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Reddito di Cittadinanza: novità sull’esonero degli obblighi per alcune categorie

Arriva un nuovo accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali per quanto riguarda l’esonero da parte di determinate categorie, per gli obblighi connessi al Patto per il lavoro ed inclusione sociale, nel progetto Reddito di Cittadinanza

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Arriva l’accordo tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali per quanto riguarda l’esonero degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza da parte di determinate categorie. Tale accordo è stato sancito dalla Conferenza Unificata tenutasi lo scorso 1° agosto. Vediamo di cosa si tratta e chi può essere esonerato dagli obblighi, senza perdere il diritto al sussidio economico.

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Reddito di Cittadinanza: raggiunto un nuovo accordo tra Stato-Regioni-Enti locali

Nel corso della Conferenza Unificata datata 1° agosto 2019, è stato raggiunto un’importante accordo tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, per quanto riguarda l’esonero di determinate categorie di soggetti, in relazione agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di un accordo significativo, con lo scopo di aiutare soggetti che vivono in particolari condizioni, i quali possono continuare a beneficiare del sussidio economico, pur non adempiendo agli obblighi generalmente previsti dal Patto per il lavoro ed inclusione sociale. Parliamo di nuclei familiari con a carico figli con età inferiore ai 3 anni, oppure con soggetti disabili o non autosufficienti, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, chi frequenta dei corsi di formazione e tirocini.

Chi è esonerato dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza?

Secondo l’accordo raggiunto, sono esonerati dagli obblighi derivanti dalla fruizione del Reddito di Cittadinanza:

  • chi ha in carico figli di età inferiore i 3 anni (può essere esonerato solo un componente del nucleo familiare), chi ha in cura soggetti disabili o non autosufficienti (non possono essere esonerati più componenti del nucleo familiare che assistono la stessa persona). Ricordiamo che i soggetti da esonerare vengono scelti dal nucleo familiare stesso in perfetto accordo oppure, in mancanza di questo, gli esonerati saranno scelti direttamente dall’operatore del Centro per l’impiego.
  • I soggetti lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, da cui si ricava un reddito direttamente corrispondente ad un’imposta pari o inferiore alle spettanti detrazioni. In questo caso l’esonero viene riconosciuto in base alle ore lavorative effettuate dal soggetto.
  • Tutti coloro che frequentano e seguono corsi di formazione per ottenere una qualifica oppure un diploma professionale.
  • Sono esonerati anche coloro che frequentano tirocini e soggetti con condizioni di salute, certificate da un medico, che non permettono l’adempimento degli obblighi interconnessi con il Reddito di Cittadinanza.

I possibili esonerati, sono tenuti a presentare un’autocertificazione presso i Centri per l’impiego oppure al Servizio del Comune competente per il contrasto alla povertà, comunicando il motivo stesso dell’esonero.

Le modalità comunicazione dell’esonero degli obblighi

I casi di esonero dagli obblighi legati alla fruizione del sussidio economico, possono presentarsi prima oppure dopo la stesura del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale. In ogni caso, il compito dell’operatore del Centro per l’impiego è quello di verificare le cause di esonero, acquisire la documentazione necessaria e registrarla nelle piattaforme Anpal.

  • Nel caso in cui l’esonero stesso si verifichi dopo la stipula del Patto per il lavoro ed inclusione sociale, il soggetto è tenuto a comunicare al Centro per l’impiego la causa dell’esonero entro 30 giorni dalla sua insorgenza.
  • Nel caso in cui l’esonero si verifichi prima della sottoscrizione del Patto, il soggetto può comunicare la causa dell’esonero al primo appuntamento o contatto con il Centro per l’impiego stesso.

Tuttavia, nel momento in cui le condizioni dell’esonero vengano a mancare, in quanto la situazione stessa dell’esonerato cambia, questo deve comunicare tali mutamenti entro e non oltre 30 giorni dal loro insorgere al Centro per l’impiego. Questo convocherà il soggetto per la stipula del Patto del lavoro ed inclusione sociale, come previsto dal Reddito di Cittadinanza. Ricordiamo che i beneficiari possono essere contattati anche attraverso SMS, tramite mail, posta o telefono.

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