vi sono sempre dei limiti minimi di contributi e massimi di reddito entro i quali può essere applicata.
A quanto sopra, si tenga anche conto che le aliquote variano di anno in anno, e che attualmente è previsto un incremento graduale delle stesse, conducendo i contributi Enasarco verso soglie più elevate.
Di seguito riepiloghiamo quali siano le aliquote per il 2017 e per i prossimi anni:
- aliquota 2017: 15,55%;
- aliquota 2018: 16,00%;
- aliquota 2019: 16,50%;
- aliquota 2020: 17,00%.
Sempre in riferimento all’ammontare dei contributi Enasarco da versare, rammentiamo anche in questa sede come siano stabiliti dei minimi da versare (cioè, dei contributi che devono essere versati indipendentemente da quanto si è fatturato) e dei massimi delle provvigioni su cui applicare le aliquote, in maniera tale che – superata tale soglia – non vi siano altri oneri per l’agente o per il rappresentante.
Attualmente per gli agenti plurimandatari (cioè per gli agenti che lavorano per più ditte) il minimale contributivo stabilito da Enasarco è pari a 418 euro, mentre il massimale provvigionale è pari a 25.000 euro. Di contro, per gli agenti monomandatari (cioè per gli agenti che lavorano per una sola ditta) il minimale contributivo è pari a 836 euro, mentre il massimale provvigionale è pari a 37.500 euro.
Pensione integrativa di vecchiaia
L’obiettivo dei piani di versamento di contributi Enasarco è quello di beneficiare delle prestazioni che la fondazione ha previsto per i propri iscritti.
La prima e principale prestazione è la pensione di vecchiaia, integrativa rispetto a quella che l’agente riceverà dall’INPS. Per poter beneficiare di tale prestazione sarà necessario aver effettuato almeno 20 anni di contribuzione e aver raggiunto i 65 anni di età (per gli uomini) o i 63 anni di età (per le donne), in alternativa al raggiungimento della quota 91 (per gli uomini) o 87 (per le donne) ottenuta sommando età anagrafica e anzianità contributiva.
Così come l’aliquota, anche l’età minima e la quota tenderanno a crescere nei prossimi anni, fino a raggiungere i 67 anni per gli uomini, i 65 per le donne e una quota pari a 92 per gli uomini e a 90 per le donne, nel 2020.
Rendita contributiva Enasarco
Oltre alla pensione integrativa, gli iscritti a Enasarco possono altresì fruire della possibilità di ottenere una rendita calcolata con il metodo contributivo (ovvero, sulla base dei contributi che vengono effettivamente versati) e ridotta del 2% per ogni anno che manca al raggiungimento della quota obiettivo, determinata sommando l’età anagrafica e gli anni di contribuzione. In ogni caso, per poter avere diritto alla rendita è necessario che si abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, e non di 20 come invece previsto per l’ottenimento della pensione integrativa.
Quanto sopra significa in altri termini che anche gli agenti e i rappresentanti che non riescono a raggiungere i requisiti dei 20 anni minimi di contributi per l’ottenimento della pensione integrativa, potranno comunque avere diritto ad una prestazione economica da parte del Fondo attraverso la rendita.
Enasarco Firr
Concludiamo infine con un rapido cenno al Firr, il Fondo indennità di risoluzione rapporto, che rappresenta per gli agenti e per i rappresentanti ciò che per i lavoratori dipendenti (con qualche divergenza) è il TFR.
Il Firr è infatti la sommatoria degli importi che i committenti accantonano presso l’Enasarco a favore dei propri agenti o rappresentanti, e che costituiranno il fondo che dovrà essere corrisposto al momento in cui il mandato di agenzia cessa. La richiesta di liquidazione del fondo deve essere fatta direttamente dalla ditta sul sito dell’Ente.