richiesta parere pervenuta alla sezione Esperto Risponde di Bianco Lavoro Lavoro come segretaria addetta alla reception da tre anni in una grossa azienda multinazionale. Lavoro al centralino ed accompagno clienti e fornitori nei vari uffici. Il nuovo manager delle Risorse Umane (mio capo diretto) appena arrivato mi ha chiesto di cambiare il mio modo di …
richiesta parere pervenuta alla sezione Esperto Risponde di Bianco Lavoro
Lavoro come segretaria addetta alla reception da tre anni in una grossa azienda multinazionale. Lavoro al centralino ed accompagno clienti e fornitori nei vari uffici. Il nuovo manager delle Risorse Umane (mio capo diretto) appena arrivato mi ha chiesto di cambiare il mio modo di abbigliarmi. Di solito lavoro con normali jeans e camicia (comunque sempre molto ordinata), ma lui sostiene che essendo la prima persona che gli ospiti vedono in azienda devo vestirmi in maniera sempre elegante (tipo tailleur) e tacco alto (che non ho mai usato in vita mia). Vorrebbe anche che avessi abbigliamento diverso ogni giorno (dovrei quindi a mie spese farmi un nuovo guardaroba… anche ben costoso).
Poiché ho fatto finta di non capire ed ignorato per alcuni giorni la richiesta, ora ha minacciato di farmi una formale lettera di richiamo.
Come devo fare? Davvero può obbligarmi?
Lorenza F. – Rimini
Risposta e parere legale
Discriminazione sul luogo di lavoro
La questione dell’abbigliamento sui luoghi di lavoro è stata più volte esaminata per i risvolti che può avere circa l’esigenza di tutelare, da un lato, la dignità e la libertà dei lavoratori, e dall’altro le esigenze legate all’attività produttiva svolta dal datore di lavoro.
Pertanto, non troppo paradossalmente, anche in circostanze quali l’aspetto fisico o l’abbigliamento del dipendente, possono verificarsi atti o comportamenti da parte del datore di lavoro diretti ad additare il dipendente con riferimento al suo modo di essere sul luogo di lavoro.
Deve altresì considerarsi che, nella casistica prevalente, la discriminazione in base all’abbigliamento, viene posta in essere verso le donne.
Al di là dei casi generali, un obbligo relativo all’abbigliamento sul luogo di lavoro potrebbe essere previsto dal contratto individuale di lavoro, ovvero dal Contratto collettivo nazionale, sulla base. ad esempio, delle peculiarità delle mansioni svolte che obbligano per la loro natura ad abbigliarsi in un certo qual modo.
Quindi, laddove nel suo contratto individuale di lavoro non vi siano specifici obblighi circa l’abbigliamento in azienda (obbligo di vestire necessariamente con tailleur ecc.), né un tale obbligo possa emergere dal Contratto collettivo applicato dall’azienda, Lei non è obbligata a vestirsi come vuole il Suo capo.
Il buon senso, tuttavia, impone un certo contegno, che mi pare Lei correttamente osserva.
Nel caso da Lei prospettato, il datore potrebbe certamente dare seguito al suo intento di richiamarLa formalmente, anche se la sanzione potrebbe essere agevolmente contrastata in quanto non vi sarebbe un preciso obbligo, e comunque non mi pare che Lei metta a repentaglio il buon nome dell’azienda, o determini la fuga dei clienti.
Inoltre, non vi è nemmeno l’ombra di Sue gravi mancanze disciplinari o di comportamenti tesi a violare il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore (tanto più che Lei, ben consapevole del Suo ruolo in azienda, non trascura di abbigliarsi in modo accurato).
Di conseguenza, se non sono previsti specifici obblighi, l’aspetto fisico del lavoratore o il suo abbigliamento non possono essere elementi validi per sostenere un richiamo o un licenziamento.
Occorre precisare che una sanzione disciplinare quale il richiamo, ovvero l’estrema sanzione del licenziamento, devono essere sempre sostenuti, da giusta causa o da giustificato motivo soggettivo, quali gravi atti di insubordinazione, furto o frode sul posto di lavoro, violazione degli obblighi contrattuali e disciplinari o di giustificato motivo c.d. oggettivo, come ad esempio le ragioni tecnico-organizzative collegate al fine dell’attivita’ produttiva, o, ancora per la soppressione di una determinata figura lavorativa, ecc.
Infatti, il lavoratore deve essere giudicato solo in base alla sua capacita’ lavorativa e non certo in funzione del suo modo di essere o di pensare o di vestire.
Sul punto, segnalo una sentenza molto significativa anche se risalente nel tempo, secondo la quale, “Il comportamento del dirigente che, in un contesto lavorativo caratterizzato da fastidiosi e rumoreggianti apprezzamenti da parte dei lavoratori maschi in ordine all’abbigliamento di una lavoratrice, inviti quest’ultima a modificare l’abbigliamento anziché invitare i lavoratori ad astenersi da comportamenti offensivi deve considerarsi illecito perché lesivo dei diritti di non discriminazione per motivi di sesso ai sensi degli artt. 3 Cost., 1 L. 903/77 e 4 L. 125/91, nonché sotto il profilo della violazione della dignità e della riservatezza della lavoratrice ex art. 2 Cost., con conseguente obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno, ai sensi degli artt. 2049 e 2087 c.c., eventualmente da liquidarsi in via equitativa (nella fattispecie, il responsabile del reparto aveva detto alla lavoratrice di non indossare più la minigonna ed evitare vestiti troppo scollati, che turbavano gli addetti al reparto, invitandola a indossare una tuta da metalmeccanico) (Pret. Milano 12/1/95, est. Curcio, in D&L 1995, 349, nota VETTOR, Minigonna e discriminazione sessuale)”.
La sentenza può essere anche interpretata, a mio avviso, in Suo favore, nel senso che laddove l’abbigliamento sia adeguato al ruolo ricoperto (anche se non si indossa il tailleur e le scarpe con i tacchi) il datore non può mai sindacare sull’abbigliamento del dipendente.
A stretto rigore Le consiglio, in ogni caso, di non evocare la questione economica riguardante le spese tese ad ampliare il Suo guardaroba, giacchè, come Le indicavo, il datore non può obbligarLa a cambiare stile di abbigliamento (purchè Lei non si presenti in ufficio in tuta, per intendersi) e pertanto, un’esternazione in tal senso potrebbe determinare un effetto negativo nonostante la sua fondatezza in astratto.
Le sottolineo, per completezza, che anche la Corte di Giustizia, ha costantemente protetto la dignità e la parità dei lavoratori censurando qualsivoglia tipo di discriminazione o imposizione basata sul modo di essere della persona umana, laddove il comportamento non abbia riflessi sull’attività produttiva
Risposta a cura dell’esperto:
Avvocato Francesco Magnosi (Roma)
email: avv.francescomagnosi@gmail.com
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