Ti sarà capitato sicuramente di sentir parlare di cassa integrazione guadagni durante un TG o leggendo un articolo di giornale. Si tratta di una misura particolarmente frequente e che è spesso oggetto di discussione, in particolar modo in questi anni di crisi per molte aziende italiane. Se vuoi sapere come funziona la cassa integrazione e conoscerne i dettagli, continua la lettura!
Indice
Cassa integrazione guadagni: cos’è e quando viene disposta
Quando si parla della cassa integrazione (CIG) si fa riferimento a una misura che viene definita un ammortizzatore sociale e che è prevista dall’ordinamento italiano per sopperire a taluni momenti di difficoltà a cui un imprenditore può andare incontro. In realtà, è l’ammortizzatore sociale che viene applicato maggiormente e che può dare modo alle imprese italiane di recuperare la loro piena operatività in seguito al verificarsi di talune circostanze, senza dover disporre necessariamente dei piani di licenziamento.
Con la cassa integrazione, è lo Stato stesso ad accollarsi i costi della manodopera dell’azienda beneficiaria della misura; in particolare, l’INPS provvede infatti a elargire un sussidio economico come titolo di intera retribuzione o parte di essa in luogo del datore di lavoro in difficoltà. Sebbene per ogni tipologia di CIG è necessario che sussista una delle cause specifiche stabilite dal legislatore, in linea di principio, per far sì che la cassa integrazione possa essere richiesta prima e ottenuta poi, è necessario che si tratti di circostanze di natura transitoria non imputabili all’imprenditore stesso. La cassa integrazione guadagni si differenzia dall’indennità di disoccupazione, in ordine principalmente al fatto che il sussidio economico proveniente dall’INPS viene erogato in relazione a un rapporto di lavoro attivo e non laddove questo sia cessato involontariamente.
Tipologie di CIG
In base alla causa che ha determinato una riduzione dell’orario di lavoro o la sua totale sospensione, si distinguono principalmente due tipologie di cassa integrazione:
- cassa integrazione ordinaria
- cassa integrazione straordinaria.
Inoltre, ognuna di questa può essere, a sua volta, a tempo parziale o a zero ore. Nel primo caso, viene disposta una riduzione delle ore di lavoro a seconda delle necessità dell’azienda; nel secondo caso invece, l’attività lavorativa subisce una sospensione. Con la cassa integrazione a zero ore, il supporto economico (pari all’80% della retribuzione) può essere disposto per un temo massimo di 24 mesi in caso di CIG ordinaria o per massimo 36 mesi in caso di CIG straordinaria.
Chi beneficia della CIG
La cassa integrazione non è una misura attuabile indifferentemente a tutti i lavoratori, sebbene con il Jobs Act si sia allargata la platea dei beneficiari della stessa. Infatti, i beneficiari della misura possono essere solo i lavoratori dipendenti, ossia coloro i quali svolgono l’attività sotto forma di lavoro subordinato, e i soggetti con contratto di apprendistato professionalizzante. Nel dettaglio, possono usufruire della CIG:
- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti
- lavoratori con contratto di inserimento
- lavoratori con contratto di solidarietà
- soci di cooperative di produzione e lavoro.
Cassa integrazione ordinaria
La CIG ordinaria è la misura prevista per le aziende che operano sei settori dell’edilizia e dell’industria. L’INPS provvede a erogare una somma di denaro pari all’80% della retribuzione prevista per le ore che il lavoratore avrebbe dovuto effettuare in condizioni normali di attività e comunque per non oltre le 40 ore a settimana. Nel dettaglio, per retribuzioni fino a € 2102,24, si tratta di:
- massimo € 971,71 per la generalità dei settori industriali;
- massimo € 1166,05 per il settore edile.
Per le retribuzioni superiori a € 2102,24, si tratta di:
- massimo € 1167,91 per la generalità dei settori industriali;
- massimo € 1401,49 per il settore dell’edilizia.
Per la CIG ordinaria, i presupposti che sono alla base della sua predisposizione sono:
- crisi di mercato e/o mancanza di commesse
- fine progetto e/o fine cantiere
- intemperie stagionali
- mancanza di componenti industriali o materie prime
- sciopero di uno o più comparti
- guasti e manutenzioni straordinarie
- eventi come incendi, crolli, alluvioni, ecc.
L’indennità versata a titolo di CIG ordinaria ha una durata iniziale di 3 mesi, che possono essere prorogati in via eccezionale per altri 3 mesi fino ad un tempo massimo di 52 settimane.
Cassa integrazione straordinaria
La CIG straordinaria invece viene disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei casi in cui i lavoratori abbiano subito una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario a causa di particolari circostanze, che sono:
- l’accesso a procedure concorsuali come il concordato preventivo, il fallimento, l’amministrazione straordinaria, ecc.
- la stipula di un contratto di solidarietà
- la riconversione o la ristrutturazione dell’azienda
- particolari crisi aziendali legate al territorio o al settore di riferimento.
Chi può richiederla
Possono avere accesso alla cassa integrazione i datori di lavoro che hanno impiegato più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Oltre alle imprese del settore industriale e dell’edilizia, possono essere beneficiarie della misura anche:
- attività artigiane
- imprese commerciali con più di 50 dipendenti
- imprese nel settore del trasporto aereo
- imprese nel settore aeroportuale
- agenzie di viaggio con più di 15 dipendenti.
Un altro aspetto che distingue la CIG straordinaria da quella ordinaria è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro che richiede questa misura è tenuto altresì a presentare un programma da porre in essere al fine di ovviare alle conseguenze sociali della riduzione del lavoro nonché l’indicazione dei dipendenti che verrebbero sospesi a rotazione e dei criteri utilizzati per selezionarli. La cassa integrazione straordinaria può avere una durata massima di 36 mesi conteggiati nell’arco di un quinquennio, anche se in questo arco di tempo è intercorso un periodo di CIG ordinaria.
Cassa integrazione in deroga
Laddove il datore di lavoro in difficoltà non rientri in nessuna delle categorie professionali citate nei paragrafi precedenti, può avere accedere alla cassa integrazione in deroga. Si tratta di una misura prevista per aziende che operano in particolari settori produttivi o in particolari aree geografiche. Nel dettaglio:
- artigiani
- piccoli imprenditori
- piccoli commercianti
- cooperative sociali.
Anche in questo caso, il sussidio viene erogato dall’INPS laddove si verifichino le seguenti circostanze:
- blocchi temporanei di mercato
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione
- crisi aziendale
- altri eventi di natura transitoria non imputabili all’imprenditore.
Tuttavia, è da precisare che dal 1° gennaio 2017 la cassa integrazione in deroga è stata sostituita dalla Naspi, un’indennità di disoccupazione introdotta con l’entrata in vigore del Jobs Act.
Come richiedere la cassa integrazione
Per richiedere l’accesso alla cassa integrazione, l’imprenditore è tenuto a seguire una procedura ben precisa. Si tratta infatti di provvedere in primis a delle consultazioni sindacali per poi presentare un’apposita domanda compilando il modello IGI 15. Vediamo nel dettaglio come avviene tutto ciò.
Consultazioni sindacali
La prima fase di richiesta della CIG consiste nel convocare le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), se presenti, oppure le Organizzazioni Sindacali Territoriali (OO.SS). La consultazione è prevista sia per il primo accesso alla cassa che per le sue eventuali proroghe successive e deve avvenire nei 10 giorni prima della sospensione dell’attività se si tratta di aziende con meno di 50 dipendenti o 25 giorni prima della sospensione dell’attività per aziende con più di 50 dipendenti.
Nell’atto di convocazione, l’impresa deve comunicare alle rappresentanze sindacali:
- le cause alla base della riduzione o della sospensione dell’attività
- il numero dei lavoratori coinvolti
- la durata presumibile dell’interruzione dell’attività lavorativa.
In aggiunta a questo, ognuna delle parti coinvolte nella consultazione può richiedere che venga esperito un esame congiunto delle condizioni in cui versa l’azienda e delle circostanze che hanno portato all’intervento della CIG. Qualora questo avvenga, l’esame deve essere effettuato entro 10 giorni per le aziende con meno di 50 dipendenti o entro 25 giorni per le aziende con più di 50 dipendenti. Occorre sottolineare infine che l’intervento della casa integrazione può essere richiesto anche nel caso in cui non si giunga ad un accordo tra imprenditore e sindacati durante le relative consultazioni.
Presentazione della domanda
La seconda fase per ottenere l’intervento della CIG consiste nella corretta compilazione e nella presentazione di un’apposita domanda, che viene effettuata tramite modello IGI 15. Questo va inoltrato dal datore di lavoro all’INPS competente per territorio se si tratta di CIG ordinaria o al Ministero del Lavoro se si tratta di CIG straordinaria; in quest’ultimo caso, la domanda deve essere presentata alla Regione laddove la cassa integrazione venga richiesta solo per l’unità produttiva collocata in quella specifica area regionale. Nel modello, devono essere indicati i dati necessari affinché l’intervento possa essere realizzato adeguatamente, ossia:
- la causa della sospensione o riduzione dell’attività
- la durata presumibile dell’intervento
- il numero dei lavoratori coinvolti
- le ore di lavoro effettive
- la dichiarazione di corretto espletamento delle necessarie consultazioni aziendali.
Laddove si richieda la CIG straordinaria, va allegato anche il relativo programma di risanamento sociale adeguatamente redatto dall’imprenditore. Questo inoltre è tenuto a presentare anche una dichiarazione in cui aderisce alla partecipazione ad eventuali percorsi di riqualificazione professionale.