La presenza di grosse conflittualità in azienda non esclude la possibilità di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata superiore ai tre giorni
Il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata superiore ai tre giorni, secondo la sentenza n. 17987/2015 della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, può essere irrogato dal datore di lavoro anche se il rapporto lavorativo è caratterizzato da conflittualità tra le parti. Nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione il dipendente di un’azienda agroalimentare veniva licenziato e poi reintegrato. Dopo il rientro, l’azienda lo collocava forzosamente in ferie fino al 1 novembre 2012 e il lavoratore ricorreva nuovamente in Tribunale per chiedere la riammissione in servizio.
Il Tribunale accoglieva la sua richiesta e ordinava la ripresa dell’attività in azienda il 7 novembre 2012. Il rientro a lavoro però avveniva soltanto il 16 novembre successivo.
Il comportamento è sanzionato dall’art. 70 del contratto collettivo dell’industria agroalimentare che prevede: “Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell’indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi: (…) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all’anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie”.
Il datore di lavoro, in virtù di questa disposizione, licenziava nuovamente il dipendente. Quest’ultimo ancora una volta ricorreva al giudice del lavoro sostenendo che il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata era maturato in un contesto connotato da una grossa conflittualità.
La sentenza di primo grado, in cui il dipendente risultava soccombente, veniva appellata. La Corte d’Appello, contrariamente al Tribunale, riteneva sproporzionato il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata alla luce dei contrasti presenti nel contesto lavorativo e dichiarava il provvedimento illegittimo. Così il caso, su ricorso dell’azienda, approdava in Cassazione.
Gli Ermellini, pur ribadendo che “la clausola di un contratto collettivo che preveda un certo fatto quale giusta causa o giustificato motivo di licenziamento non esime il giudice dalla valutazione di proporzionalità fra il provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro e la gravità del fatto addebitato all’incolpato” hanno riformato la sentenza della Corte d’Appello nella convinzione che il clima teso non costituisca una circostanza attenuante per un’assenza ingiustificata superiore ai tre giorni, dal momento che “tutti i licenziamenti per indisciplina non colposa rivelano una conflittualità tra datore e prestatore di lavoro”.
Secondo i Giudici della Corte, la sentenza di secondo grado, benché citasse due comunicazioni in cui il lavoratore manifestava la sua disponibilità alla ripresa dell’attività e benché parlasse di timore per il clima ostile presente in azienda, non ha fornito nessuna giustificazione per l’assenza del dipendente.
Perciò per gli Ermellini il caso rientra nell’ambito di quelli previsti dall’art. 70 del contratto collettivo del settore agroalimentare e dall’art. 2119 del codice civile, che disciplina i casi di recesso per giusta causa, e di conseguenza il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata deve considerarsi legittimo.
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