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Sanatoria co.co.pro.: ecco come funziona

Al via dal primo gennaio la sanatoria co.co.pro. legata ai decreti attuativi del Jobs Act.

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Dal 1 gennaio di quest’anno è scattata la possibilità, per le aziende committenti, di estinguere con effetto retroattivo gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali che sono connessi all’erronea qualificazione dei rapporti di lavoro autonomo sintetizzati comunemente come “co.co.pro“. Si tratta pertanto di una sorta di sanatoria per tutte quelle collaborazioni coordinate e continuative, e i rapporti con le partite Iva, avviati dal gennaio 2011 (o 2006, nel caso di denuncia del lavoratore agli istituti previdenziali). Ma in che modo? Il decreto attuativo del Jobs act n. 81 del 2015 prevede una sanatoria co.co.pro piuttosto generosa, ma non per tutti.

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image by pikcha

Tra i prerequisiti utili per l’ammissione, infatti, spicca il fatto che gli illeciti non siano stati accertati precedentemente alla volontà di regolarizzare gli errori (con accertamento magari effettuato mediante accessi ispettivi). In altri termini, così come avveniva – ad esempio – per l’istituto del ravvedimento, non è possibile procedere a sanatoria nel caso in cui gli ispettori abbiano già prodotto un accesso in azienda, con conseguente contestazione formale attraverso un verbale ispettivo.

Da quanto sopra, ne deriva altresì che la sanatoria co.co.pro. di cui sopra è valida soprattutto per tutti coloro che attualmente non hanno avuto controlli, o sono passati indenni da eventuali controlli: per loro si apre la possibilità, piuttosto ghiotta, di mettere fine a possibili accertamenti, regolarizzando la propria posizione.

Per far ciò, è necessario innanzitutto che sussista la volontà di committenti e collaboratori di concludere, “con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro“, atti di conciliazione, ovvero degli accordi che dovranno essere conclusi mediante le organizzazioni sindacali o mediante le direzioni territoriali del Ministero del Lavoro o ancora presso le commissioni di certificazione istituite.

Una volta che l’accordo è stato formalizzato, i lavoratori dovranno essere assunti a tempo indeterminato dall’azienda e mantenuti in attività per almeno dodici mesi. Nell’attesa che avvenga il compimento di tale “compleanno”, tutti i provvedimenti che vengono nel frattempo assunti rimangono sospesi. Trascorso l’anno senza che il lavoratore sia stato licenziato, “salvo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo”, la procedura per la sanatoria co.co.pro. può dirsi completata.

In aggiunta a quanto sopra, si può anche ricordare come la stabilizzazione prevista dall’art. 54, dlgs 81/2015, oltre a incidere direttamente sulle posizioni sanabili, è utile anche per ridare regolarità e correntezza generali alle medesime aziende committenti. Una utilità presto valorizzabile: attraverso tale regolarizzazione, infatti, l’azienda potrà continuare a mantenere i benefici per tutti quei casi in cui si sia approfittato dell’opportunità di assumere dipendenti con esonero contributivo. L’emersione anche di un solo co.co.pro., infatti, potrebbe compromettere gli esoneri finora goduti e godibili nei prossimi anni, con ciò che ne consegue sul fronte del recupero contributivo da parte dell’Inps.

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