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Naspi: è possibile sospenderla o prorogarla? Ecco come fare

In determinati casi è possibile sospendere momentaneamente la Naspi oppure prorogarla. Il soggetto in disoccupazione può accettare un nuovo lavoro, senza perdere la Naspi, se tale lavoro ha una durata inferiore i 6 mesi e reddito inferiore gli 8 mila euro.

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Un quesito interessante riguarda la Naspi (indennità di disoccupazione) erogata dall’Inps. In particolare ci chiediamo se sia possibile sospenderla per un determinato periodo di tempo o persino prorogarla. Quando e come si decade dal diritto alla Naspi?

Concorso INPS

 

Indennità di disoccupazione Naspi, di cosa si tratta?

I soggetti che perdono il lavoro e dunque si trovano senza un’occupazione, hanno la possibilità di presentare la domanda per la Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione. Si tratta di sostegni economici che l’Inps mette a disposizione, per un determinato periodo di tempo, ai soggetti che hanno perso il lavoro in maniera involontaria, ossia per cause esterne il loro volere. In tal caso, il soggetto può richiedere la Naspi all’Inps, entro e non oltre 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

La finalità dell’indennità di disoccupazione non è di tipo assistenzialistico, in quanto punta alla ricollocazione del soggetto nel mondo del lavoro. Questo è confermato anche dal fatto che, nel momento in cui il soggetto richiede il sostegno economico è tenuto a firmare il patto di servizio. Tale patto obbliga il soggetto a prendere parte alle misure di politica attiva adottate da parte dell’Anpal.

Naspi: quando e perché viene sospesa la disoccupazione?

Se siete in disoccupazione ma vi viene offerto un altro lavoro nel periodo stesso in cui state percependo la Naspi, potete accettare tale lavoro? La risposta è affermativa, a patto che si rispettino determinati vincoli. Se il soggetto in Naspi inizia un nuovo lavoro nel periodo stesso in cui sta beneficiando della disoccupazione, questa viene momentaneamente sospesa, senza perderla definitivamente. La sospensione senza decadenza dipende dalla durata del nuovo lavoro e dal reddito legato a questo e si ha nei seguenti casi:

  • Quando con il nuovo lavoro si percepisce un reddito non superiore gli 8 mila euro annui
  • Quando il nuovo contratto di lavoro ha una durata non superiore i 6 mesi

Il rapporto di lavoro deve essere di tipo subordinato. Nel caso in cui il soggetto in Naspi intraprende un lavoro con una durata superiore i 6 mesi ed un reddito superiore gli 8 mila euro, decade e perde il beneficio di disoccupazione.

Quando la Naspi viene corrisposta nuovamente dopo il periodo di sospensione?

E’ dunque possibile sospendere in maniera momentanea l’indennità di disoccupazione ed intraprendere un nuovo lavoro subordinato a patto che, siano rispettati i vincoli sopra citati. Al termine stesso del nuovo lavoro, la disoccupazione ritorna ad essere corrisposta al soggetto, per il periodo di tempo restante e spettante. Una possibilità interessante per chi riesce a trovare un’occupazione (se pur momentanea) nel periodo in cui sta beneficiando del sostegno economico erogato dall’Inps.

Come comunicare la sospensione della disoccupazione all’Inps

Il soggetto che intraprende un nuovo rapporto lavorativo, deve comunicare telematicamente all’Inps entro 30 giorni dalla nuova assunzione, i dati relativi al nuovo lavoro, ed il reddito annuo presunto, derivante da tale lavoro. In questo caso si procederà con la sospensione momentanea della Naspi che, a fine rapporto di lavoro sarà nuovamente concessa. La comunicazione deve essere inoltrata in maniera telematica, attraverso la compilazione del modulo SR161 che si trova online sul sito dell’Inps. Gli interessati devono accedere al servizio online utilizzando le proprie credenziali d’accesso (Pin Inps, Spid e Cns), andando nella sezione “Tutti i servizi” e poi nella sezione “Naspi”. Bisognerà riportare la motivazione per cui si compila il modello SR161 anche detto Naspi-Com, il reddito presunto derivante dal nuovo lavoro ed inviare il tutto.

Quando è possibile prorogare la disoccupazione

Altra interessante opportunità è quella collegata alla proroga della Naspi. Ovviamente è possibile solo in determinate situazioni e rispettando determinati vincoli.

  • Maternità indennizzabile  che sia sopraggiunta entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo. In tal caso il termine Naspi è prorogato fino alla fine della gravidanza stessa per la parte residua.
  • Maternità indennizzabile e sopraggiunta durante il rapporto di lavoro, successivamente terminato. In tal caso il termine Naspi decorre dalla data di fine periodo maternità.
  • Malattia o infortunio sul lavoro (sempre indennizzabile) avvenuto nei 68 giorni successivi la fine del rapporto lavorativo. Il termine stesso dei 68 giorni può essere prorogato per il periodo corrispondente alla malattia o infortunio, per la  parte residua.
  • Malattia o infortunio subentrata durante il lavoro che poi è cessato. In questo caso il termine scade a decorrere dalla data di fine del periodo dell’evento indennizzato.
  • Licenziamento con giuste cause. Il temine Naspi decorre 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.
  • Indennità con mancato preavviso. La Naspi decorre dalla data di cessazione relativa al periodo di indennità comparato a giornate

Dunque è possibile sospendere ma anche prorogare il periodo di disoccupazione solo ed esclusivamente in specifici casi.

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