I controlli che i datori di lavoro possono effettuare sull’operato degli smart worker. Ecco come tante aziende si avviano al lavoro agile
Lo smart working sta conquistando tante aziende, che soprattutto a causa del Coronavirus, hanno deciso di puntare sul lavoro agile. Oggi la procedura di avvio del lavoro smart è stata facilitata, proprio a causa dell’emergenza sanitaria in cui ci troviamo. L’azienda può effettuare controlli, per verificare l’operato dello smart worker. Vediamo cosa è lecito fare e cosa no.
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Se da una parte i contagi da Coronavirus non si placano, dall’altra sono sempre di più le aziende che si avviano allo smart working. Mai come oggi, lavorare da casa, evitando spostamenti sul territorio è davvero molto importante. In questo modo, le aziende riescono a continuare il loro operato, garantendo l’adeguata sicurezza ai propri dipendenti. Il Governo, come ben sappiamo, ha emanato un decreto in cui facilita la procedura burocratica, necessaria per avviare il lavoro agile. Questo con lo scopo di avviare il maggior numero di imprese allo smart working. Ovviamente si tratta di un tipo di organizzazione lavorativa, che si applica solo a determinate mansioni e professioni, in quanto non tutti i lavori possono essere svolti da casa. Stiamo così assistendo ad un vero e proprio boom di lavoro agile, tuttavia, passare improvvisamente ad un sistema produttivo differente, può celare delle insidie.
Il rischio di non gestire correttamente il lavoro agile
L’emergenza Coronavirus, ha comportato per alcune aziende, il passaggio improvviso ad un nuovo tipo di organizzazione del lavoro. Tutto questo può però celare delle insidie, in quanto potrebbe essere che le imprese ed i lavoratori stessi, non siano in grado di gestire in maniera ottimale il lavoro smart. Al centro di tale rapporto professionale, c’è la fiducia tra azienda e dipendente. Lavorare da casa significa avere maggiore libertà organizzativa e più flessibilità, che non deve trasformarsi in un pretesto per operare meno ed in maniera più superficiale. Per evitare tutto questo, le aziende possono procedere con il controllo delle performance degli smart worker, rispettando determinate regole e prescrizioni. La legislazione afferma che il datore di lavoro ha il diritto e dovere di controllare il corretto operato dei dipendenti, il tutto rispettando gli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori. Vediamo quali controlli sono ammessi e quali no.
Smart working ed i controlli ammessi sui lavoratori
Come accennato, il datore di lavoro ha il diritto ed anche il dovere di controllare il corretto operato dei lavoratori ed anche degli smart worker. Tuttavia bisogna rispettare lo Statuto dei lavoratori, dunque i controlli devono essere mirati e fatti con criterio. In particolare questi:
- devono riguardare i beni aziendali forniti al dipendente, come ad esempio il computer e la posta elettronica aziendale, senza violare la privacy del dipendente;
- prima di qualsiasi rapporto professionale, il datore è tenuto ad informare il lavoratore sul divieto di adoperare gli strumenti di lavoro aziendale per fini personali, in quanto questi potrebbero essere sottoposti a controlli;
- per lo smart working c’è da ricordare che nell’accordo di lavoro, stipulato tra datore e dipendente (passaggio che il decreto ha momentaneamente abolito), devono essere contenute le modalità di controllo a cui lo smart worker potrebbe essere sottoposto. Inoltre, in questo accordo sono stipulate anche eventuali sanzioni disciplinari.
- Il datore può fare controlli per verificare delle specifiche ipotesi di illeciti.
Smart working ed i controlli non ammessi sui lavoratori
Dall’altra parte, ci sono azioni di verifica vietate al datore di lavoro. Ecco a cosa ci riferiamo:
- l’articolo 4 dello Statuto del lavoratore, vieta l’utilizzo di attrezzature e sistemi di controllo a distanza, per accertarsi dell’operato del dipendente. Il ricorso a questi apparecchi di sorveglianza, è possibile solo dopo aver siglato un accordo con i sindacati o nel caso in cui si ha l’autorizzazione dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
- Vietato l’utilizzo di webcam ed altri strumenti tecnologici che permettono di capire se e quando lo smart worker è connesso al computer, oppure se il dipendente si trova in casa o no;
- vietato anche utilizzare attrezzature che permettano di controllare i siti internet adoperati dal dipendente;
- l’azienda non è tenuta a monitorare gli spostamenti del dipendente e dello smart worker;
- l’impresa non è tenuta a controllare il computer personale del dipendente.
Insomma, qualsiasi tipo di controllo deve essere accordato. Il lavoratore, prima di intraprendere qualsiasi rapporto professionale, deve essere informato della possibilità di periodiche ispezioni ed indagini ad opera dell’impresa.
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