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Cassazione: il sarcasmo dei colleghi è mobbing

Anche il solo sarcasmo dei colleghi del posto di lavoro può favorire la formazione di un ipotesi di reato da mobbing. Vediamo la pronuncia della Cassazione

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Spesso sul nostro sito ci siamo occupati di mobbing sul luogo di lavoro, aggiornandovi su tutte le principali novità negli orientamenti giurisprudenziali. L’occasione di oggi non è certamente irrilevante, considerato che ci viene offerta dalla recente ordinanza n. 16247/2018 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, che accogliendo il ricorso di un dipendente delle Poste ha sancito che anche il solo sarcasmo dei colleghi del posto di lavoro può favorire la formazione di un ipotesi di reato da mobbing, se tale da porre in essere una condotta nociva nei confronti della salute del lavoratore, ridicolizzato per le sue frequenti assenze a causa della malattia.

mobbing

 

Condotta mobbizzante e sarcasmo dei colleghi di lavoro

La recente sentenza della Cassazione va così a riformulare l’orientamento che si era formato in sede di appello, con la Corte territoriale che aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni del dipendente, sostenendo che non potesse essere riscontrata un’effettiva condotta mobbizzante.

Il dipendente, ricordiamo al fine di ricostruire la fattispecie, si era rifiutato di svolgere le mansioni di portalettere, suscitando il sarcasmo dei propri colleghi di lavoro: per la Corte non solamente il mansionamento come portalettere non sarebbe stato dequalificante, bensì anche il sarcasmo dei colleghi sarebbe stato inquadrabile nel contesto delle civili manifestazioni di critica nei confronti dell’atteggiamento della parte potenzialmente lesa.

Dinanzi a questa pronuncia in appello, il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che l’esistenza del mobbing era stato accertato dal giudice di primo grado sulla base di un’istruttoria ampia e complessa, corredata da una consulenza da parte di un medico legale, che aveva diagnosticato nel dipendente una forma profonda di ansia e depressione, riconoscendogli di conseguenza una invalidità permanente del 15%.

Il lavoratore contestava altresì l’inesistenza di elementi processuali utili alla Corte d’Appello per ricavare ciò che i giudici hanno sostanzialmente dedotto: il fatto che il dipendente, ora ricorrente, fosse un “simulatore”, atteso che invece gli infortuni sul lavoro lamentati erano stati tutti corredati da opportune certificazioni mediche, e che gli infortuni erano stati indotti dall’evidenza che il lavoratore non aveva un bagaglio di conoscenze e competenze utile per poter essere inquadrato come portalettere (una estraneità professionale che aveva poi determinato gli infortuni, non essendo il ricorrente capace di condurre un motociclo).

Mobbing: la pronuncia della Cassazione

Il caso arriva quindi in Cassazione. Qui, la sentenza viene viziata per omessa pronuncia, non avendo la pronuncia posto il dipendente nella situazione di conoscenza del processo logico, argomentativo e giuridico posto come base della decisione, e che avrebbero pertanto potuto far comprendere in che modo il giudice di seconde cure abbia potuto sovvertire la valutazione di primo grado.

I giudici della Suprema Corte sottolineano in tal proposito come il provvedimento impugnato escludesse il mobbing ai danni del dipendente formulando due premesse di natura esclusivamente assertiva. In particolar modo, la prima sosteneva l’assenza del demansionamento (conseguente all’incarico di portalettere), limitandosi a sottolineare come il lavoratore abbia reagito negativamente per una “notoria ancestrale ripugnanza” nei confronti delle attività “utili e sociali”, preferendo invece le mansioni “da svolgersi seduti ad una scrivania”. La seconda concerneva invece i comportamenti di sarcasmo dei colleghi verso il lavoratore, che i giudici d’appello avevano sottolineato potessero essere tollerabili, definendoli addirittura come una “reazione inevitabile”.

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