Il contratto di solidarietà è un particolare accordo che consente di mantenere i livelli di occupazione in caso di crisi aziendale. Considerato che le difficoltà delle imprese sono sempre più profonde in un simile clima congiunturale, cerchiamo di comprendere cosa prevedano i diffusi contratti di solidarietà, quali aziende possono richiederli, e quali sono i benefici e i “malus” in capo ai singoli lavoratori delle imprese interessate da questo fenomeno contrattuale.
Indice
Cosa sono i contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà sono dei particolari accordi stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, che hanno come oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro. Lo scopo dei contratti di solidarietà è quello di mantenere i livelli occupazionali in caso di crisi aziendale (evitando quindi i licenziamenti), o favorire nuove assunzioni mediante una programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione.
Il contratto di solidarietà è dunque un accordo che mira a difendere l’occupazione, facendo in modo che un sacrificio collettivo e quantitativamente più tollerabile, eviti un sacrificio più specifico e gravoso (come quello del licenziamento di parte dei dipendenti).
Come funziona la riduzione dell’orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro prevista dal contratto di solidarietà può essere giornaliera, settimanale o mensile. Non può invece essere ammessa la riduzione su base annua (e, pertanto, non è possibile prevedere che il lavoratore si assenti dal proprio posto di lavoro per diversi mesi, senza effettuazione di alcuna prestazione di natura lavorativa). Sono invece ammessi gli accordi di riduzione verticale dell’orario di lavoro, calcolando comunque una riduzione media in termini settimanali.
L’attuale normativa prevede inoltre che la percentuale di riduzione dell’orario concordata tra le parti, e parametrata su base settimanale, non debba superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. In ogni caso, il termine del 60% è frutto della media di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti: ne consegue che potrebbero esservi lavoratori che superano il 60% dell’orario di lavoro, e altri che invece non lo superano.
Retribuzione persa
L’Inps prevede che ai lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, e per le sole ore di riduzione di orario a seguito del contratto di solidarietà, spetti un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Tale trattamento è generalmente anticipato dall’azienda.
Durata
I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 per gli occupati nelle aree del Mezzogiorno). Se il contratto di solidarietà raggiunge la durata massima prevista, può essere stipulato un nuovo contratto di solidarietà, per le stesse unità aziendali, solo dopo dodici mesi dalla fine del precedente accordo.
Le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS, tuttavia, possono beneficiare del contratto di solidarietà per 24 mesi non prorogabili, e un totale di 36 mesi nell’arco di un quinquennio.
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