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Il locatore è responsabile sulla sicurezza in caso di Infortuni sul lavoro? Ecco la sentenza

Infortuni sul lavoro: ecco quali sono le responsabilità delle società conduttrici e locatrici in caso di incidente su immobile locato.

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In tema di infortuni sul lavoro, ci si è spesso domandati se il locatore sia o meno responsabile per le norme di sicurezza sul lavoro nel caso in cui il conduttore – datore di lavoro le stia violando. A dirimere la questione ci ha pensato la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 40259 dello scorso 29 novembre 2019, ha contribuito a fornire un po’ di chiarezza. Cerchiamo allora di riepilogare quale sia stato il caso all’esame della Suprema Corte, e quali le motivazioni della decisione.

Il fatto

infortuni sul lavoro

Il fatto trae origine, purtroppo, dall’incendio di un capannone industriale. Evento nel quale morirono sette operai di un’impresa individuale tessile.

In giudizio furono citati i soci della società immobiliare che era proprietaria e locatrice del capannone. Su di loro, secondo l’accusa, la responsabilità di aver concesso in affitto all’impresa tessile un immobile in cui erano stati realizzati abusivamente dei locali dormitorio con legno e cartongesso, a dimostrazione dell’uso promiscuo (abitativo e industriale) del luogo.

Mentre in primo grado gli imputati furono condannati, in secondo grado la Corte d’Appello riformava la sentenza ricostruendo che in realtà i manufatti abusivi fossero realizzati dal titolare dell’impresa tessile. Chiarito ciò, per la Corte si riscontrava la responsabilità del datore di lavoro e, inoltre, la colpa del locatore, avendo una posizione di garanzia per le norme di sicurezza sul lavoro. Per i giudici di seconde cure, infatti, il locatore non avrebbe impedito da parte dei conduttori l’utilizzo della struttura soppalcata. In altri termini, la posizione di garanzia degli imputati scaturirebbe dagli obblighi di cui al contratto di locazione ex art 1575 c.c. che, ricordiamo, obbliga il locatore a tenere indenne il conduttore dei danni causati dalla cosa locata. Gli imputati locatori proponevano ricorso in Cassazione.

La decisione

Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso. Soffermandosi con particolare interesse sulla sussistenza della posizione di garanzia sulla società ricorrente, la cui fonte è stata determinata dal giudizio di merito negli oneri di natura giuridica che scaturirebbero dal contratto di affitto sottoscritto tra la società che era proprietaria del capannone e l’impresa tessile datrice di lavoro degli operai purtroppo morti nel rogo.

Per i giudici della Suprema Corte, si legge nelle motivazioni della sentenza,

l’area di rischio governabile dal locatore, rispetto alla quale può affermarsi che egli rivesta una posizione di garanzia, è quella delineata dagli obblighi a lui facenti capo di cui agli artt. 1575 e 1580 c.c. (consegnare in buono stato di manutenzione, privo di vizi, che ne determinino la pericolosità per il conduttore ed i terzi che lo utilizzano in forza del contratto

Ancora, i giudici di Cassazione continuano soffermandosi sul fatto che non è con l’assunzione dell’onere contrattuale di consegnare, come prestazione che deve essere rispettata dal locatore e il cui mancato obbligo di adempiere comporta il ricorso ai rimedi ordinari, ma è con la consegna materiale del bene che si delinea in capo al locatore il dovere di sicurezza in riferimento alle aree di rischio governabili dallo stesso, e dunque in riferimento alle specificità strutturali dell’immobile, rimanendo invece in esclusione sia la propria conformità all’attività da svolgersi, che le trasformazioni o aggiunte successivamente apportate dal conduttore.

Per la Corte di Cassazione, l’obbligo di verificare la presenza delle caratteristiche tecniche ed antinfortunistiche dei locali, in riferimento all’attività che al suo interno viene svolta, incombe sul conduttore e non sul locatore. Così come incombe su di lui l’obbligo di domandare titoli amministrativi che siano necessari per poter modificare la struttura, salvo che il contratto non preveda diversamente. Ancora, i giudici della suprema Corte chiariscono che grava ancora sul conduttore la responsabilità per i rischi che derivano da aggiunte e modifiche che siano state realizzate nel corso del tempo.

Dunque, in mancanza dell’effettiva restituzione del bene al locatore, come avvenuto nel caso concreto, non essendo stato interrotto il godimento della cosa, e non essendo il bene rientrato nella sua effettiva disponibilità, per il prolungamento della relazione di locazione, non può essere individuata sul locatore alcuna posizione di garanzia.

Rimane infine non rilevante la circostanza secondo la quale gli imputati avessero o meno una conoscenza dell’addizione alla cosa locata, valutato che l’eventuale consapevolezza di una violazione antiinfortunistica che sia stata realizzata dall’imprenditore che ha in locazione l’immobile, non può allargare anche alla figura del locatore gli obblighi propri del datore di lavoro.

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