Tutto sul bonus bebè: requisiti, modalità di presentazione della domanda, decadenza dei requisiti, importo erogato
Il problema delle nascite in Italia è ormai atavico. Ma riguarda tutto il Mondo occidentale, sempre meno proteso a generare e rigenerarsi. Con gravi ripercussioni anche per il Welfare, sempre più costoso ed insostenibile. Per ovviare a ciò, i governi che si susseguono cercano di mettere in atto una serie di misure sociali per stimolare le coppie ad avere dei figli. In vigore c’è il Bonus bebè, già partito dal 2015. Vediamo come fare domanda per ottenere il Bonus bebè, quali sono i requisiti e quanto viene erogato alle madri.
Indice
Cos’è il Bonus bebè
L’assegno di natalità (meglio conosciuto appunto come “Bonus bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel lasso di tempo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Fatto predeterminante è che il richiedente non superi i 25 mila euro di ISEE. L’assegno è annuale e viene erogato mensilmente fino a che il bambino non abbia compiuto i 3 anni di vita, e, in caso di figlio adottato, nei tre anni a partire dal suo ingresso in famiglia.
Il Bonus bebè è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.
Requisiti per richiedere il Bonus bebè
Questi sono i requisiti per presentare domanda per il Bonus bebè:
- cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
- ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno visualizzabile nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.
Caso di affido temporaneo
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
Quanto dura il Bonus Bebè
Come detto, l’assegno viene erogato a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. Qualora l’assegno non può più essere erogato al genitore richiedente per sopraggiunti fattori discriminanti – si pensi al genitore decaduto dalla potestà genitoriale o perché magari il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore – quest’ultimo ha il diritto di subentrare presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. L’assegno spetterà al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017, l’assegno spetta invece a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. Qualora il genitore percepente decedesse, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS la documentazione necessaria entro 90 giorni dalla data del decesso. Oltre tale tempo, l’assegno non sarà perso, ma erogato dal mese di presentazione della domanda.
Come già ricordato, l’assegno viene erogato ogni mese per un tot di 36 mesi. Il computo parte dal mese di nascita o di ingresso in famiglia in caso di figlio adottato.
Come presentare domanda per il Bonus Bebè
Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido pre-adottivo per il quale si richiede l’assegno. Visto che la DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione, ogni anno ne va presentata una nuova. In caso contrario, il pagamento dell’assegno viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU per il rinnovo dell’ ISEE. Se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno la domanda decade con conseguente perdita della relativa annualità.
È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
L’ ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un’altra DSU Modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo Sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Ogni anno, occorre presentare solo la DSU senza rifare una nuova domanda. Quest’ultima va presentata online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”. Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.
In quanto consiste l’importo del Bonus Bebè
Cifre annuali
La consistenza del Bonus Bebè dipende dall’ISEE familiare:
- 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Come avviene il pagamento
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS in questi modi:
- direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato;
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore. Contestualmente alla domanda occorre allegare il modello SR/163 in mancanza la domanda rimane sospesa.
Nel caso in cui il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
L’assegno viene erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se viene rispettato il limite dei 90 giorni, il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Quando il Bonus bebè viene sospeso
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:
- il figlio compie tre anni o si raggiungono tre anni dall’ingresso in famiglia;
- il figlio raggiunge i 18 anni di età;
- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore a 25.000 euro annui, revoca dell’affidamento).
- il decesso del figlio;
- la revoca dell’adozione;
- la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- l’affidamento del minore a terzi;
- provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Deve essere il beneficiario del Bonus Bebè a comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.
Bonus bebè: contatti utili
Per ulteriori chiarimenti, potete telefonare gratuitamente al Contact center dell’Inps al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (gratuito da rete mobile). O rivolgervi a un CAF a voi più vicino.
Cerchi un nuovo lavoro?
Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro