Vediamo tutte le informazioni sul contratto di franchising, la definizione, i profili, cosa è la fee d’ingresso, le royalties, cosa deve contenere e a cosa bisogna fare attenzione e come recedere dal contratto.
Il contratto di franchising (affiliazione commerciale) è un contratto di distribuzione, atipico, regolamentato da un’apposita legge (legge 6 maggio 2004 n. 129), che mira a fornire una protezione all’affiliato ed impone specifici doveri all’affiliante. Vediamo di seguito tutte le informazioni utili a questo proposito tra cui la definizione del contratto, i profili , cosa è la fee d’ingresso, le royalties, cosa deve contenere e a cosa bisogna fare attenzione e come recedere dal contratto.
Indice
Definizione di contratto di franchising, diritti e doveri delle parti
Se desideri quindi aprire una attività in franchising oppure vuoi proporti come franchisor devi sapere che quello di franchising è un contratto stipulato tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (affiliante o franchisor) concede la disponibilità all’altra (affiliato o franchisee), dietro corrispettivo, di un complesso di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendolo al contempo in un sistema formato da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi, che costituiscono l’oggetto del contratto.
La legge n. 129/2004 prevede una serie di obblighi sia per l’affiliante che per l’affiliato. Innanzitutto la legge si preoccupa che l’affiliato sia adeguatamente informato sul contenuto del contratto di franchising. A tal fine prevede espressamente che egli possa richiedere:
- almeno trenta giorni prima della stipula, una copia del contratto di affiliazione;
- i dati relativi all’attività (la ragione e il capitale sociale);
- la copia del bilancio degli ultimi tre esercizi o dalla data di inizio attività, qualora essa sia avvenuta da meno di tre anni;
- le notizie relative ai marchi utilizzati (estremi della registrazione, licenza concessa da terzi all’affiliante, ecc.);
- la documentazione relativa all’attività oggetto del contratto;
- l’elencazione di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema di affiliazione commerciale in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante;
- l’elenco aggiornato degli affiliati;
Egli è, invece, tenuto:
- alla massima riservatezza per quanto riguarda il know-how, tale obbligo grava anche sul personale dell’affiliato;
- a non trasferire la sede senza il preventivo consenso del franchisor.
Ancora, il franchisor deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terze parti.
Si tenga presente che il contratto viene stipulato in funzione della persona del franchisee e normalmente non può essere ceduto ad un eventuale subentrante senza l’accordo del franchisor.
I profili dei contratti di franchising
L’art. 1, co. 2, della L. 6 maggio 2004, n. 129 prevede che il contratto di franchising possa essere utilizzato in ogni settore economico. Tale contratto può assumere tre diverse profili:
- franchising di produzione o industriale,
- franchising di distribuzione
- franchising di servizi.
Il franchising di produzione o industriale
Nel franchising di produzione, l’affiliante è un’azienda che solitamente produce i propri beni, connotandoli sul mercato mediante l’apposizione di un marchio ben riconoscibile, e li distribuisce attraverso la propria rete di affiliati che li vendono. Non solo, tale contratto può anche prevedere che il franchisor conceda al franchisee il diritto di produrre determinati beni, usufruendo dei propri segni distintivi, dei processi produttivi o della formula per la fabbricazione o lavorazione di un prodotto, e la possibilità di rivenderli sul mercato secondo gli standard previsti. Di conseguenza, il franchisee si occuperà di fabbricare e commerciare i beni oggetto dell’attività di produzione, realizzate nel proprio stabilimento, applicando il know-how e le tecniche di vendita del franchisor. La possibilità concessa di rivendere i prodotti differenzia il franchising di produzione da un semplice accordo di sub-fornitura. Riassumendo, gli elementi che lo caratterizzano sono cinque:
- un know-how per la produzione di un bene;
- il franchising di un insieme di tecniche produttive e di distribuzione non brevettabili e di marchi depositati;
- un sistema gestionale ad hoc;
- una rete di distribuzione;
- la notorietà del brand.
Il franchising di distribuzione
Nel franchising di distribuzione, il franchisor acquista un vasto assortimento di prodotti e li distribuisce ai suoi affiliati. Sfruttando le economie di scale, l’affiliante riesce ad ottenere un prezzo inferiore rispetto a quello che potrebbe avere il singolo franchisee. Non solo, quest’ultimo ha l’ulteriore vantaggio di avere un unico interlocutore per la scelta dei suoi prodotti. Si suddivide, a sua volta, in quattro sotto tipologie, relative a quattro diversi rapporti intercorrenti tra imprenditori che si trovano a stadi diversi nel canale:
- Produttore – Dettagliante;
- Grossista – Dettagliante;
- Grande Distribuzione – Dettagliante;
- Grande Distribuzione – Grossista.
In questo caso, il franchisor può essere sia un produttore che un distributore, il quale seleziona i prodotti, si approvvigiona o li fa produrre per proprio conto da terzi e li distribuisce mediante il suo sistema di distribuzione.
Il franchising di servizi
Nel franchising di servizi, l’affiliante trasferisce all’affiliato le conoscenze di un determinato insieme di servizi (creditizi, ristorativi, condominiali, di bellezza, assistenza per stranieri, ecc.) che andrà poi ad offrirli sul mercato. Il franchisor, quindi, vende un pacchetto di tecniche e conoscenze per la prestazione di servizi, oltre ai prodotti collegati.
Cosa è la fee d’ingresso
La fee d’ingresso è un importo che viene pagato al momento della stipula del contratto di affiliazione e rappresenta il “costo” che bisogna pagare per entrare nel sistema del franchisor. Infatti, dietro tale pagamento, egli da:
- l’utilizzo del marchio,
- le modalità di gestione,
- la formazione,
- l’assistenza.
L’entry fee viene solitamente calcolata dal franchisor in base a diversi elementi quali: l’esperienza ed il know-how maturati negli anni, la notorietà del brand, la capacità di sviluppo della rete, il format ed il concept, le campagne di marketing, ecc. Si tenga presente che alcune volte, nella fee d’ingresso (e quindi da pagare obbligatoriamente) possono essere compresi anche servizi diversi inerenti alle scelte gestionali, organizzative e contrattuali inerenti l’attività dal franchisor, come ad esempio l’assistenza e la consulenza in fase di avvio (anche burocratica, per l’ottenimento delle licenze, ecc.), il supporto preapertura, le campagne marketing, l’affiancamento di un tutor in fase di apertura. Altre volte questi servizi sono offerti separatamente e, in questo caso, l’affiliato non ha l’obbligo di acquistarli. La fee d’ingresso può comprendere moltissimi servizi oppure solo gli elementi essenziali. Per questa ragione è importante in fase preliminare valutare con attenzione il contratto. Ma perché pagarla? Il motivo è semplice: entrare a fare parte di una rete in franchising costa meno che aprire un’attività in proprio. Non bisogna avere esperienza, in quanto il know-how e la formazione viene fornita dal franchisor unitamente ad un brand conosciuto e all’arredamento del locale.
Le royalties
Le royalties rappresentano un corrispettivo mensile che l’affiliato versa all’affiliante. Si tratta di un importo, da corrispondersi periodicamente, che costituisce il corrispettivo a fronte della concessione da parte del franchisor del franchise package (licenza d’uso del marchio, licenza d’uso del know-how, servizi di assistenza, formazione). Esse possono essere costituite da:
- un canone fisso
- una percentuale sui guadagni
In alcuni contratti non sono previste, in quanto l’affiliante vuole incentivare o allargare la sua rete di affiliati, fornendo loro alcune agevolazioni. Tali due modalità possono intrecciarsi, creando diverse combinazioni. È, quindi, possibile, che in un contratto sia stabilito il pagamento da parte del franchisee di una royalty fissa mensile, ed allo stesso tempo di una royalty in percentuale sul giro d’affari del franchisee, che verrà compensata con la prima al termine dell’anno.
È invece frequente nel franchising di servizi prevedere che la determinazione delle royalties dovute derivi direttamente da una percentuale degli incassi realizzati in un anno, con un ulteriore fisso annuale da versare (royalty minima) indipendentemente dall’effettivo giro d’affari sviluppato. La previsione di una royalty minima (o di un fatturato minimo) è funzionale al raggiungimento di tre diversi obiettivi:
- assicurare al franchisor un rendimento minimo garantito;
- fare in modo che tutti gli affiliati cerchino di raggiungere uno standard di produttività minimo;
- evitare il rischio di condotte opportunistiche da parte degli affiliati, i quali potrebbero essere indotti a ridurre il proprio giro d’affari per non pagare le royalty in base percentuale.
Il franchisor può incentivare ulteriormente il franchisee a sviluppare il proprio giro d’affari riconoscendo a quest’ultimo una specie di premio al raggiungimento di determinate soglie di fatturato.
Si tenga presente che l’obbligo di pagamento delle royalties, specialmente quando queste sono calcolate sul fatturato, rende necessaria la previsione nel contratto di un obbligo di rendicontazione da parte dell’affiliato circa il trend delle vendite e la possibilità per il franchisor di monitorare l’attività e controllare la contabilità del franchisee.
Le royalties sono indicate dalla L. 129/2004, tra gli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati nel contratto di franchising. Ciò non significa che il pagamento di royalties sia un elemento essenziale del franchising, ma solo che l’obbligo di pagamento deve essere specificatamente previsto e disciplinato altrimenti non si possono richiedere.
Ancora, nei contratti di franchising di distribuzione di beni, è consueta la previsione in base alla quale l’affiliato non versa all’affiliante corrispettivi specifici, ma si obbliga all’acquisto dall’affiliante di un quantitativo minimo di beni, ad un prezzo prestabilito. In tale ipotesi si ha una royalty indiretta o occulta, in quanto il franchisor guadagna dal sovrapprezzo dei prodotti.
La forma e il contenuto del contratto: cosa deve contenere e a cosa bisogna fare attenzione
Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Il contratto di franchising deve indicare necessariamente:
- l’oggetto del contratto con specifica indicazione dell’area geografica di competenza e le relative clausole di esclusiva (ad. Esempio vendita di magliette della marca Simmer in esclusiva in tutta la regione Piemonte);
- il totale delle spese per entrare a far parte del sistema del franchisor, in particolare l’ammontare della fee d’ingresso e di altre spese iniziali (piani di marketing, acquisti di sistemi gestionali specifici, ecc.);
- le royalties e le modalità di calcolo delle medesime;
- l’eventuale previsione di un fatturato minimo che il franchisee dovrà conseguire;
- il Know-how e il manuale operativo fornito dall’affiliante;
- i prezzi dei beni e dei servizi venduti ed erogati;
- l’elencazione di tutti i servizi tecnici e/o commerciali erogati dal franchisor;
- le condizioni di rinnovo, recesso, cessione e durata del contratto che, qualora sia a tempo determinato, non potrà essere inferiore a tre anni;
- la facoltà di effettuare ispezioni, visite e controlli periodici presso il punto vendita al fine di verificare se l’affiliato rispetta la politica commerciale dell’azienda.
Bisogna fare attenzione invece all’eventuale patto di non concorrenza inserito nel contratto cioè l’accordo con il quale il franchisee s’impegna a non esercitare attività in concorrenza, diretta o indiretta, con l’altra parte. Il patto di non concorrenza impedisce ad una parte di svolgere un’attività in competizione con un’altra, operando nello stesso settore o nello stesso mercato. In caso di inadempimento dell’obbligo di non concorrenza, chi ha violato il patto sarà tenuto a pagare una penale stabilita dalle parti e a risarcire gli eventuali danni.
Tale patto, ai sensi all’2596 c.c., per essere valido deve essere limitato ad una determinata zona o ad una particolare attività senza vietare completamente l’esercizio dell’attività nel settore economico di riferimento. Questo patto deve essere stipulato per iscritto e non può avere una durata superiore ai 5 anni. Si tenga presente che nel caso in cui l’efficacia del patto di non concorrenza vada oltre la durata naturale del contratto franchising, l’affiliato potrebbe avere diritto a un indennizzo per la limitazione della sua iniziativa economica
Ancora, da notare che di frequente i franchisor dispongono di una piattaforma online di vendita di prodotti presenti negli store affiliati. Di fatto questa piattaforma può attrarre la clientela dell’affiliato mediante sconti o promozioni particolari. Di conseguenza, il franchisor attraverso il negozio online potrebbe potenzialmente far concorrenza al franchisee. Alla luce di questa situazione, è necessario che vengano previste specifiche convenzioni che trasformino l’e-commerce franchisor da potenziale concorrente ad alleato per la vendita anche per il franchisee.
Come recedere dal contratto
Il codice civile permette di recedere dal contratto, anche se non sono state previste clausole di risoluzione nel contratto stesso. Innanzitutto il contratto di franchising può essere annullato se una delle due parti fornisce informazioni false o non tiene fede agli accordi stipulati.
La disciplina del recesso dei contratti di franchising è un argomento molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza, poiché la legge 129/2004 non dispone nulla. Ma gli indirizzi interpretativi maggioritari prevedono la possibilità di applicare al contratto di franchising l’art. 1373 c.c. (se a tempo determinato) e l’art. 1569 c.c. (se a tempo indeterminato).
- Se il contratto di franchising è a tempo indeterminato le parti sono libere di recedere in qualsiasi momento, previo congruo preavviso, anche se il contratto non prevede espressamente questa possibilità. Il congruo preavviso è da valutare caso per caso e nell’ipotesi in cui sorga una controversia, toccherà al giudice stabilire l’arco temporale da considerarsi adeguato. Nell’ipotesi in cui decida che il preavviso sia insufficiente, il recesso è comunque valido ed efficace, anche se chi lo ha esercitato è tenuto al risarcimento del danno provocato alla controparte con la propria condotta.
- Se il contratto di franchising è a tempo determinato, le parti non possono recedere prima della scadenza tranne il caso in cui tale diritto sia sancito per iscritto nel contratto. Si ricorda che la L. 129/2004 ha stabilito che il contratto di franchising non può avere una durata inferiore a 3 anni, di conseguenza le parti non possono prevedere il diritto di recesso prima di questa scadenza.
Recesso straordinario o per giusta causa
Il recesso straordinario o per giusta causa si ha quando l’inadempimento degli accordi da parte di uno dei due contraenti determini il venir meno del rapporto fiduciario o si verifica un evento tale da non permettere la continuazione del rapporto (es. il franchisee viene sottoposto a procedura concorsuale). In caso di recesso per giusta causa, a meno che le parti non abbiano previsto diversamente nel contratto, la parte che esercita il recesso può interrompe il rapporto immediatamente, senza preavviso.
Un classico esempio di recesso per giusta causa si ha quando l’affiliato voglia cessare l’attività a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi economici (in poche parole l’attività va male) a causa degli inadempimenti del franchisor (mancata assistenza, formazione, violazione dell’obbligo di esclusiva, concorrenza sleale). Il franchisee, non solo, potrà recedere dal contratto per giusta causa, senza preavviso, ma potrà anche richiedere il risarcimento dei danni cagionati alla sua attività dal franchisor.
Modello contratto di franchising
Ecco ora un modello di contratto completo che può essere adattato ed utilizzato:
In bocca al lupo per il tuo Franchising!