Una recente sentenza della Corte di Cassazione (13882/2016) ha riconosciuto l’infortunio in itinere anche per la riunione sindacale, purché occorso nello svolgimento delle proprie funzioni sindacali. Cerchiamo dunque di comprendere in che modo si sia arrivati a tale pronuncia, e che cosa ha previsto la Suprema Corte sul caso concreto di un lavoratore componente della RSU aziendale e del direttivo di un sindacato.
Indice
Il caso specifico dell’infortunio in itinere
Il dipendente aveva richiesto e ottenuto un permesso sindacale per poter partecipare a una riunione aziendale. Purtroppo, durante il viaggio di ritorno da tale evento, rientrando al proprio domicilio, è rimasto vittima di un incidente che l’ha condotto in uno stato di invalidità permanente al 50%. Nonostante ciò, il dipendente – componente della RSU aziendale e del direttivo sindacale – si vedeva negato il risarcimento e la copertura del danno da parte dell’Inail.
Il giudizio del Tribunale e della Corte d’Appello
In primo grado il Tribunale ha accolto le ragioni del lavoratore, condannando così l’Istituto a erogargli la rendita per l’invalidità permanente, in seguito a infortunio in itinere. L’Inail ha tuttavia opposto resistenza, e in secondo grado ha ottenuto il ribaltamento della sentenza, con la Corte di Appello che sottolinea come non si tratta, in realtà, di un vero e proprio infortunio in itinere, perché infondati erano i presupposti tipici della prestazione d’opera. Secondo la Corte d’Appello, pertanto, la riunione sindacale non può definirsi come un “vero” lavoro.
La Cassazione
A questo punto il lavoratore ricorre in Cassazione, dove ottiene le migliori soddisfazioni. I giudici della Suprema Corte ricordano infatti che il diritto alla tutela dell’infortunio in itinere deriva dalla verifica di due criteri concomitanti, rappresentati dall’identificazione del nesso tra la natura del rischio, l’infortunio e il lavoro, e l’individuazione di ulteriori criteri che confermino la necessità della scelta del lavoratore di utilizzare un mezzo privato per recarsi al lavoro.
La Cassazione ha pertanto accolto le richieste del lavoratore.
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