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Lavoro accessorio e sostegno al reddito: la nuova circolare Inps

Nuove disposizioni per la cumulabilità delle prestazioni a sostegno del reddito e il lavoro accessorio.

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Negli scorsi giorni l’INPS ha diramato la circolare n. 170 recante disposizioni sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni del reddito, sulla base del recente d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno dello stesso anno e in grado di ridefinire il campo di applicazione e la disciplina sul lavoro accessorio, abrogando – tra l’altro – la precedente normativa che risaliva al 2003, con il d. lgs. 276/03. Ma quali sono le novità?

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image by Denis Vrublevski

Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito

In primo luogo, l’art. 48 dell’appena ricordato d. lgs. 81/2015, al secondo comma, ha previsto che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”. L’INPS precisa inoltre che la disciplina è applicata non solamente a partire dall’entrata effettiva in vigore del decreto, quanto anche già per tutte le fattispecie che sono sorte nel 2015, al fine i garantire un’equiparazione tra lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano percepito redditi tramite voucher tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015.

Indennità di mobilità

Sul fronte dell’indennità di mobilità, l’INPS ricorda invece che dal 1 gennaio 2015 la stessa risulta essere interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. I compensi che superano questo limite – e fino a 7.000 euro per anno civile – il reddito che deriva dallo svolgimento di lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità, stando a quanto previsto dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio” – ricorda ancora l’INPS.

Disoccupazione agricola

Anche per i trattamenti c.d. di “disoccupazione agricola”, vengono confermate le compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Dunque, il diritto di cumulo dell’indennità è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati

Cassa Integrazione Guadagni

Chiudiamo infine con le indennità derivanti dalla Cassa Integrazione Guadagni, che risultano essere interamente cumulabili con i compensi che derivano dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano questo limite, e fino a 7.000 euro per anno civile, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni: le remunerazioni da lavoro accessorio che superano i 3.000 euro non sono pertanto integralmente cumulabili, considerando che ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione.

Dunque, solamente per gli emolumenti che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva. In caso di superamento, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.

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