Ricevete troppe telefonate commerciali e ritenete che simili attenzioni da parte delle società di marketing siano moleste? Forse avete ragione, ma per la Cassazione (con le sue recenti sentenze nn. 38224/2017, 38225/2017 e 38226/2017), non è esattamente così, visto e considerato che i giudici della Suprema Corte hanno dichiarato che non è possibile ricondurre le …
Ricevete troppe telefonate commerciali e ritenete che simili attenzioni da parte delle società di marketing siano moleste? Forse avete ragione, ma per la Cassazione (con le sue recenti sentenze nn. 38224/2017, 38225/2017 e 38226/2017), non è esattamente così, visto e considerato che i giudici della Suprema Corte hanno dichiarato che non è possibile ricondurre le fastidiose telefonate pubblicitarie e di promozione commerciale nella nozione di molestia penalmente rilevante.
Stando a quanto hanno rammentato i giudici, infatti, una simile condotta non può essere relazionata a quanto previsto dall’articolo 660 del codice penale, poiché mancherebbe l’intento di nuocere al destinatario delle telefonate sgradite, valutando che gli unici scopi che sono perseguiti dalle chiamate, pur – appunto – moleste, effettuate dagli operatori di call center, sono quelli di pubblicità e di promozione commerciale.
Pronunce, quelle della Corte di Cassazione, che non hanno mancato di generare ben più di qualche insoddisfazione tra i più critici, visto e considerato che con tali sentenze si genererebbe una distinzione di gravità del comportamento sulla base della qualifica di chi effettua la telefonata.
La Corte ha infatti affermato che il telemarketing non può essere ricondotto all’articolo 660 del codice penale, poiché mancherebbe il già rammentato fine di nuocere al destinatario delle molestie, considerando che “la disposizione fa […] riferimento al fine di «petulanza o biasimevole motivo», che deve escludersi nel caso di specie, trattandosi di chiamate che, pur moleste, erano dettate da esigenze di pubblicità e promozione commerciale”.
Insomma, pronunce sicuramente in grado di generare nuovi riflessi e nuove interpretazioni autorevoli, fino a giungere a estremi didattici che potrebbero alimentare ulteriori riflessi. Cosa accadrebbe, ad esempio, se uno stalker desideri infastidire la propria vittima utilizzando lo strumento di marketing delle chiamate pubblicitarie, ottenendo così l’esclusione dal campo di applicazione della contravvenzione di cui all’articolo 660 del codice penale?
Ipotesi – naturalmente – eccessive, che probabilmente saranno successivamente limate dalle prossime opinioni giurisprudenziali di merito e di legittimità. Quel che sembra certo è che sul telemarketing emerge la necessità di intervenire quanto prima, con il legislatore che – oltre a quanto già in fase di predisposizione – dovrà presumibilmente agire con maggiore incisività, al fine di evitare la realizzazione di sacche di incertezza giurisprudenziale.
Vedremo dunque, nel corso dei prossimi mesi, come si evolverà la materia…
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