A Castiglione Chiavarese (comune di poco più di 1.600 anime in provincia di Genova), c’è un istituto comprensivo che, come molti altri in Italia, dispone di un organico risicato. Le tre bidelle che prestano servizio nella scuola dell’infanzia e primaria intitolata a “Fabrizio De Andrè” non saranno al loro posto domani e gli studenti dovranno, per questo, rimanere a casa. “Senza il personale di controllo, i bambini possono correre dei rischi”, ha spiegato il dirigente scolastico che ha ritenuto conveniente predisporre la chiusura del plesso. Ma a far discutere è la motivazione che sta alla base dell’astensione di una delle tre bidelle che ha annunciato l’intenzione di aderire a uno sciopero indetto da un sindacato di categoria.
In pratica, l’istituto del genovese domani non aprirà i battenti perché una bidella è ricoverata in ospedale, l’altra dovrà assistere un familiare in difficoltà (fruendo legittimamente della Legge 104) mentre la terza – come già detto – è intenzionata a scioperare. Ma la sua scelta ha suscitato un putiferio, con il sindaco in prima fila svelto nel convocare un Consiglio straordinario che si è tenuto ieri mattina. “All’unanimità è stata votata una delibera con cui incarichiamo un avvocato di predisporre una denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di servizio pubblico, in caso la bidella confermi l’adesione allo sciopero – ha dichiarato il primo cittadino – La libertà di sciopero è sovrana, ma quando questa viene a ledere un’intera collettività bisognerebbe procedere alla precettazione e comunque impedire lo sciopero”.
E’ davvero così? Il diritto di sciopero viene riconosciuto dall’articolo 40 della Costituzione che ricorda che “si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Il comparto della scuola (che rientra nel novero dei cosiddetti servizi pubblici essenziali) fa riferimento, in questi casi, all’accordo nazionale attuativo della legge n. 146/90 allegato al contratto nazionale del 1999. Tale accordo si è limitato a definire un tetto massimo per le azioni di sciopero consentite: 40 ore annue individuali nelle scuole materne ed elementari e 60 negli istituti di altri ordini e gradi. E questo perché – si spiega – nella scuola, a differenza di altri comparti del pubblico impiego come i trasporti, l’informazione e la sanità (che devono sempre garantire un servizio minimo), il servizio essenziale da garantire, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è il diritto all’istruzione e non la vigilanza sui minori che entrano a scuola in occasione dello sciopero.
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