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Subordinazione e contratto a progetto, assolutamente non compatibili

Istruzioni pratiche per trasformare il contratto a progetto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e, in caso di cessazione del rapporto, per ottenere il pagamento delle differenze. Art. 62 e 69 Decreto Legislativo n. 276/2003 – La tutela del lavoro – Contratto a progettto Come evidenziato da diversi interventi èuniversalmente noto che il contratto a …

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Istruzioni pratiche per trasformare il contratto a progetto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e, in caso di cessazione del rapporto, per ottenere il pagamento delle differenze.

Art. 62 e 69 Decreto Legislativo n. 276/2003 – La tutela del lavoro – Contratto a progettto

Come evidenziato da diversi interventi èuniversalmente noto che il contratto a progetto sia oggi utilizzato dalle aziende operanti in Italia con lo scopo di aggirare la normativa ordinaria prevista per l’assunzione del personale mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In estrema sintesi, le aziende propongono (o impongono) ai lavoratori la sottoscrizione di contratti a progetto in sostituzione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il fine di ottenere diversi benefici tra cui:

 

– riduzione della retribuzione rispetto ai livelli previsti da CCNL (contratto collettivo naz. lavoro)

– assenza spese per 13ma, 14ma e accessori vari

– riduzione spese contributive e TFR (trattamento fine rapporto)

– disapplicazione di varie tutele ordinariamente previste per i lavoratori subordinati (es. maternità)

– libertà di sciogliere il rapporto di lavoro con semplicità, non rinnovando il contratto a progetto (evitando i limiti connessi alla procedura di licenziamento, all’obbligo di preavviso, motivi o giusta causa etc.)


L’esperienza dimostra che le prassi aziendali scorrette si protraggono ed estendono sino a quando i lavoratori colpiti non danno segno di rivendicare i propri diritti e le proprie ragioni nelle opportune sedi e con le dovute modalità, perciò è necessario fornire alcune informazioni ed utili istruzioni per tutelarsi.


LA FORMA DEL CONTRATTO A PROGETTO: L’art. 62 D.Lgs. 276/2003 impone che il contratto di lavoro a progetto sia stipulato in forma scritta e contenga:a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.


Di conseguenza, tutti i rapporti di lavoro a progetto instaurati senza documentare per iscritto uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati dalla legge e si trasformano automaticamente in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.


LA SOLUZIONE: Qualora l’azienda assuma il lavoratore senza specificare puntualmente gli elementi del progetto il lavoratore potrà recarsi da un legale di fiducia il quale incaricherà un consulente del lavoro per effettuare i calcoli relativi alle differenze di retribuzione e contribuzione. Successivamente, valutata l’opportunità di agire, il professionista prenderà contatto con l’azienda e il suo legale per accordarsi sulle modalità concrete per trasformare il contratto nella forma a tempo indeterminato. Il tutto può svolgersi in sede stragiudiziale, ossia senza ricorrere in Tribunale, e in breve tempo, salvo nei casi più complessi. In ogni caso prima di incaricare un professionista è opportuno definire preventivamente l’entità del compenso.


LA SOSTANZA DEL CONTRATTO A PROGETTO: L’art. 69 D.Lgs. 276/2003 funge da vero e proprio baluardo a difesa dei diritti del lavoratore prevedendo la trasformazione/stabilizzazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato a prescindere da quanto formalmente scritto dalle parti ma focalizzando l’attenzione su quanto avviene concretamente.


Qualora, nei fatti, il lavoro a progetto configura un rapporto di tipo subordinato (ossia sia caratterizzato dall’assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e controllo del datore di lavoro), esso si trasforma per legge in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.


Gli indici che dimostrano l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono:


– la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro;

– l’obbligo di eseguire la prestazione nell’orario stabilito dal datore di lavoro;

– l’obbligo di coordinare le ferie con i dipendenti;

– la predeterminazione e la continuità ideale della prestazione;

– la periodicità, le caratteristiche e la misura del compenso del lavoratore;

– l’assenza, per il lavoratore, del rischio concernente il risultato finale dell’attività;

– la mancanza di una organizzazione propria del lavoratore che impiega quella del datore;

– l’inserimento strutturale del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro;

– ogni elemento che caratterizzi il lavoratore a progetto come lavoratore subordinato.


LA SOLUZIONE: Anche in questo caso il lavoratore si affiderà ad un legale di fiducia il quale incaricherà un consulente del lavoro per effettuare i calcoli relativi alle differenze retributive e contributive. Successivamente, valutata l’utilità dell’azione, il professionista prenderà contatto con l’azienda e il suo legale per accordarsi sulle modalità concrete per trasformare il contratto nella forma a tempo indeterminato. Il tutto può svolgersi in sede stragiudiziale, ossia senza ricorrere in Tribunale. Un’eventuale azione giudiziale, trattandosi di questione attinente al diritto del lavoro, avrà dei costi inferiori ad una causa ordinaria, in quanto non vi sono oneri di giustizia per il deposito del fascicolo.


CONTRATTO A PROGETTO CONCLUSO: Quanto detto sinora non vale soltanto per i contratti a progetto per i quali il rapporto sia attualmente in essere. E’ evidente, al contrario, che una volta cessato il rapporto di lavoro a progetto può essere senz’altro utile – sulla base delle considerazioni svolte – procedere al calcolo relativo alle differenze retributive e contributive, TFR, indennità, etc. e relativi interessi per poter recuperare i crediti che spettano di diritto al lavoratore subordinato.

Il più delle volte, qualora la richiesta sia legittima e fondata (vd. artt. 62 e 69 citati) è possibile definire attraverso una conciliazione con l’azienda, senza ricorrere al Tribunale, l’importo complessivo che l’azienda paga a saldo e stralcio delle pretese dell’ex lavoratore a progetto.

 

Attenzione ai limiti temporali: i crediti aventi natura retributiva (retribuzione mensile, quindicinale, settimanale oppure per le mensilità aggiuntive) e crediti relativi alle indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro e per il credito derivante dalle differenze retributive spettanti per la qualifica superiore si prescrivono qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e non sia stata interrotta la prescrizione con un qualunque atto valido (raccomandata a/r). E’ invece di dieci anni il termine per far valere diritti relativi al passaggio di qualifica ed al diritto al risarcimento del danno contrattuale ivi compreso il diritto al risarcimento del danno per omesso versamento contributivo totale o parziale.

Consigli finali: come ovvio, per dimostrare le proprie ragioni è sempre molto utile disporre di documenti che provino come sia svolto in concreto l’attività oggetto del rapporto di lavoro. Perciò è opportuno tenere copia delle email di lavoro, tenere copia di documenti riguardanti l’attività svolta, lettere, biglietti da visita, agenda di lavoro, elenco delle persone con cui si ha lavorato e simili.


Davide Belloni

Avvocato in Milano

info@legalbureau.eu

www.legalbureau.eu

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