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Diritto all’oblio, equilibrio tra libertà di informazione e diritto del singolo di essere dimenticato

Dal 2014 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i cittadini hanno diritto all’oblio. Che vuol dire, come funziona e che implicazioni ha tale diritto?

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Alcuni anni fa, in qualità di Head Hunter, mi stavo occupando di selezionare una figura manageriale nell’ufficio Finance, per una importante e grossa azienda alimentare con sedi in tutto il mondo. La figura giusta era stata individuata insieme al cliente, si trattava di Giuseppe R. un professionista di 50/55 anni con alle spalle esperienze e competenze perfette per la mansione. Negli ultimi anni aveva lavorato in proprio come temporary manager, ma in quel momento (un po’ di “crisi”) era ben disponibile e felice di accettare una assunzione come quadro a tempo indeterminato. Era stato definito addirittura il giorno di inizio e l’Ufficio Risorse Umane stava preparando i contratti. Ma, colpo di scena, alcuni giorni prima dell’inizio il Direttore delle Risorse Umane dell’azienda mi contatta e molto mortificato mi dice che l’azienda fa un passo indietro, non avrebbe assunto Giuseppe.

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Inizialmente rifiutò di darmi altre spiegazioni, poi data la mia insistenza mi invitò in ufficio per parlarne. La faccio breve, avevano cercato su Google il nome e cognome di Giuseppe e dopo una prima pagina di 10 link riferiti ad attività professionali molto prolifiche ed interessanti, arrivati all’undicesimo e dodicesimo risultato (seconda pagina) ecco apparire alcuni articoli su testate locali vecchi di quasi 20 anni (erano articoli precedenti alla diffusione del web, ma poi inseriti a fine anni ’90, dalle testate nell’archivio web) dove si parlava di una accusa e di un processo penale nei confronti di Giuseppe (c’era anche la sua foto da giovane) per reati relativi a corruzione ed abuso d’ufficio ed addirittura una prima sentenza di colpevolezza e condanna a 18 mesi di reclusione. La sentenza non è diventata poi definitiva poichè successivamente assolto in via definitiva, ma quest’ultima informazione era molto più difficile da reperire ed all’azienda non importò per nulla anche quando insieme lo scoprimmo (sostenevano che era un lavoro nel quale si gestiscono direttamente molti soldi e su tale figura non deve cadere nemmeno un minissimo dubbio).

Non sto ora a sindacare se la scelta sia stata giusta, sbagliata, etica, legale, etc… (dico solo che non ero d’accordo) non è questo l’argomento che voglio trattare qui. L’argomento interessato è invece il Diritto all’oblio. Il diritto cioè di un cittadino affinche sia dimenticato, o meglio affinchè alcuni vecchi eventi della sua vita siano dimenticati e non più facilmente rintraccibili.

Quando anni dopo, nel 2014 la Corte di Giustizia Europea sentenziò che Google (o comunque tutti i motori di ricerca) deve garantire a chiunque ne faccia richiesta la valutazione del suo diritto all’oblio (cancellando i link che riportano ad eventi vecchi e non di interesse pubblico), mi balzò subito alla mente Giuseppe. Se lui avesse avuto quel diritto avrebbe ottenuto il lavoro (ma d’altro lato l’azienda non avrebbe avuto una informazione che per loro era importante).

Ovviamente il caso di Giuseppe è un esempio su chissà quante migliaia di fattispecie differenti, per cui va valutato il contesto generale. Il diritto di tutti di avere una informazione libera e mai censurata contro il diritto del singolo affinchè aspetti della sua vita un tempo pubblici siano dimenticati perchè non più rilevanti.

Diritto all’oblio, la sentenza della Corte di Giustizia Europea

Nel 1998 il quotidiano spagnolo La Vanguardia ha pubblicato due annunci nella sua edizione cartacea riguardanti la vendita all’asta di proprietà sequestrate a causa di debiti previdenziali. Gli annunci sono stati pubblicati su ordine del Ministero spagnolo del Lavoro con lo scopo di attirare il maggior numero possibile di offerenti. Una versione degli annunci fu poi resa disponibile online sul sito web de La Vanguardia.

lavoro per investigatori
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Una delle proprietà immobiliari descritte negli annunci apparteneva a Mario Costeja González, il cui nome era espressamente citato negli annunci in maniera completa. Nel novembre 2009, Costeja contatta il giornale lamentando il fatto che quando il suo nome viene inserito nel motore di ricerca Google vengono fuori immediatamente i link agli annunci, arrecandogli un danno di immagine. Ha chiesto quindi che i dati che lo riguardano fossero rimossi, sostenendo che la vendita all’asta si fosse ormai conclusa anni prima e non era più rilevante quindi dare pubblicità all’evento. Il giornale ha tuttavia risposto che la cancellazione dei suoi dati non era possibile dal momento che la pubblicazione era stata ordinata dal Ministero del Lavoro.

Così Costeja contatta la sede spagnola di Google, siamo nel febbraio 2010, chiedendo che i collegamenti alle comunicazioni fossero rimossi. Google Spain trasmette subito la richiesta alla sua sede centrale, Google Inc. in California, ritenendo che questa fosse la responsabile del trattamento dei dati personali sul motore di ricerca Google. Ma nulla è accaduto, i link sono rimasti al loro posto.

Costeja successivamente ha presentato una denuncia presso l’Agenzia per la Protezione dei Dati spagnola (Agencia Española de Protección de Datos, AEPD) chiedendo che fosse ordinato sia al giornale che a Google di rimuovere i collegamenti in cui apparisse il suo nome. Il 30 luglio 2010, il direttore del AEPD ha respinto la richiesta contro il giornale, ma ha confermato quella nei confronti di Google Spain e Google Inc., chiedendo loro di rimuovere i collegamenti verso La Vanguardia in cui comparisse il nome di Mario Costeja González.

Google Spain e Google Inc. hanno proposto due distinti ricorsi contro la decisione dinanzi all’Audiencia Nacional Spagnola (il Tribunale Nazionale di Spagna). Il loro appello è basato su:

  • Google Inc. non è soggetto all’ambito di applicazione della direttiva europea 95/46 / CE (direttiva sulla protezione dei dati) in quanto soggetto giuridico con sede fuori dall’UE e la sua controllata Google Spain non è responsabile per il motore di ricerca (le controllate di Google nei vari paesi effettuano solo attività di marketing, ma non gestiscono dati personali e non controllano i funzionamenti delle piattaforme Google)
  • non vi era alcun trattamento dei dati personali all’interno della funzione di ricerca, per cui né Google Inc. né Google Spain potevano essere considerate come un responsabile del trattamento
  • in ogni caso, la persona interessata (Costeja) non aveva il diritto di cancellazione di materiale lecitamente pubblicato

L’Audiencia Nacional ha unificato i procedimenti ed ha sospeso il tutto in attesa di una pronuncia proposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea su una serie di questioni in merito all’interpretazione della direttiva sulla protezione dei dati. Queste domande sono state raggruppate in tre punti. In sostanza riguardano:

  • l’ambito territoriale della direttiva (può quindi la Spagna avere autorità su Google anche se i dati vengono trattati negli Stati Uniti o comunque non in Spagna?)
  • la posizione giuridica di una ricerca su Internet provider di servizi del motore in base alla direttiva, soprattutto in termini di campo di applicazione materiale della direttiva e se il motore di ricerca potrebbe essere considerato come un responsabile del trattamento
  • se la direttiva istituisce un cosiddetto diritto all’oblio

Tutte queste domande, sollevando anche importanti punti di tutela dei diritti fondamentali, erano nuove alla Corte ed è stato chiesto il parere di un avvocato generale, il finlandese Niilo Jääskinen, che ha consegnato il suo dettagliato parere il il 25 giugno 2013. Lo scopo del parere di un avvocato generale è quello di consigliare la Corte sulle nuove questioni di diritto, esso non è tuttavia vincolante per la Corte. L’avvocato generale Jääskinen ha fatto riferimento frequente nelle sue conclusioni al fatto che la direttiva sulla protezione dei dati precede l’epoca di Google (la direttiva risale al 1995).

La sentenza della Corte di Giustizia Europea è arrivata nel maggio 2014 e stabilisce due cose incredibilmente rilevanti e di straordinaria portata per il web:

1 – Il “campo di applicazione”: nonostante Google non tratti i dati in Spagna può essere comunque considerato “titolare del trattamento” e può essere applicata la legislazione spagnola. Questo perché pur se Google Spain ha solo funzioni di marketing è comunque una filiale importante per il business di Google e permette di fatturare ai clienti spagnoli.

Per cui (con il principio passato in sentenza) la situazione rispetto al passato cambia, non solo per Google, ma per tutti i big del web. È sufficiente avere una filiale in un Paese dell’Unione Europea affinché per il tema “protezione dati” si sia soggetti alle legislazioni di tale Paese, anche quando la filiale non tratta i dati.

Questo punto è fondamentale non solo per il caso “oblio” ma per tutto il funzionamento del web, in quanto crea un forte precedente, è sufficiente per una azienda avere una filiale in un Paese europeo (in questo caso Google Spain in Spagna) ed anche se tale filiale nulla ha a che fare con il trattamento dei dati personali, l’azienda è riconosciuta come titolare del trattamento in tale paese e si applicano le sue leggi in materia. Per fare un esempio pratico, in base e successivamente alla sentenza della Corte, è stata considerata per Facebook, pur non trattando dati personali in Italia o Francia,  la giurisdizione italiana e francese poiché Facebook ha delle filiali a Parigi e Milano (in passato il responsabile del trattamento era solo Facebook Ireland a Dublino, con responsabilità su tutto il territorio europeo).

2 – Sì, il diritto all’oblio deve esserci e deve essere effettivo. Google (e tutti gli altri nelle stesse condizioni di Google) devono garantirlo.

Come il diritto all’oblio deve essere reso effettivo.

La richiesta di “sparire” dall’indicizzazione può essere effettuata direttamente al motore di ricerca, che deve quindi debitamente esaminare la fondatezza della richiesta. Se la richiesta non viene concessa, l’interessato può quindi indirizzare la richiesta ad un’autorità di vigilanza o giudiziaria in modo che effettui le necessarie verifiche e possa eventualmente ordinare al motore di ricerca di cancellare i link dall’indicizzazione.

Google, pur non nascondendo di non condividere la sentenza, si è immediatamente adeguato ed ha pubblicato un modulo online che può essere utilizzato da cittadini dell’UE e dell’AELS (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) per richiedere la rimozione dei link dai suoi risultati di ricerca se i dati collegati sono “inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per i quali essi sono stati elaborati”.

Considerazioni

In linea di principio sono favorevole al diritto all’oblio e proprio per tale motivo ho iniziato questo pezzo raccontando una storia reale che (sono certo) in modalità e condizioni diverse ha riguardato e riguarda migliaia di cittadini. Questo per sottolineare come delle volte una persona comune, magari perché accusata di un reato (indipendentemente se realmente colpevole o no) o magari perché per debiti contratti negli anni passati ha visto i suoi beni all’asta (come nel caso di Costeja) abbiano un legittimo interesse e diritto di non voler far rimanere pubblici per decenni alcuni trascorsi imbarazzanti.

Quello che invece mi ha sempre lasciato perplesso è il fatto di affidare a società private (come lo è Google) il compito di analizzare e stabilire cosa è di interesse pubblico e cosa non lo è, quali sono le “storie” che hanno diritto all’oblio e quali quelle che non lo hanno.

Vero è che in caso di rifiuto da parte di Google (come avviene molto spesso) l’interessato può rivolgersi all’autorità competente per ottenere un ordine di cancellazione. Ma non è vero il contrario, cioè se una richiesta viene accettata da Google ed un link viene “nascosto” nessuno può dire nulla. E se la valutazione degli esperti di Google fosse errata e magari quel link avesse un interesse pubblico rilevante? Non sarebbe forse una forma di censura?

Google ha acquisito in questo senso un enorme potere grazie a questa sentenza, ma (e non ne fa segreto) farebbe volentieri a meno di questo oneroso compito, che non porta fatturato ma solo un increscioso e delicato lavoro.

Ed allora la soluzione quale potrebbe essere? Molto semplice a mio parere, la richiesta andrebbe fatta direttamente ad un organismo pubblico ed indipendente (magari pagando una piccola fee per evitare che si intasi con richieste fatte giusto per perder tempo) che valuta caso per caso ed eventualmente dispone la cancellazione. Ovviamente tutte le decisioni sarebbero appellabili. In questo caso si concederebbe al privato (Google) di fare il proprio lavoro (e non lo sceriffo della rete) e si garantirebbe ai cittadini un adeguato livello di equilibrio tra informazione, censura e diritto di oblio.

Epilogo 1, Giuseppe

La mancata assunzione di Giuseppe mi lasciò addosso un brutto senso di “ingiustizia”, era qualcosa accaduto oltre 20 anni prima ed era stato addirittura assolto, avendo inoltre ottimi contatti con i suoi datori di lavoro degli ultimi anni sapevo essere affidabilissimo ed onesto. Per cui feci una scelta coraggiosa, gli dissi la verità sul motivo della mancata assunzione e studiammo insieme una strategia per superare questo ostacolo per i futuri colloqui. Preparammo una lettera (che speicifico essere stata molto pacata e senza minaccia di azioni legali) e lui la spedì alle testate giornalistiche interessate, erano in tutto tre. Una cancellò il suo nome dall’articolo sostituendolo con le iniziali (concedendo quindi in maniera ufficiosa il diritto all’oblio), le altre aggiunsero agli articoli i link alle news in cui fu scagionato in via definitiva. Contemporaneamente saltarono fuori nuovi clienti e colloqui ed alla fine fu assunto con un ottimo contratto in una bella azienda nella quale ancora lavora.

Epilogo 2, Mario Costeja González

Mario Costeja González, voleva che la sua piccola e vecchia storia fosse dimenticata, ma per un paradosso dell’informazione per chiedere questo ha fatto si che diventasse una delle storie più famose e popolari del web in tema di privacy, non solo in Spagna ma addirittura in tutta Europa.

In più la beffa è arrivata dopo ancora più dirompente. La Corte di Giustizia Europea non ha infatti stabilito che lui avesse automaticamente diritto all’oblio (poiché non entra nel merito del singolo caso). Ma in base alla sentenza, Costeja ha solo ottenuto che la giustizia spagnola prendesse in considerazione il suo caso ed avesse autorità e giurisdizione per decidere se concedere o meno il diritto all’oblio. Ebbene nel 2015 sul caso è stato espresso parere negativo. Il link alla vendita giudiziaria con il suo nome è quindi tuttora presente su Google (anche più forte di prima vista la pubblicità) e l’articolo sempre presente nell’archivio online de La Vanguardia

Autore: Marco Fattizzo – direttore di Bianco Lavoro Euspert

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