Con il d.l. 34 del 20 marzo 2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese“, vengono introdotte una serie di disposizioni finalizzate a semplificare alcune tipologie contrattuali e, in particolar modo, i contratti a tempo determinato e l’apprendistato. L’Inps è ora intervenuta con un messaggio della propria Direzione Centrale, con il quale specifica diversi chiarimenti in materia contributiva, in seguito all’entrata in vigore del decreto.
Contratti a tempo determinato. In materia di contratti a tempo determinato, il decreto ha fatto venire meno le ragioni giustificative del contratto a tempo, ed è pertanto ora consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purchè la durata complessiva del rapporto non superi i 36 mesi.
Contributo addizionale Aspi. L’Inps chiarisce che nell’introdurre il contributo addizionale Aspi (pari all’1,40% della retribuzione imponibile), dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, la legge prevede che nei casi di esclusione vi siano le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per fruire del regime di esenzione, i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva: quindi – nonostante sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato – rimane comunque necessario compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni del caso.
Apprendistato. Tra le novità introdotte in tema di apprendistato, vi è l’abrogazione delle norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere. L’eliminazione si riferisce alla soglia legale e a quella contrattuale, stabilendo altresì che il piano individuale formativo dell’apprendista non debba necessariamente essere redatto per iscritto, che nell’apprendistato professionalizzante diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, e infine che nell’apprendistato di primo livello è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.
Restituzione del contributo Aspi. Il messaggio Inps infine ricorda che la legge prevede la restituzione del contribuzione addizionale Aspi nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine, e nell’ipotesi di stabilizzazione del rapporto entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine. La restituzione può avvenire in misura integrale e può avvenire anche nell’ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.
Cerchi un nuovo lavoro?
Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro