<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4772" alt="co-co-pro-rivalutazione-indennità" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/03/co-co-pro.jpg" style="width: 160px; height: 107px; margin: 3px; float: left;" width="500" height="333" />Rivalutazione delle indennità per i <strong>lavoratori Co.Co.Pro.</strong> Infatti, con il suo messaggio n. 2999 del 3 marzo 2014, la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'Inps ha contribuito a chiarire alcuni aspetti relativi all'<strong>indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto</strong>, di cui ex articolo 2, commi 51-56, della l. 92/2012, introducendo un nuovo modello online per il 2014, rivalutando per il 2013 il limite reddituale e apportando precisazioni sull'attestazione del periodo di disoccupazione ininterrotta.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Come nostra abitudine, andiamo con ordine e affrontiamo, punto per punto, le novità sancite dall'Inps con il messaggio n. 2999.</span></span></span>
Indice
Nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Il primo dei temi affrontati è quello relativo all'adozione di un nuovo modello di domanda per il 2014. In proposito, l'Inps comunica che "<em>per la presentazione delle domande relative alla prestazione in oggetto con anno di riferimento 2014, è disponibile nella modulistica on line il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140</em>".</span></span></span>
Per poter scaricare il modello sarà sufficiente collegarsi sul sito internet inps.it e, di seguito, procedere al download del modello secondo le istruzioni appena espresse.
Rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Il secondo tema fondamentale del messaggio ricorda cosa cambi in merito alla <strong>rivalutazione del requisito reddituale per il 2013</strong>. È ancora il comunicato Inps a ricordarci che "l’articolo 2, comma 51, lettera b), della legge n. 92/2012 ha previsto che il limite di reddito di 20.000 euro, per l’anno 2012, sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati".</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ebbene, sottolineava l'Inps, l'Istat - attraverso il suo comunicato del 14 gennaio 2014 - ha reso noto ufficialmente che l’incremento dell'indice, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, è risultato pari al 1,1 per cento. Di conseguenza, aggiunge l'Inps, "ai fini del riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, si comunica che il limite di reddito della citata disposizione per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro".</span></span></span>
Si tenga conto come il limite di cui sopra si applica per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014, per le quali dovrà essere utilizzato il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140, di cui si è appena avuto modo di anticipare.
Periodo ininterrotto di disoccupazione
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Concludiamo l'esame dell'oramai "noto" messaggio Inps ricordando come l'art. 2, comma 51, lettera d) della l. 92/2012 prevede tra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione in oggetto un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anche in virtù delle tante richieste di chiarimenti pervenute sulle scrivanie Inps, l'ente previdenziale ha ritenuto opportuno precisare che, <strong>per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, "il requisito del periodo di disoccupazione (...) ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012</strong>.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Non solo: l'Inps ricorda come l'attestazione del requisito di cui si è appena detto è possibile attraverso un'autocertificazione mediante la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato in via ininterrotta per almeno due mesi e di avere attestato tale condizione presso il Centro per l'impiego. Nel nuovo modello di domanda CoCoPro 2014 COD. SR 140 è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati.</span></span></span>
Chi sono i co.co.pro.
Stabilito quanto precede, chiudiamo questo nostro speciale sul focus dell’Inps mediante un piccolo passo indietro che ci permette di riepilogare la meglio chi siano i c.d. “co.co.pro.”, ovvero titolari di un contratto di collaborazione a progetto o un contratto di collaborazione contributivo per programma.
Tale contratto è un rapporto di lavoro introdotto in Italia e contraddistinto dal progetto o programma (o fasi di esso) da svolgere e seguire, dall’autonomia del collaboratore in funzione del risultato, dal coordinamento con il committente, dalla durata che deve essere determinata e determinabile, dall’irrilevanza del tempo impiego per l’esecuzione della prestazione e per la nota assenza del vincolo di subordinazione.
In proposito, ricordiamo che per legge il contratto del rapporto a progetto deve essere stipuato in forma scritta, e oltre a contenere l’indicazione della durata (determinata o determinabile), deve altresì contenere l’indicazione del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione, oltre a tempi e modi di pagamento, e alla disciplina dei rimborsi spese, delle misure per la tutela e per la sicurezza dei collaboratori a progetto. Ancora, il contratto deve ocontere le forme di coordinamento del lavoroatore a progetto con il committente sulla esecuzione, pur tali da non poterne pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligo lavorativo.
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