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Congedi parentali ad ore: c’è ancora da attendere

È una delle novità previste per questo 2013, come aveva già sancito la legge di stabilità lo scorso dicembre, apportando una modifica legislativa in materia di congedo parentale. A partire da quest’anno è possibile fruire di questo tipo di congedo anche a ore, invece che a giornate intere, per consentire un’organizzazione più flessibile delle esigenze …

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È una delle novità previste per questo 2013, come aveva già sancito la legge di stabilità lo scorso dicembre, apportando una modifica legislativa in materia di congedo parentale. A partire da quest’anno è possibile fruire di questo tipo di congedo anche a ore, invece che a giornate intere, per consentire un’organizzazione più flessibile delle esigenze lavorative e familiari e gestire meglio la retribuzione mensile.

Cosa è il congedo parentale.

Quello parentale (diverso da quello di paternità e maternità) è il congedo che ogni genitore lavoratore può chiedere nei primi otto anni di vita del proprio figlio.

Il periodo concesso non può superare nella totalità i sei mesi di astensione, che possono essere richiesti in modo continuativo o frazionato e in quest’ultimo caso in un arco di tempo che non superi i dieci mesi complessivi (undici se è il padre a richiederne almeno tre consecutivi). La richiesta di permesso dovrà pervenire al datore di lavoro almeno 15 giorni prima del previsto e dovrà contenere la data di inizio e la data di fine del periodo richiesto. Il vantaggio è che, oltre a una maggiore elasticità organizzativa, il congedo su base oraria permette di mantenere anche una base accettabile di retribuzione. Questo tipo di congedo infatti prevede una decurtazione sullo stipendio del 30 per cento ma essere obbligati a prendere intere giornate di permesso per poche ore effettive di necessità va inevitabilmente ad incidere in modo pesante sul budget di fine mese.

Cosa succederà.

Il passo successivo e tanto atteso ora riguarda il decreto attuativo per la regolamentazione delle modalità di fruizione e il calcolo della base oraria nonché l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Si aspettava una disciplina dei dettagli da parte dei contratti collettivi nazionali firmati da sindacati e aziende ma la procedura aveva registrato una battuta d’arresto. Ora il Ministero ha stabilito che la regolamentazione può avvenire anche “per settore”.

L’ardua impresa spetta dunque alla contrattazione collettiva di secondo livello e Cgil, Cisl e Uil sono i diretti interessati. Si spera solo in un’attuazione del provvedimento in tempi rapidi e quanto più possibile immediati.

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