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Contratti di collaborazione: cosa cambia col Jobs Act?

Il Governo ha messo le Riforme Biagi e Fornero in soffitta fissando nuovi “paletti” per le collaborazioni. Vediamo quali sono

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Tra le promesse consegnate dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni, una delle più ricorrenti è stata quella relativa alla “razionalizzazione” delle varie forme di contratto. A partire dalle collaborazioni per le quali, a fase alterne, è stata addirittura vaticinata la completa cancellazione. Così non è stato e anche l’ultimo intervento in materia (il decreto attuativo del Jobs Act) ha certificato la sopravvivenza dei contratti di collaborazione, pur con qualche differenza.

contratti di collaborazione
image by pikcha

In linea generale, è possibile affermare (senza rischiare di dire qualcosa di scorretto) che il decreto attuativo posiziona i contratti di collaborazione nella “zona grigia” dell’autonomia gestionale limitata. Che, in pratica, segna la distanza sia dal lavoro squisitamente autonomo che da quello subordinato. La nuova normativa (che, sia detto per inciso, è inserita nel “Titolo quarto” dell’articolo 409 dedicato alle “Norme per le controversie in materia di lavoro”) ha sostanzialmente abrogato tutti gli articoli della Riforma Biagi sui co.co.co. e le norme della Riforma Fornero che limitavano l’uso delle collaborazioni rese dalle cosiddette “Partite Iva”. E cosa ha stabilito? Che devono considerarsi di collaborazione tutti quei rapporti “che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. E già perché se il contratto fa riferimento a modalità di esecuzione (che possono riguardare anche il tempo o il luogo di lavoro) indicate dal committente, allora si deve parlare di rapporto di subordinazione.

Come devono essere dunque questi rapporti? Collaborazioni continuative, svolte in maniera personale e organizzate in maniera autonoma dal collaboratore. E devono essere disciplinate (dal punto di vista economico e normativo) dal CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro) in base agli accordi presi con le organizzazioni sindacali. Ancora: verrà considerata autentica una collaborazione prestata nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione a un apposito Albo e la collaborazione resa in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al Coni. Oltre alle collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione (in base all’articolo 76 del D.L.vo n. 276/2003) e alle prestazioni rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni. La platea rimane insomma piuttosto vasta.

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