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Cassa integrazione in deroga: le linee guida per il 2014

Anche se la cassa integrazione in deroga dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) sparire entro il 2016 (e già ora non riguarda i professionisti), per far posto ai fondi di solidarietà bilaterali, l’istituto svolge ancora oggi un ruolo pressochè irrinunciabile all’interno del più ampio ventaglio di strumenti di sostegno al reddito delle persone che hanno perso …

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Anche se la cassa integrazione in deroga dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) sparire entro il 2016 (e già ora non riguarda i professionisti), per far posto ai fondi di solidarietà bilaterali, l’istituto svolge ancora oggi un ruolo pressochè irrinunciabile all’interno del più ampio ventaglio di strumenti di sostegno al reddito delle persone che hanno perso il proprio posto di lavoro, e si trovano in difficoltà occupazionali di rilevanza accertata.

Pertanto, come largamente atteso, il Ministero del Lavoro ha diramato le nuove linee guida che regoleranno l’accesso alla cassa in deroga nel corso del 2014, a partire dalle sue causali di accesso, inerenti situazioni aziendali di difficoltà derivanti da eventi transitori e non imputabili nè all’impresa nè ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni (non rientrano, pertanto, i casi di cessazione dell’attività aziendale).

Per quanto concerne invece i requisiti individuali utili per poter avere accesso al trattamento, la bozza del decreto indica che i lavoratori potranno usufruire della cassa in deroga ammesso che si tratti di operai, di impiegati o di quadri in possesso di un’anzianità lavorativa in azienda pari ad almeno 12 mesi. Il trattamento potrà inoltre essere concesso a condizioni che tali lavoratori possano essere assunti da imprese (e non da associazioni o ditte individuali).

Ancora, per quanto concerne le modalità di accesso al trattamento, viene individuata una prima fase di presentazione della domanda, interamente gestita dall’Inps: la richiesta dovrà quindi essere inoltrata entro il 25 del mese successivo a quello nel quale termina la settimana durante la quale è stata avviata la sospensione lavorativa (è comunque possibile presentare tardivamente la domanda, ma in questo caso il pagamento parte da una settimana prima della domanda stessa).

Superata questa prima fase, l’Inps provvederà a istruire la domanda e girare la competenza in Regione o direttamente al Ministero (qualora la crisi varchi i confini regionali). Infine – e senza alcuna particolare sorpresa – il decreto prevede che la cassa in deroga sia utilizzabile solo ed esclusviamente nell’ipotesi di completa fruizione degli strumenti ordinari di flessibilità, e che la durata massima del trattamento non possa superare gli 8 mesi nel corso del 2014, per un’estensione temporale che scenderà a 6 mesi l’anno e 12 mesi nel biennio per il 2015 – 2016).

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