Se un lavoratore viene occupato in mansioni aziendali per più di sei giorni consecutivi, saltando in tal modo il riposo settimanale, può chiedere all’azienda il risarcimento per danni da usura psico-fisica. Tuttavia, per poter ottenere tale risarcimento monetario, deve dimostrare di aver effettivamente subito un danno, che tale danno è ricollegabile unicamente al mancato riposo, e che non vi è stato il consenso del lavoratore alla rinuncia del riposo.
Il caso
Il caso salito agli onori delle pronunce della Corte di Cassazione riguarda le vicende di un dirigente medico di un’Azienda sanitaria, che era stato sottoposto da quest’ultima a turni di lavoro piuttosto usuranti, saltando frequentemente i riposi compensativi che erano previsti dal contratto collettivo nazionale.
L’usura psico-fisica
La Cassazione ha ricordato anzitutto che i contratti di lavoro devono prevedere il c.d. “riposo compensativo“, che serve – come suggerisce lo stesso termine – a compensare gli sforzi e le fatiche del lavoro, e ripristinare in tal modo l’energia psico-fisica che permetterà di effettuare senza “traumi” il lavoro per i giorni successivi, e quelli che – in altri termini – separano il lavoratore dal nuovo riposo compensativo. Comunemente, il riposo compensativo cade di domenica: giova però ricordare che non deve trattarsi necessariamente di un ristoro domenicale, essendo invece sufficiente che il riposo riguardi un giorno qualsiasi, da concordarsi.
Da quanto sopra ne deriva che chi subisce la violazione del diritto del riposo compensativo, ed è dunque costretto a lavorare sette giorni su sette, può chiedere il risarcimento del danno da usura psico-fisica e del danno morale ed esistenziale.
I requisiti
Come già ricordato, il lavoratore può chiedere all’azienda il risarcimento del danno solamente se sussistono alcuni requisiti. Tra di essi, ricordiamo che il lavoratore deve dimostrare di aver subito effettivamente un danno e deve dimostrare che il danno sia dipeso unicamente dal mancato riposo. Inoltre, il risarcimento è escluso se vi è stato il consenso del lavoratore alla rinuncia al riposo, o la sua richiesta di lavorare in tali giorni (es. festivo).
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