Il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro – ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame della questione di legittimità costituzionale delle norme del Governo Monti in relazione al blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013. La causa che sta terminando sulle scrivanie della Suprema Corte è stata avviata da un ricorrente che ha chiesto “l’illegittimità del blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013” e, in aggiunta, la condanna dell’ente previdenziale convenuto (Inps) “a riliquidare in proprio favore il trattamento pensionistico perequato ex I.n. 448/1998, art. 34, comma l ed a corrispondergli i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi nel biennio 2012/2013 maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all’effettivo soddisfo”.
Il tema, evidentemente complesso, è stato affrontato dal Tribunale palermitano ricordando preliminarmente che “nella scelta del meccanismo perequativo da utilizzare, il legislatore gode di una certa discrezionalità”, considerato che la legge prevede che l’adeguamento delle pensioni all’incremento del costo della vita possa essere raggiunto senza rispetto di particolari modalità attuative del principio indicato. “Tuttavia” – proseguiva nelle sue considerazioni preliminari il Tribunale – “sebbene non esista un principio costituzionale che possa garantire l’adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente, il legislatore è tenuto ad individuare meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita”. Una affermazione consolidata che ha condotto la Corte Costituzionale, in diverse occasioni, a dichiarare l’illegittimità di quelle disposizioni che non contenevano alcuna previsione rivolta ad assicurare nel tempo la conservazione del valore delle prestazioni erogate.
Ebbene, con la legge 153/1969 il meccanismo di conservazione del valore suddetto fu individuato nel sistema della perequazione automatica delle pensioni: una previsione che non ha impedito al legislatore di intervenire bloccando (è il caso del 2008) i trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS. In quella occasione la Corte aveva dichiarato la norma costituzionale, poiché riteneva che il blocco per un solo anno delle pensioni di importo più elevato non incidesse sull’adeguatezza delle stesse. Tuttavia, già in quella occasione la Corte sottolineava come la frequente reiterazione di tali misure, tese a paralizzare il meccanismo perequativo, “esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. perché le pensioni. sia pure di maggiore consistenza potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”.
In sintesi, la Corte ha ammesso l’intervento sporadico del legislatore rivolto a bloccare per un breve periodo la rivalutazione delle pensioni, ma ha altresì dichiarato che questi comportamenti non possono essere reiterati, andando sostanzialmente a bloccare il meccanismo perequativo. Considerato quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti della causa alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio e attendendo un parere espresso da parte dei giudici della Suprema Corte.
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