Salito più volte alle cronache – e non solo in tempi recenti – l’aggiotaggio è un reato proprio di chi compie un’azione speculativa allo scopo di ottenere un ribasso o un rialzo dei prezzi di un determinato titolo di Borsa, attraverso iniziative specifiche, come – ad esempio – il mettere in giro delle notizie false su un emittente quotato, al fine di condizionarne le valutazioni dei relativi titoli. Ma dove si parla di aggiotaggio? E cosa si rischia?
Aggiotaggio nel codice penale
Trattandosi di un reato, l’aggiotaggio è principalmente trattato all’interno del codice penale, che all’art. 501 recita che “chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire”.
Ancora, il codice penale sancisce che:
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Aggiotaggio e insider trading
Spesso l’aggiotaggio viene confuso con un altro reato, quello di insider trading. Si tratta tuttavia di due fattispecie distinte: se infatti l’aggiotaggio è un reato attraverso cui, con espedienti illeciti, si punta a causare l’alterazione artificiale del prezzo di uno strumento finanziario sul mercato, diffondendo informazioni non aderenti alla realtà o simulando operazioni, il reato di insider trading è quel reato che si configura ogni qual volta un soggetto che opera sui mercati finanziari si avvale – o mette altri in condizioni di avvalersi – di informazioni privilegiati per fini speculativi.
Dunque, due reati che prendere come “oggetto” la gestione delle informazioni, ma che ne fanno un utilizzo radicalmente diverso: nel reato di aggiotaggio, infatti, le informazioni vengono rese pubbliche per fini manipolativi, e possono anche non avere alcun fondamento reale; nel reato di insider trading le informazioni sono veritiere e ottenute per canali di accesso preferenziali, non accessibili alla generalità del mercato.
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