La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento del dipendente che disprezza il proprio datore di lavoro su Facebook.
Parlare in maniera negativa del proprio datore di lavoro può costare il posto, anche se la diffamazione avviene sui social network come Facebook. A chiarirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di una dipendente che proponeva domanda di dichiarazione dell’illegittimità del provvedimento di licenziamento, e che era già stata rigettata sia in primo che in secondo grado. Arrivata ai giudici della Suprema Corte, l’istanza ha avuto lo stesso esito: il licenziamento è legittimo, per giusta causa, se il dipendente ha denigrato e diffamato il datore di lavoro sul social media di Mark Zuckerberg.
Indice
Diffamazione su Facebook: il caso e i primi due gradi di giudizio
Ripercorriamo brevemente la vicenda. La donna, dipendente di una società operante nel settore dei sistemi di sicurezza, aveva pubblicato sulla propria bacheca Facebook un post particolarmente offensivo nei confronti del proprio datore di lavoro, definendo la propria condizione (“mi sono rotta i co*******”), il proprio luogo di lavoro (“questo posto di me***”) e i rapporti con la proprietà in modo disprezzante.
Sulla base di ciò, sia i giudici di primo grado che la Corte d’Appello avevano ritenuto sufficiente ammettere come legittimo il licenziamento per giusta causa. A nulla era valsa la tesi difensiva della dipendente, che sottolineava invece come non fosse mai stato esplicitato il nome del proprio rappresentante: stando al contenuto del post, infatti, risalire al destinatario effettivo risultava essere facile.
La decisione della Corte di Cassazione
Si arriva così in Cassazione, con gli Ermellini che ripropongono le valutazioni già emerse in sede di merito, ritenendo come legittimo il licenziamento promosso, considerato che l’utilizzo di un social network come Facebook può integrare l’ipotesi di diffamazione per la sua potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone “atteso che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione” – si legge nella pronuncia.
Sulla base di tale valutazione, i giudici della Corte di Cassazione ricordano come postare un commento offensivo, disprezzante o denigratorio sulla propria bacheca del social media, può integrare gli estremi della diffamazione. A sua volta, la diffamazione sarebbe in grado di costituire una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, poiché lesiva del vincolo fiduciario della relazione professionale.
Da quanto sopra è dunque possibile trarre qualche spunto, oramai consolidato in giurisprudenza. In primo luogo, l’utilizzo del social network può integrare le condotte diffamatorie proprio per le specifiche caratteristiche del mezzo di comunicazione. In secondo luogo, non è nemmeno necessario che le condotte promosse sul social media siano esplicitamente rivolte a un rappresentante aziendale individuato con nome e cognome, valutato che è sufficiente che il destinatario sia individuabile, come nel caso di specie.
Una ragione in più, pertanto, per riporre la giusta attenzione nei confronti dell’utilizzo di questo mezzo di condivisione. Meglio non parlare in maniera negativa della propria azienda o, se si ritiene sia il caso di farlo, prepararsi a subire conseguenze che possono essere anche definitive sul futuro del proprio rapporto di lavoro!
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