Il Governo italiano ha approvato, lo scorso 13 aprile, il provvedimento che fa riferimento ai lavori usuranti. Il lavoratore che abbia svolto, nel corso della sua carriera lavorativa, mansioni cosiddette “usuranti” ha diritto a beneficiare della pensione anticipata.
La Redazione di Bianco Lavoro ha deciso, prima che il decreto legislativo entri in vigore, di analizzare il contenuto del Ddl al fine di comprenderne, appieno, i requisiti e le modalità di presentazione della rispettiva domanda. Il testo seguente è ripreso integralmente dal Ddl approvato dal Governo: verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale fra pochi giorni. In fondo alla pagina potrai trovare invece le modalità di presentazione della domanda per il pensionamento anticipato.
SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI PENSIONISTICI
A) Gli addetti alle lavorazioni di cui all’articolo 2 del decreto 19/5/1999 del Ministro del lavoro ,ossia:
—«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
—lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
—lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
—«lavori in cassoni ad aria compressa»;
—«lavori svolti dai palombari»;
—«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
—«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
—«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
—«lavori di asportazione dell’amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità
B) I lavoratori dipendenti notturni per i quali sono necessari un numero minimo di giorni lavorati notturni all’anno non inferiore a 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
C)Al di fuori del caso precedente, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
D) lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile , in cui si prevede che il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione,con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità .
E) I conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
REQUISITO TEMPORALE MINIMO E CONDIZIONI PER TRATTAMENTO PENSIONISTIO ANTICIPATO
Occorre rispettare il requisito temporale minimo e le condizioni di seguito riportati:
Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017:
• Avere svolto una o più attività usuranti secondo le modalità previste per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
Per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018:
• Avere svolto una o più attività usuranti secondo le modalità previste per un periodo di tempo pari alla metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fini del computo dei periodi di cui sopra si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
BENEFICI PENSIONISTICI
Fermo restando il requisito minimo contributivo dei 35 anni, i benefici pensionistici consistono nella riduzione dei requisiti (età anagrafica / somma età anagrafica e anzianità contributiva) per l’accesso al pensionamento di anzianità:
– In via transitoria, per il periodo 2008/2012:
o Per il periodo tra 1° luglio 2008 e 30 giugno 2009, riduzione di un anno dell’età anagrafica (da 58 a 57 anni);
o Per il periodo compreso tra 1° luglio 2009 e 31/12/2009, riduzione di due anni dell’età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva ( la quota da 95 passa a 93);
o Per l’anno 2010, riduzione di due anni dell’età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di una unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 95 passa a 94);
o Per gli anni 2011 e 2012, riduzione di tre anni dell’età anagrafica (da 60 anni a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 96 passa 94).
– A decorrere dal 1° gennaio 2013:
o Riduzione di tre anni dell’età anagrafica (da 61 a 58 anni) e di tre unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 97 passa a 94).
Per il caso dei turnisti il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è accordato solo a coloro che svolgono lavoro notturno per almeno 78 notti.
Qualora i turni notturni annui siano inferiori a 78, i benefici pensionistici per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico rispettano i seguenti limiti:
a) Riduzione di un anno del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 64 a 71;
b) Riduzione di due anni del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 72 a 77.
Ai fini dell’applicazione di quanto si riferisce alle predette lettere a) e b) , è considerata, tra le attività di cui alle lettere stesse ,quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo minimo e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore al abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie rientranti tra i lavori usuranti, si applica il beneficio ridotto previsto sopra solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività usuranti,le attività in turni notturni siano state svolte per un periodo superiore alla metà.
In ogni caso sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento, come ad esempio quelle per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, fermo restando l’impossibilità della cumulabilità delle norme agevolative.
Quali sono le modalità di presentazione della domanda per godere dei benefici pensionistici previsti dal decreto legislativo sui lavoratori usuranti?
Tempistica– I lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento entro il 31-12-2011, devono presentare domanda entro il 30 settembre 2011; coloro i quali, invece, raggiungeranno i requisiti successivamente al primo gennaio 2012, dovranno fare richiesta di pensionamento anticipato entro il primo marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati.
Documentazione– La domanda va presentata all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto e deve contenere tutta la documentazione che confermi lo svolgimento dell’attività lavorativa usurante sia in riferimento ai periodi nei quali la mansione è stata espletata, sia in riferimento all’assetto organizzativo dell’azienda per la quale si è svolta suddetta mansione. La documentazione deve esplicitare i requisiti sostanziali per i quali il lavoratore chiede di beneficiare della pensione anticipata. Ecco i documenti richiesti:
a) prospetto di paga; b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; c) libretto di lavoro; d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; f) documentazione medico-sanitaria; g) comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui al n. 6lettera a); h) comunicazioni di cui al n. 6lettera b); i) carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida; l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni; n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; o) altra documentazione equipollente.
Procedura ed eventuali “sanzioni” per presentazione in ritardo della domanda– Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti da parte dell’ente previdenziale abbia esito positivo, al lavoratore verrà comunicato la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico. Il lavoratore dovrà comunque, contestualmente, presentare regolare domanda di pensionamento secondo la normativa vigente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per beneficiare della pensione anticipata in ritardo, l’ente previdenziale comunica che sarà differito di un mese (per un ritardo di presentazione di un mese; di due mesi (per ritardo compreso fra due e tre mesi); di tre mesi (per un ritardo nella presentazione della domanda di oltre tre mesi).
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