Home » Legge ed economia

Licenziamento, il datore di lavoro che inganna il dipendente “annulla” la conciliazione

Il datore di lavoro inganna il dipendente in conciliazione? Il lavoratore può chiedere l’annullamento per comportamento doloso.

Condividi questo bel contenuto


La conciliazione in sede sindacale può essere annullata nell’ipotesi in cui il datore di lavoro induce in inganno il dipendente, affermando dinanzi a quest’ultimo che la sua posizione lavorativa è in esubero, salvo poi affidare gli stessi incarichi a un neoassunto. A dichiararlo è la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8260/2017, nella quale i giudici ritengono fondate le doglianze di un lavoratore che in seguito alla procedura di licenziamento collettivo, aveva sottoscritto in sede sindacale un verbale di conciliazione salvo poi rendersi conto che quanto gli era stato comunicato dal datore di lavoro non corrispondeva a realtà.

conciliazione
image by Andrey Burmakin

In particolar modo, nella fattispecie oggetto di esame da parte dei giudici della Suprema Corte, il lavoratore aveva domandato l’accertamento delle condizioni di annullabilità del verbale, dichiarando di essere stato indotto con dolo a firmarlo da parte della società, e scoprendo solamente in un secondo momento che l’assunto circa la sua posizione professionale in esubero fosse falso. La società – come abbiamo anticipato in sede di apertura di questo breve approfondimento – aveva inserito la posizione dell’uomo tra quelle in esubero, e questi aveva accettato la sottoscrizione di un verbale di conciliazione contestualmente al quale era stato licenziato, salvo poi scoprire in seguito che l’azienda aveva assunto un altro dipendente per ricoprire la sua stessa posizione.

In primo grado, i giudici di merito non avevano accolto la domanda del ricorrente, sancendo che mancherebbero delle prove che dimostrino i raggiri della società nell’indurre il lavoratore alla firma dell’accordo. Di contro, la domanda del dipendente ha trovato accoglimento in Cassazione, che ha evidentemente qualificato come dolo il comportamento del datore di lavoro, che aveva a suo tempo incluso la posizione del ricorrente tra quelle eccedentarie, salva poi, a distanza di breve tempo, assumere un altro lavoratore per la stessa posizione.

Per gli Ermellini, il giudice di merito non avrebbe dunque considerato che anche una condotta di “silenzio malizioso” può essere idonea ad integrare raggiro: un simile silenzio costituisce infatti un elemento integrante dell’inganno, e nella fattispecie è stato idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. Nel contratto di lavoro, continua poi la pronuncia, “il silenzio serbato da una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, qualora l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus, integrano gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c.”.

Infine, aggiunge la sentenza, bisogna tenere presente come, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, nelle ipotesi di dolo commissivo o omissivo, gli artifici o i raggiri, così come la reticenza o il silenzio, necessitano di essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, al fine di poterne stabilire “l’idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza”, non potendo l’affidamento ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.

Cerchi un nuovo lavoro?

Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro

Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!