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Brexit: cosa dice l’art. 50 TUE (Trattato sull’Unione Europea)

L’art 50 del TUE, il Trattato sull’Unione Europea, disciplinerà l’uscita dalla Gran Bretagna dall’Ue, ovvero la Brexit.

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Il terremoto Brexit ha scatenato una serie praticamente infinita di previsioni su cosa succederà, cosa cambierà di qui a breve dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue.  Un problema mastodontico che riguarda sia l’Europa e gli europei residenti nelle loro nazioni di appartenenza sia chi in Gran Bretagna ci vive pur non essendone un cittadino. Ma il processo di uscita di un Paese membro non è così veloce da poter creare serie conseguenze nell’immediato, in specifico, tale processo è discilplinato dall’art 50 del Trattato sull’Unione Europa (TUE), il quale prevede una procedura piuttosto complessa da rispettare.

Brexit: l’Art 50 TUE punto per punto

brexitIl primo paragrafo dell’art 50 TUE stabilice che “Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione“. Ed è esattamente ciò che ha fatto la Gran Bretagna il 23 giugno 2016, tramite referendum. In questo senso va ricordato che si è trattato di un tipo di referendum consultivo e quindi non vincolante. Se per ipotesi in governo inglese dovesse decidere di non rispettarne il risultato (e restare quindi nell’Ue), potrebbe farlo tranquillamente senza violare alcuna norma.

Il secondo paragrafo dell’art 50 TUE stabilisce che il Paese che decide di recedere (nel caso in oggetto la Gran Bretagna  “notifica tale intenzione al Consiglio europeo”  che è chiamato a formulare degli “orientamenti” alla luce dei quali “l’Unione negozia e conclude” con lo Stato che ha deciso di recedere “un accordo volto a definire le modalità tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione“. Sostanzialmente, la Gran Bretagna ha l’obbligo di avvisare formalmente il Consiglio europeo, le cui conslusioni orienteranno l’Unione Europea nella gestione dell’uscita della Gran Bretagna.

L’accordo che verrà messo in atto è disciplinato dal paragrafo 3 dell’art. 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,  che così recita: “La Commissione, o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l’accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione.”

In ogni caso l’accordo di recesso di un paese membro è concluso dal Consiglioa nome dell’Unione” (art. 50 TUE), il quale “delibera a maggioranza qualificata” dopo essere stato autorizzato dal Parlamento Europeo. La maggioranza qualificata di cui sopra è, nel caso di recesso di uno Stato membro dall’Ue, disciplinata dalla lettera b del paragrafo 3 dell’art. 238  del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che, riprendendo i concetti del 218 del medesimo trattato stabilisce che: “In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.”

Quando cessano i Trattati in vigore con il Paese in uscita?

Il terzo paragrafo dell’art. 50 TUE stabilisce che i trattati “cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.”  In pratica L’Ue e la Gran Bretagna hanno due anni di tempo per raggiungere tutti gli accordi bilaterali necessari all’uscita della seconda dalla prima, in modo che i contraccolpi subiti da entrambi siano i più bassi possibili. Se questo non accade, i trattati in vigore cessano di essere validi dopo due anni dalla notifica della volontà di recesso da parte del paese membro al Consiglio. Questi due anni però, possono essere prorogati e quindi la procedura della Brexit durare di più di questo tempo limite, a condizione che il Consiglio europeo (ovvero l’organo al quale viene notificata la volontà di recesso) approvi all’unanimità la proroga, comunque in accordo con la Gran Bretagna.

Il quarto paragrafo dell art. 50 TUE stabilisce che, al fine di rispettare i paragrafi due e tre del medesimo art. “il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisio ni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.”  Conseguentemente, richiama la fonte della disciplina della precedentemente spiegata “maggioranza qualificata”, ovvero il già citato art. 238 TUE.

Il quinto e ultimo paragrafo dell’Art 50 TUE considera l’ipotesi che lo Stato membro che ha chiesto di recedere dall’Ue, una volta uscito, possa in futuro richiedere nuovamente di aderire all’Unione Europea. In questo caso si dovrà fare riferimento all’art. 49 TUE, che appunto disciplina i criteri di adesione all’Ue da parte di uno Stato non facente parte della stessa.

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