Che cosa è l’ipoteca giudiziale, quali sono le sue caratteristiche e in che modo si può iscrivere e cancellare.
Come noto, l’ipoteca è un diritto reale di “garanzia”, istituibile per poter tutelare le ragioni di un creditore che individua nel patrimonio del debitore un immobile su quale potersi soddisfare nell’ipotesi in cui vi sia l’inadempimento dell’obbligazione. Si tratta dunque di una garanzia specifica, che è arricchita dal c.d. “diritto di seguito”: anche nelle ipotesi di successive alienazioni, infatti, il creditore ipotecario manterrà il diritto a farsi pagare sul bene ipotecario, con preferenza su altri creditori. Occupiamoci oggi, in misura più dettagliata, di cosa sia l’ ipoteca giudiziale e quali siano le sue caratteristiche.
Indice
Cosa è l’ ipoteca giudiziale
L’ipoteca si definisce giudiziale quando il titolo esecutivo che permette l’iscrizione del diritto reale di garanzia è costituito da una sentenza di condanna al pagamento di una somma, o all’adempimento di altra obbligazione, o al risarcimento del danno. Il titolo esecutivo individuato in tale definizione può essere, ad esempio, un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, un lodo arbitrale esecutivo, una sentenza di separazione, un divorzio, e così via.
Iscrizione ipoteca giudiziale
Così come avviene per altre forme di ipoteca, anche nell’ipoteca giudiziale la pubblicità costituisce elemento costituivo, attuabile mediante l’iscrizione del diritto nei pubblici registri immobiliari. Per effettuare l’iscrizione sarà sufficiente munirsi di un titolo esecutivo (come abbiamo sopra visto, può trattarsi di una sentenza o di un decreto ingiuntivo), presentando nel contempo una nota di iscrizione la conservatore dei registri immobiliari che sia competente per territorio.
Costi dell’ ipoteca giudiziale
L’iscrizione dell’ipoteca prevede costi nella misura di un versamento di imposta pari al 2% dell’importo per cui si richiede l’iscrizione, cui vanno aggiunte l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria.
Durata dell’ipoteca
L’iscrizione ipotecaria ha una efficacia pari a 20 anni. Pertanto, chi ne ha interesse potrà rinnovare l’iscrizione prima della scadenza del suddetto termine, al fine di mantenere gli effetti dell’ipoteca già iscritta per altri 20 anni. Nell’ipotesi di decorrenza del termine non sarà invece più possibile rinnovare l’ipoteca, ma solo iscriverne una nuova.
Ipoteca e gradi superiori al primo
Ricordiamo inoltre che sullo stesso immobile sul quale è stata iscritta una prima garanzia ipotecaria, è altresì possibile procedere all’iscrizione di più ipoteche, successive alla prima, e anche nel medesimo giorno; in questo caso, si avranno però ipoteche di grado diverso a seconda dell’ordine in cui sono avvenute le iscrizioni, con il creditore di primo grado che, intuibilmente, avrà diritto di essere preferito a quelli di grado successivo.
Cancellazione dell’ipoteca giudiziale
La cancellazione dell’ipoteca giudiziale è sempre possibile in tutti i casi previsti dalla legge. Il primo di questi, sebbene più raro, lo abbiamo già intravisto: la mancata rinnovazione entro il termine dei 20 anni dalla prima iscrizione comporta infatti la decadenza della garanzia. Negli altri casi, l’estinzione avverrà previa esibizione al conservatore di un titolo idoneo.
Tecnicamente, la cancellazione potrà avvenire solamente su domanda della parte interessata, in seguito all’estinzione dell’obbligazione garantita, o ancora per perimento del bene ipotecato, o per rinuncia espressa in forma scritta del creditore.
Nell’ipotesi in cui il debito che ha fatto sorgere tale garanzia specifica venga estinto il debito, il debitore richiederà al creditore una apposita dichiarazione di rinuncia all’ipoteca ottenendo così dal giudice un provvedimento che autorizzi la cancellazione.