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Contratti di lavoro intermittente per il personale alberghiero, possibili anche per le imprese in appalto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a uno specifico interpello relativo alla disciplina del lavoro intermittente applicata al personale di servizio e di cucina negli alberghi e correlate attività in appalto. Cerchiamo di fare chiarezza sull’applicazione di tale tipologia contrattuale in relazione al personale sopra individuato, evidenziando i punti salienti della …

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a uno specifico interpello relativo alla disciplina del lavoro intermittente applicata al personale di servizio e di cucina negli alberghi e correlate attività in appalto. Cerchiamo di fare chiarezza sull’applicazione di tale tipologia contrattuale in relazione al personale sopra individuato, evidenziando i punti salienti della risposta del Ministero del Lavoro all’interpello avanzato dalla Confindustria.

Nella sua risposta il Ministero ricorda come la Confederazione degli industriali aveva avanzato una istanza di interpello per avere chiarimenti dalla Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e ss.; D.Lgs. n. 276/2003. In maniera ancora più specifica, Confindustria chiedeva se fosse consentito ad un’impresa appaltatrice ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” di cui al n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/192 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera – impresa committente.

Ebbene, una volta acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, il Ministero specifica che “ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo contemplate dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 in ordine all’utilizzo del lavoro intermittente, occorre muovere dalla lettura dell’art. 40 del medesimo decreto legislativo ai sensi del quale, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere a tale istituto, risulta possibile riferirsi – secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004 – alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923”.

In altri termini, il legislatore ha preferito seguire un criterio che prevede che per instaurare correttamente un rapporto di lavoro intermittente si debba considerare esclusivamente la tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto.

Pertanto, il Ministero dichiara che in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva in ordine alle fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del contratto in argomento, “anche l’impresa appaltatrice possa legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo”.

A questo collegamento è possibile scaricare il testo integrale della risposta all’interpello.

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