Home » News Lavoro » impresa e lavoro autonomo

Registri IVA e data emissione fattura elettronica: cosa prevede la circolare AE

Registri IVA e data emissione fattura elettronica: tutto quello che c’è da sapere sulla circolare n. 14/E emessa il 17 giugno 2019 dall’Agenzia delle Entrate.

Condividi questo bel contenuto


Sui Registri Iva e la data di emissione della fattura elettronica è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con un’apposita circolare che, tuttavia, ha lasciato molte questioni irrisolte, specie tra i contribuenti. A partire da quanto stabilito dall’Amministrazione Finanziaria, dunque, proviamo a fare chiarezza.

registri iva fatturazione elettronica circolare ae

Registri Iva, nessuna soppressione con la fatturazione elettronica: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La circolare n. 14/E pubblicata dell’Agenzia delle Entrate, avente come oggetto “chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica, riguardo ai registri Iva è stata molto chiara: no, non sono stati soppressi o sostituti dalle fatture elettroniche. A tal proposito, l’Amministrazione Finanziaria, nella circolare tira in causa l’articolo 13 del Dl 119, intervenuto a modificare l’articolo 25 del decreto Iva. Tale variazione, è stato specificato, ha solo soppresso l’obbligo di “numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative a beni e servizi acquistati/importati dell’esercizio dell’impresa”. La deduzione che in molto hanno tratto, ovvero che questa disposizione facesse venire meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva, è dunque errata. Ciò che non è obbligatorio, lo ripetiamo, è la numerazione in ordine progressivo delle fatture (e non la registrazione delle stesse che, invece, rimane un impegno da rispettare).

Fatturazione elettronica: tutto quello che c’è da sapere sulla data di emissione via SdI

Col fine di semplificare e agevolare l’operatività dei soggetti passivi Iva obbligati ad emettere le fatture elettroniche via SdI, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza anche sulla data di emissione da indicare nelle stesse. Il legislatore, riguardo a tutte le fatture (non solo quelle elettroniche), nel Dl 119/2018 ha stabilito che: una volta effettuata un’operazione per cui è esigibile l’imposta sul valore aggiunto, la documentazione non deve essere più contestuale al compimento della stessa (né avvenire entro le ore 24 del medesimo giorno).

Il nuovo termine stabilito, a tal proposito, corrisponde ai 10 giorni successivi al compimento dell’azione soggetta ad Iva. Rispetto alle fatture cartacee, tuttavia, per evitare confusioni e fraintendimenti il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che: “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ‘Data’ della sezione ‘Dati Generali’ del file della fattura elettronica”, che resta “una delle informazioni obbligatorie” che il contribuente è tenuto a riportare.

A tal proposito, inoltre, va ricordato che nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SdI la data dell’avvenuta operazione coincide sempre con quella di avvenuta trasmissione, automaticamente assegnata e riportata dal sistema. Il contribuente, anche in questo caso, potrà emettere subito fattura o farlo entro i canonici 10 giorni. A questo punto, come è facile intuire, i termini iniziano a decorrere dal momento in cui la fattura elettronica viene trasmessa dallo SdI, perché sarà quello il momento in cui l’operazione si riterrà effettuata. Le situazioni che si possono venire a creare, ammesse dalla legge, sono essenzialmente tre:

  • la fattura verrà generata e inviata allo SdI il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore;
  • la fattura sarà generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi;
  • la fattura potrà essere generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’avvenuta operazione e il termine ultimo di emissione (ovvero nell’arco dei 10 giorni), facendo attenzione a valorizzare sempre la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’operazione.

Va in fine precisato che queste nuove modalità di emissione non hanno modificato i termini previsti ordinariamente per l’emissione di specifiche fatture. Questo, in pratica, vuol dire che, in tutti quei casi in cui vi sono degli obblighi connessi all’effettuazione dell’operazione (che esulino dai 10 giorni e che facciano nascere dei doveri in capo ai contribuenti) questi restano vigenti, anche dal 1° luglio 2019.

Cerchi un nuovo lavoro?

Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro

 

Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!