
Formazione. Per quanto ad esempio concerne i requisiti legati alla formazione, ricordiamo come il decreto ministeriale 31444/2002 preveda che il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non possa essere inferiore al 30% (in altri termini – segnalava opportunamente il quotidiano – i processi formativi devono coinvolgere almeno tre lavoratori sospesi su dieci).
In termini di verifica, il Ministero desidera ora che la formazione sia svolta in maniera coerente con li programma presentato e con gli altri investimenti effettuati – anche di carattere produttivo. Oltre a quanto sopra, deve sussistere una correlazione tra la formazione e le sospensioni, e a maggior ragione nelle ipotesi in cui il percorso formativo è svolto sul luogo di lavoro, e se coinvolge un elevato numero di lavoratori.
Gli elementi documentali che finiranno sotto la lente di ingrandimento, prosegue Alessandro Rota Porta sul quotidiano, sono “il Lul e i sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, per verificare le effettive giornate dei lavoratori in azienda e il monte ore dedicato alla formazione, per raffrontarlo con le ore conguagliate a titolo di Cigs”.
Obiettivo dichiarato è quello di evitare gli abusi, e accertare che l’attività produttiva sia effettivamente e realmente sospesa con riduzione della produzione e, pertanto, il percorso di formazione sia finalizzato solo all’apprendistato e all’aggiornamento, e non alla produzione ordinaria.
Investimenti. Secondo ramo di analisi è quello relativo agli investimenti. I programmi di cassa integrazione straordinaria per la riorganizzazione aziendale dovranno avere come presupposto le “inefficienze gestionali” collegate all’esigenza di modificare o di innovare l’assetto gestionale e/o produttivo, come richiesto dal Ministero. I programmi presenti per la ristrutturazione aziendale dovranno invece avere come obiettivo l’attuale di interventi specifici sui processi produttivi, come può avvenire nelle ipotesi di razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico e altro, la cui prevalenza rispetto al complesso degli investimenti previsti riguardi impianti fissi e attrezzature impegnate direttamente nel processo produttivo.
Altro requisito è infine che l’ammontare degli investimenti previsti sulle unità aziendali che sono interessate dall’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria sia superiore al valore degli investimenti effettuati nel biennio precedente.
Giornalista e promotore finanziario abilitato, profondo conoscitore delle tematiche del lavoro. Si occupa in principali modo di legislazioni, normativa ed approfondimenti. Si muove a suo agio nelle tematiche giuridiche ed economiche.
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