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Astensione dal lavoro, legittimo se in azienda fa troppo freddo

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione si esprime sulla legittimità dell’astensione dal lavoro in caso di troppo freddo in azienda.

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La primavera è formalmente arrivata, ma in molte zone d’Italia il freddo non sembra avere intenzione di lasciare. Ebbene, l’occasione ci è utile per poter parlare – pur brevemente – della recente sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, che con la pronuncia n. 6631 del 1 aprile 2015 ha dichiarato legittima l’astensione dal lavoro messa in atto da un gruppo di lavoratori, a causa della temperatura troppo rigida dei locali causata da un difettoso funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

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image by nikkytok

 

Ma vediamo più nel dettaglio cosa ha previsto la Corte.

Astensione dal lavoro, cosa ha stabilito la Cassazione

La vicenda è già stata riassunta nelle poche righe che seguono. Un gruppo di lavoratori, riscontrando una temperatura troppo bassa dei locali nei quali lavoravano, e il persistere del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, ha deciso di interrompere le attività lavorative, rifiutandosi di proseguirle se le condizioni ambientali non fossero migliorate.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso giungendo fin alla Cassazione, dove però i giudici hanno scelto di respingere l’istanza (nel merito la domanda dei lavoratori era già stata accolta).

In particolare, già il tribunale aveva stabilito – con posizione sostanzialmente confermata dalla Corte – che la temperatura riscontrata nei locali era “significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno“, tanto che l’azienda aveva ritenuto legittima l’interruzione dell’attività lavorativa da parte di un gruppo di dipendenti.

Nella pronuncia si ricorda inoltre come il datore di lavoro sia obbligato a garantire condizioni di lavoro idonee e sicure, adottando tutte le misure che – sulla base della specificità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica – vengono considerate come necessarie per “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.

Pertanto, qualora il datore di lavoro si rivelasse inadempiente rispetto a tale obbligo, il lavoratore che non esegue la prestazione – eccependo l’inadempimento altrui – assume un atteggiamento del tutto legittimo.

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