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Consulenti del lavoro: le nuove norme sul praticantato

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011 il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2011 contenente le nuove modalità del praticantato necessario per l’abilitazione della professione di consulente del lavoro. Il testo del decreto è scaricabile dal sito internet del Ministero del lavoro. Le nuove norme sono le seguenti: Il periodo …

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011 il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2011 contenente le nuove modalità del praticantato necessario per l’abilitazione della professione di consulente del lavoro.

Il testo del decreto è scaricabile dal sito internet del Ministero del lavoro.

Le nuove norme sono le seguenti:

Il periodo di pratica e’ stabilito in 24 mesi e deve essere svolto con assiduità tale da consentire al praticante l’acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, per ciò che riguarda la metodologia e le competenze, necessari allo svolgimento della libera professione.

In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello stesso studio, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando cosi allo svolgimento delle attività.

La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo massimo di sei mesi, con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall’ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario.

Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca potrà chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, a condizione che durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno nove crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro.

Lo svolgimento della pratica può essere sospeso per servizio civile e volontariato, per gravidanza e puerperio, per i casi di adozione o affidamento, per motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi. Il praticantato in tal caso si prolungherà di un periodo pari alla sospensione richiesta.

Le cause di sospensione debbono essere comunicate entro trenta giorni dall’inizio dell’evento al consiglio provinciale cui è iscritto il praticante, unitamente a una dichiarazione del professionista attestante la fondatezza della causa di sospensione. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con lettera raccomandata o mail certificata sottoscritta anche dal professionista.

In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi diversi o per periodi superiori a quelli previsti , il periodo di pratica compiuto, anche se certificato, sarà ritenuto nullo.

In caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione, il praticantato rimarrà’ sospeso per il medesimo stesso periodo, tenendo conto del diritto del praticante a trasferirsi presso un altro studio con le modalità previste dall’art. 10 del presente decreto.

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