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La nuova norma “tagliola” sull’impugnazione del licenziamento

Domenica 23 gennaio, scade il termine per ricorrere al giudice in caso di irregolarità nella conclusione di un rapporto di lavoro. Restano, così, solo pochi giorni per far valere i propri diritti e il merito lo dobbiamo al “collegato lavoro” entrato in vigore il 24 novembre e che coinvolge ben 150 mila lavoratori, in maggioranza …

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Domenica 23 gennaio, scade il termine per ricorrere al giudice in caso di irregolarità nella conclusione di un rapporto di lavoro. Restano, così, solo pochi giorni per far valere i propri diritti e il merito lo dobbiamo al “collegato lavoro” entrato in vigore il 24 novembre e che coinvolge ben 150 mila lavoratori, in maggioranza giovani e immigrati, e che riduce da 5 anni a 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro la possibilità di ricorrere contro il licenziamento.

Ma c’è di peggio. La nuova norma, (l’art.32 del collegato), nata, a detta del Governo, per snellire le procedure e alleggerire i tribunali, ha valenza retroattiva e riguarda anche i contratti già scaduti, il problema è che il Governo non ha fatto nulla per diffondere la notizia, e nemmeno sul sito istituzionale, dove un breve articolo affronta il “collegato lavoro” per sommi capi, vengono accennati i termini di scadenza.

La Cgil, infatti, ha accusato il Governo di aver passato sotto silenzio i termini per ricorrere contro il licenziamento illegittimo e ha fatto richiesta affinché i cittadini venissero informati riguardo ad una norma dalle conseguenze così importanti, ma il tentativo è caduto nel vuoto. Tuttavia, la Cgil non si è tirata indietro e in questi ultimi 2 mesi si è impegnata davvero molto per diffondere la notizia.

Secondo le stime, i lavoratori interessati dal “collegato lavoro” sono 150 mila, tutti precari licenziati, sia nel settore privato sia in quello pubblico, ovvero la fascia più debole e più sfruttata del mondo del lavoro. Stando alla norma, i possono fare ricorso contro il licenziamento tutti coloro che hanno avuto contratti di lavoro la cui durata complessiva sia stata superiore ai 3 anni (previsti dal d.lgs. 368/2001) o quelli per i quali si è arrivati alla conclusione del rapporto di lavoro senza atti formali o prima della scadenza.

Tuttavia, la Cgil, come si legge nel sito, avverte che, se si ritiene che il proprio contratto di lavoro sia stato viziato da irregolarità, o che il licenziamento sia stato ingiusto, è sufficiente al momento mandare al datore di lavoro una lettera. A quel punto scatta un nuovo termine, questa volta di 270 giorni, per affermare il proprio diritto davanti al giudice del lavoro”.

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