Una breve guida sulla costituzione di una cooperativa: l’atto pubblico, lo statuto, l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’Albo.
Abbiamo già parlato delle cooperative, delle loro caratteristiche, e dei vantaggi e degli svantaggi che sottostanno la loro formazione. Ma come si costituisce una cooperativa? Quali sono i passi che è necessario fare per poter realizzare tale forma societaria? Cerchiamo di svelarlo passo per passo, chiarendo tutto quello che bisogna sapere sulla costituzione di una cooperativa.
Indice
L’atto costitutivo di una società cooperativa
In primo luogo, bisogna ricordare che la cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, ovvero per atto che deve essere redatto dal Notaio. L’atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve inoltre contenere alcuni elementi indispensabili, ovvero:
- per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione;
- per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonchè generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
- nomina dei primi organi sociali: consiglio d’amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.
Lo statuto, nel quale dovranno essere presenti le regole di funzionamento della società, e che dovrà essere allegato all’atto costitutivo, dovrà indicare:
- denominazione, sede e durata della società;
- requisiti mutualistici;
- scopo e oggetto sociale;
- tipologie di soci previste;
- condizioni per l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
- organi sociali e loro funzionamento;
- composizione del patrimonio sociale;
- norme per l’approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
- eventuale clausola arbitrale per le controversie.
Se inoltre l’assemblea della società cooperativa lo ritiene necessario, è possibile che i rapporti tra la cooperativa e i soci possano essere disciplinati da regolamenti specifici che, per quanto intuibile, dovranno essere approvati dalla stessa assemblea dei soci cooperatori.
Iscrizione al Registro Imprese della società cooperativa
Una volta che l’atto costitutivo è stato redatto dal Notaio, lo stesso pubblico ufficiale dovrà occuparsi della fase immediatamente successiva, rappresentata dal suo deposito presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Si tratta di una fase fondamentale ai fini della pubblicità legale: una volta inserita all’interno di questo database anagrafico, i dati della cooperativa saranno di dominio pubblico.
Iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative
In aggiunta all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, la società cooperativa è obbligata ad iscriversi presso l’Albo Nazionale delle società cooperative, e indipendentemente che siano a mutualità prevalente o non prevalente. L’albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive, e per la sua gestione ci si avvarrà degli uffici presso le Camere di Commercio. L’albo è composto da due sezioni (cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente) e ogni società cooperativa sarà indirizzata in categorie specifiche a seconda dell’attività svolta. Il numero di iscrizione a tale albo deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.