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Lo stipendio va fissato nella comunicazione di assunzione

Lo stipendio deve essere stabilito necessariamente nel momento della comunicazione dell’assunzione e, pertanto, non deve essere suscettibile di aleatorietà, che spesso ha contribuito a generare delle cattive pratiche all’interno del mercato del lavoro italiano. Chi assume nuova manodopera, infatti, deve necessariamente indicare l’importo della retribuzione annua che erogherà al neoassunto, il suo livello di inquadramento …

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Lo stipendio deve essere stabilito necessariamente nel momento della comunicazione dell’assunzione e, pertanto, non deve essere suscettibile di aleatorietà, che spesso ha contribuito a generare delle cattive pratiche all’interno del mercato del lavoro italiano. Chi assume nuova manodopera, infatti, deve necessariamente indicare l’importo della retribuzione annua che erogherà al neoassunto, il suo livello di inquadramento e il Contratto collettivo nazionale del lavoro che verrà applicato in azienda.

L’indicazione deve essere effettuata sulla comunicazione telematica di assunzione e, eventualmente, ribadita anche in sede di proroga, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro.

Stando a quanto previsto dal decreto n. 345/2013, opportunamente intervenuto in materia, le informazioni che il datore di lavoro dovrà inserire nella comunicazione serviranno non solamente a rendere trasparente l’instaurazione di un rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di legge, quanto anche (e, per certi versi, soprattutto) a evitare che il lavoratore possa perdere i diritti previdenziali o, di contro, acquisirne di non spettanti, attraverso una verifica che in tal modo gli ispettori potranno effettuare telematicamente, senza recarsi in ufficio.

La comunicazione telematica andrà effettuata mediante il nuovo sistema Co. Operativo disponibile sul sito internet Clicklavoro (clicklavoro.gov.it), e permetterà a tutti i datori di lavoro di assolvere all’obbligo della comunicazione dell’instaurazione, della proroga, della trasformazione e della cessione della relazione del lavoro, precedentemente effettuata mediante i consueti metodi tradizionali. Per quanto attiene la tempistica, il rapporto di lavoro deve essere denunciato entro le ore 24 del giorno che precede quello di effettiva instaurazione, anche se festivo. Nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato, la mancata comunicazione è soggetta alle sanzioni previste sul lavoro nero, recentemente rincarate dall’esecutivo Letta.

Per quanto infine concerne le indicazioni più specifiche, e le istruzioni a margine del decreto, ricordiamo come il dato relativo alla retribuzione sia quello relativo al “lordo annuo”, e nei soli rapporti di apprendistato è riferibile al primo anno di contratto. Nell’ipotesi di un rapporto di tirocinio, il compenso è quello totale. Altresì, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro appartenga a una categoria per la quale è impossibile calcolare una retribuzione (si pensi, nel più tradizionale degli esempi), al contratto di agenzia, occorrerà valorizzare il dato con uno “zero”. Sempre in merito ai tirocini, il decreto prevede che siano oggetto di comunicazione obbligatoria soltanto quelli di tipo extracurriculare.

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