richiesta parere pervenuta alla sezione Esperto Risponde di Bianco Lavoro
Lavoro come impiegato per una ditta metalmeccanica. Poichè ho l’hobby del poker online, gestisco un piccolo blog dove scrivo direttamente ed arrotondo lo stipendio grazie alla pubblicità, che fattura tramite regolare partita iva (contribuenti minimi).
Poichè ho avuto una forte influenza che mi ha tenuto al letto per una settimana, ho inviato alla mia azienda regolare certificato medico. Al rientro al lavoro però il titolare mi ha contestato il fatto che durante la mia malattia io abbia lavorato al blog scrivendo almeno 25 articoli e contenuti vari. Cosa assolutamente vera, ma ero al letto malato con il PC, non potevo lavorare in ufficio ma il blog potevo aggiornarlo. Ora mi ha minacciato: o mi dimetto o mi fa causa poiché ho svolto un secondo lavoro durante la malattia. Può farlo?
Gianluca P. – Livorno
Risposta e parere legale
Ma scherziamo!
Il licenziamento durante la malattia è previsto solo in casi estremi quali il superamento del periodo di comporto.
Infatti alla scadenza del periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto nel rispetto delle procedure previste per il licenziamento individuale, senza bisogno di fornire la prova del giustificato motivo oggettivo, né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.
Nel suo caso, il datore la accusa di aver svolto lavoro da casa, e quindi secondo la prospettazione del datore lei avrebbe violato le norme di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro.
Tuttavia, Lei non ha violato nessun obbligo, poiché:
a) ha mandato regolare certificato medico;
b) era costretto a letto da una malattia insidiosa;
c) pur essendo vero che Lei ha svolto attività lavorativa non si è mai mosso da casa, ed anzi non si è mosso dal letto, e per “lavorare” utilizzava un p.c. che non rappresenta certo un pericolo per la guarigione di una persona, e non contribuisce ad allungare il periodo di malattia. Inoltre Lei non ha svolto attività che in qualche modo possano porsi in conflitto di interessi con quella del Suo datore di lavoro.
Infatti, sebbene lo svolgimento da parte del dipendente di altra attività lavorativa durante il periodo di malattia sia vietato, integrando un inadempimento degli obblighi ricadenti sul prestatore (particolarmente del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e in generale dell’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza), ciò non sempre è vero, ma sol quando si evidenzi la simulazione delle infermità ovvero si tenda a ritardare o a compromettere la guarigione per inosservanza, da parte del lavoratore, del dovere di porre in essere tutte le cautele necessarie a un rapido recupero delle energie lavorative (Corte Cass. 6/10/2005 n. 19414, Pres. Mattone Est. Filadoro, in orient. Giur. Lav. 2005, con nota di Pasquale Picciariello, “assenza per malattia e svolgimento di altra attività”, 835)
Pertanto, nel Suo caso non ricorre nessuna delle suesposte casistiche, e quindi può stare tranquillo.
Inoltre, sarebbe veramente difficile che possa giustificarsi un licenziamento fondato su ragioni così pretestuose, infondate ed arbitrarie.
Risposta a cura dell’esperto:
Avvocato Francesco Magnosi (Roma)
email: avv.francescomagnosi@gmail.com
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