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Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: tornano le tariffe

Un accordo introduce tariffe standardizzate per gli onorari degli avvocati che sono ammessi al patrocinio gratuito.

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Il dm parametri (n. 55/2014) prevede margini di discrezionalità troppo ampi nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue una forte divergenza in materia, l’incremento delle contestazioni e, di ulteriore conseguenza, dei tempi di liquidazione. Quanto basta per suscitare la necessità di rimettere mano alle tariffe degli avvocati, predisponendo i piani per un nuovo programma di calcolo che, in via “quasi” automatica, possa dare omogeneità a un comparto non certo così stretto e unitario come auspicato.

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image by Andrey_Popov

Per i motivi di cui sopra, il tribunale di Roma, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, la Camera penale della stessa Capitale e l’Associazione nazionale forense locale, hanno siglato un protocollo di intesa che ha di fatto individuato una tabella di liquidazione standardizzata degli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato degli imputati dichiarati irreperibili o irreperibili di fatto nonché degli insolvibili. Una iniziativa che potrebbe presto essere replicata su ampia scala, inducendo ad applicare delle tariffe standard, differenziate sulla base delle tipologie processuali, e con fattori correttivi da applicare nei casi in cui ricorrano determinate fattispecie processuali.

Stando alla natura dell’accordo, e stando a quanto ricordava pochi giorni fa il quotidiano Italia Oggi, le ipotesi base previste dall’intesa sono nove: si oscilla dai 600 euro per gli incidenti di esecuzione di scarso rilievo ai 660 euro previsti per i patteggiamenti, fino a giungere ai più elevati 1.050 euro per il rito abbreviato condizionato, e ai 1.400 euro per il dibattimento di natura complessa (intendendo per tale quello che coinvolge più di tre testi).

Una volta che l’avvocato difensore avrà calcolato il suo compenso sulla base delle tariffe standardizzate, al momento della richiesta di liquidazione dell’onorario sarà tenuto a depositare anche l’istanza di liquidazione, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato e la stampa del file Excel per il calcolo automatico degli onorari.

La speranza, per le tasche dell’avvocato, è che rispondendo all’iter standardizzato e predeterminato di cui sopra, sia possibile ottenere una notevole compressione dei tempi di liquidazione, che oggi sono invece aleatori e, come abbiamo già accennato, suscettibili di facili opposizioni. Di fatti, nell’ipotesi in cui l’avvocato scelga di formulare la richiesta aderendo al protocollo, l’istanza di liquidazione potrà essere depositata in udienza affinchè il giudice si ritiri in camera di consiglio e proprio durante la camera di consiglio possa dare lettura del decreto di liquidazione (dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio).

Nell’ipotesi alternativa in cui il giudice riservi la propria decisione in merito al giudizio principale, invece, il decreto di liquidazione verrà immediatamente emesso e letto in udienza o in ogni caso non oltre il deposito della decisione.

Per quanto infine concerne i fattori correttivi, sono previsti aumenti del 60% nell’ipotesi di rito collegiale, del 25% per ogni difensore di parte civile in caso di presenza, del 25% per il giudizio con oltre tre imputati, del 30% per il giudizio con più di cinque capi di imputazione, del 30% se si supera il numero di otto udienze di trattazione effettiva e presenza di più imputati.

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